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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 14429/2024

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31522/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D’ORTONA, [OSCURATO:PERSONA] D’ORTONA, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la sentenza n. 1277/2020 emessa da CORTE D'APPELLO di L’AQUILA.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida - in favore di ciascuna parte controricorrente - in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31522/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D’ORTONA, [OSCURATO:PERSONA] D’ORTONA, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la sentenza n. 1277/2020 emessa da CORTE D'APPELLO di L’AQUILA. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida - in favore di ciascuna parte controricorrente - in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Decreto Cassazione n. 14429/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris