CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 06350/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza resa il 4 LUGLIO 2023 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione, ha annullato l'ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per i reati di cui all'art. 416 bis cod.pen. e all'art. 648 bis cod.pen. contestati ai capi 1 e 128 e ha attenuato la misura custodiale con quella domiciliare prescrivendo il divieto di comunicare con terzi non conviventi e l'obbligo di braccialetto elettronico in ordine ai residui reati estorsione aggravata e di associazione a delinquere finalizzata al gioco d'azzardo illecito, aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa , contestati ai capi 24 e 126, in ordine ai quali si era formato il cd.giudicato cautelare. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura in quanto Drago è incensurato e il Tribunale ha trascurato di considerare il progressivo percorso di attenuazione delle esigenze cautelari applicate a Drago in altro procedimento a suo carico per due episodi di usura. 2.2 Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta necessità di applicare le ulteriori prescrizioni del braccialetto elettronico e del divieto di comunicare con soggetti non conviventi come limiti alla misura domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Nel caso in esame nessuno dei vizi dedotti - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma 1 lett.E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione sintetica ma logica, priva di irragionevolezza, con coerente giustificazione di supporto alla affermata ricorrenza del pericolo di recidiva. Il tribunale, quale giudice di rinvio, pur annullando il provvedimento cautelare in ordine ad uno dei reati associativi e al delitto di riciclaggio, contestati ai capi 1 e 128, ha preso atto che questa Corte di legittimità aveva respinto il ricorso dell'indagato in ordine ai reati di estorsione e di associazione a delinquere contestati ai capi 24 e 126, entrambi aggravati dall'art. 416 bis .1 cod.pen., e ne ha desunto correttamente l'operatività della presunzione relativa ex art. 275 cod.proc.pen. in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale dell'indagato e alla adeguatezza della misura custodiale. Ciononostante ha ritenuto di attenuare la misura cautelare già disposta e, in ragione del parziale annullamento, ha applicato quella domiciliare imponendo l'obbligo del braccialetto elettronico e il divieto di comunicare con terzi non conviventi, quali obblighi accessori che concorrono nel tutelare le esigenze cautelari comunque persistenti. Il ricorso censura il riferimento ai precedenti penali dell'indagato, limitandosi ad allegare che l'imputato è soggetto incensurato, ma nel contempo richiama altro processo pendente a carico del Drago per reati di usura consumati nell'ambito associativo, già pervenuto alla sentenza di primo grado, il che costituisce un elemento di conferma della sua pericolosità sociale. Né l'eventuale attenuazione della misura cautelare nell'ambito di altro giudizio e l'atteggiamento rispettoso della misura applicata, circostanze peraltro allegate ma non comprovate dal ricorrente, può rilevare ai fini della legittimità delle valutazioni del tribunale del riesame in questo procedimento e può inficiare la presunzione ex art. 275 cod.proc.pen., che discende dal tenore delle imputazioni elevate in questo giudizio. 1.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. E' stato precisato che in tema di arresti domiciliari, la prescrizione dell'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma la modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, per disporre la quale non è necessario che il giudice adempia ad alcun onere di motivazione aggiuntiva. (Sez. 2, Sentenza n. 6505 del 20/01/2015 Cc. (dep. 16/02/2015) Rv. 262600 - 01) Il tribunale, nonostante la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare e il coinvolgimento dell'indagato in altro giudizio penale per reati connessi all'associazione a delinquere, ha comunque ritenuto benevolmente di attenuare la misura adottando il braccialetto elettronico e il divieto di comunicare con terzi non conviventi, come strumenti di controllo e tutela delle esigenze cautelari. In sostanza la loro imposizione trova giustificazione nella presunzione di pericolosità che il ricorrente neppure contesta. 2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] rsellino Sergio eltreni , [OSCURATO:PERSONA]