CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 26002/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15901-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 108, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2986/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/12/2016 R.G.N. 195/2016; [OSCURATO:PERSONA] contributiva R.G.N.15901/2017 Cron. Rep. Ud.27/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 14.12.2016, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad avere accreditati dall’INPS i contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato precorso alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. e accertato con sentenza del Tribunale di Lecce n. 13548/2010, passata in cosa giudicata; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2116 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che, in caso di inadempimento dell’obbligo contributivo da parte del datore di lavoro, egli non potesse vantare nei confronti dell’INPS alcun diritto all’accredito dei contributi non versati; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale considerato che, nel caso di specie, l’obbligo dell’INPS di provvedere all’annotazione del rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 16.6.2003 aveva formato oggetto di provvedimento del giudice 3 dell’esecuzione, adito ex art. 612 c.p.c. per l’attuazione della sentenza del Tribunale di Lecce n. 13548/10, cit.; che il primo motivo è infondato, dovendosi dare continuità ai principi di diritto espressi da ult. da Cass. nn. 2164 e 6722 del 2021, secondo cui il nostro ordinamento non prevede alcuna azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in favore dell’assicurato la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, l. 1338/1962, ed il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 c.c., da esperirsi nei confronti del datore di lavoro; che contrari argomenti non possono desumersi da Cass.n. 16300 del 2004, cit. nel ricorso per cassazione, atteso che oggetto di tale decisione non era affatto il (supposto) diritto dell’assicurato alla regolarizzazione contributiva da parte dell’ente previdenziale, quanto piuttosto il diritto dell’assicurato ad una prestazione previdenziale che, in virtù dell’automatismo delle prestazioni di cui all’art. 2116 comma 1° c.c., si assumeva essere maturata nonostante l’inadempimento datoriale all’obbligo contributivo; che, sotto questo profilo, va anzi ribadito che il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all’art. 2116, comma 1°, c.c., opera sul piano del rapporto previdenziale che lega l’assicurato all’ente previdenziale, consentendo che le prestazioni di cui all’art. 2114 c.c. siano corrisposte “anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e assistenza” (e “salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”), ma non implica affatto l’obbligo dell’ente previdenziale di accreditare in favore dell’assicurato una corrispondente provvista contributiva, attenendo quest’ultima al diverso rapporto contributivo che l’ente intrattiene con il datore di lavoro e rispetto al quale il lavoratore assicurato è invece affatto estraneo (così già Cass. nn. 6569 del 2010 e 3491 del 2014, cui hanno dato continuità Cass. n. 2164 e 6722 del 2021, cit.); che del pari inconferente deve reputarsi l’invocazione del principio di diritto affermato da Cass. n. 7459 del 2002 (secondo cui, ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell'omissione contributiva del datore di lavoro al competente ente previdenziale e quest'ultimo non abbia provveduto a conseguire i contributi omessi nel termine prescrizionale, lo stesso ente sarebbe tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa), atteso che – indipe ndentemente dalla sua tenuta su un piano sistematico, ciò di cui non mette conto occuparsi in questa sede – esso è stato enunciato in una fattispecie in cui il lavoratore non aveva potuto, né avrebbe potuto in futuro, sopperire all'omissione contributiva ricorrendo ai rimedi risarcitori apprestati dal legislatore (così già Cass. n. 6569 del 2010, cit., in motivazione), ciò che nella specie non è stato nemmeno oggetto di compiuta allegazione, prima ancora che di prova, nei pregressi gradi di merito; che il secondo motivo è, viceversa, inammissibile, atteso che, a prescindere dalla circostanza pacifica per cui l’INPS non era stato parte del giudizio conclusosi con la sentenza passata in giudicato, il contenuto dell’ordinanza ex 612 c.p.c. che sarebbe stata emessa nei suoi confronti non è stato punto trascritto nel ricorso per cassazione, nemmeno nella parte necessaria a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale, né risulta in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte essa in atto si troverebbe, in spregio ai principi di specificità e autosufficienza del ricorso di cui all’art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.; che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla pronunciandosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c.; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni