Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:798
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0771_INF
Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 novembre 2021 –
KS e KD / Consiglio e a.
(Causa T‑771/20)
«Ricorso per risarcimento danni – Politica estera e di sicurezza comune – [OSCURATO:PERSONA] – Incompetenza manifesta»
Politica estera e di sicurezza comune – Competenza del giudice dell’Unione – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso volto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa di atti e omissioni del Consiglio, della Commissione e del [OSCURATO:PERSONA] europeo per l’azione esterna (SEAE) – Questioni politiche o strategiche connesse alla definizione delle attività, delle priorità e delle risorse di una missione dell’Unione – Esclusione
(Art. 24, § 1, comma 2, e 40 TUE; artt. 263, 265, 268 e 275 TFUE; azione comune del Consiglio 2008/124)
(v. punti 28-33, 39-42)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 268 TFUE e volta a ottenere il risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero subito a seguito di vari atti e omissioni del Consiglio, della Commissione e del SEAE nell’ambito dell’attuazione dell’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (
GU 2008, L 42, pag. 92
), e, in particolare, durante le indagini relative alla sparizione e all’assassinio di membri della famiglia delle ricorrenti, avvenuti nel 1999 a Pristina ([OSCURATO:PERSONA]), svolte durante tale missione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto per l’incompetenza manifesta del Tribunale a conoscere dello stesso.
2)
KS e KD sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europeo per l’azione esterna (SEAE) sopporterà le proprie spese.