CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08042/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14938/2016 proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, giusta procura a margine del controricorso, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche disgiuntamente fra loro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla via XXIV Maggio, n. 43. - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el VENETO, n. 1863 /201 5 , depositata in data 11 dicembre 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 4 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate aveva effettuato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],amministratrice unica e successivamente socia della società [OSCURATO:SOCIETA],posta in liquidazione in data 7 aprile 2008 e cessata in data 13 febbraio 2009, una verifica fiscale , relativa agl i anni 2005 - 2007, all'esito della quale erano stati emessi nei confronti della contribuente quattro avvisi di accertamento, notificati in data 17 luglio 2012, il primo relativo all’anno 2006 e gli altri concernenti gli anni 2007, 2008 e 2009, ed erano stati notificati, inpari data, anche tre atti di contestazione per l’irrogazione delle sanzioni. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Vicenza, con sentenza n. 14/6/13, per l'anno 2006, aveva parzialmente accolto il ricorso, disponendo l’abbattimento forfettario del 40% dei ricavi accertati; per gli anni 2007, 2008 e 2009, oggetto del presente procedimento, e la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, con sentenza n. 278/01/2014, previa riunione dei procedimenti relativi agli avvisi di accertamento ed agli atti di irrogazione sanzioni, aveva disposto l’abbattimento forfettario del 40% dei ricavi accertati e l’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni continuativo per i tre anni di imposta. 3. La sentenza di primo grado n. 278/01/2014 è stata appellata da entrambe le parti e la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello principale della contribuente, con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione per l'irrogazione dellesanzioni impugnati e ha rigettato l'appello incidentale dell'Ufficio. 4.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, per quel che rileva in questa sede,ha affermato che il giudicato formatosi, con riferimento all'anno 2005, con la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 1443/24/2014, faceva stato anche nel presente giudizio, dato che la situazione del procedimento in esameera sorta per effetto di una unica verifica fiscaleriguardante tutto il periodo, sia quello già sottoposto e deciso dalla [OSCURATO:PERSONA] con la citata sentenza, sia quello per il quale eranostati emessi gli avvisi e gli atti di irrogazione sanzioni e che il giudicato che si era formato sull’eserci zio 2005 sottrae va all’odierno giudizio alcune situazioni che apparivanodecisive. 5.I giudici di secondo grado, in particolare, hanno evidenzia to che la sentenza n. 1443/24/2014, sopra citata, avevaritenuto come fatti non più soggetti a riesame i seguen ti: [OSCURATO:PERSONA] disponeva di cospicue risorse economiche provenienti dalla vendita di un immobile nel Principato di Monaco, atte a giustificare il tenore di vita preso in esame dall’Ufficio ed aveva chiarito che proprio la provenienza delle somme da smobilizzo immobiliare aveva natura patrimoniale e non reddituale; le movimentazioni finanziarie sulle quali l’Ufficio aveva fondato la presunzione di ricavi occulti erano state giustificate , mediante indicazione del beneficiario nelle scritture contabili, per la quasi totalità delle operazioni; doveva essere escluso che l’attività della società della quale la ricorrente era proprietaria ed amministratrice fosse riferibile ad una società «interposta», visto che nella contabilità della stessa erano riportati correttamente e compiutamente costi e ricavi specifici, né l’Ufficio, in sede di verifica, aveva trovato o tantomeno provato che la contribuente avesse esercitato attività diverse da quelle dichiarate, dalle quali erano stati conseguiti redditi imponibilinon dichiarati.6.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a duemotivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deduce la v iolazione e falsa applicazione dell'art.2909 cod. civ., dell'art.295 cod. proc. civ. e dell'art. 7 del TUIR, in relazione all'art. 360, primo, n. 3, cod. proc. civ. La statuizione del giudice appariva del tutto errata perché resa in applicazione di un precetto giuridico non applicabile alla fattispecie in esame, non sussistendo i presupposti perché potesse riscontrarsi l'efficacia del giudicato esterno della decisione resa dalla medesima commissione tra le stesse parti; la decisione passata in giudicato atteneva ad un diverso periodo d'imposta ed, in tal caso, occorreva verificare nella specie se la potenziale capacità espansiva del giudicato, astrattamente applicabile anche in ambito tributario,si conciliava con il principio di autonomia dell'obbligazione tributaria con riferimento a ciascun periodo d'imposta, atteso che, in ambito tributario eraesclusa la generale ed automatica rilevanza del giudicato relativo ad un periodo d'imposta rispetto ad un altro in virtù di quanto stabilito dall'articolo 7 del TUIR che stabilisce che «l'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma».Nel caso in esame era evidente l'errore in cui era incorso il giudice di merito, laddove avevaconsiderato la capacità contributiva (peraltro erroneamente giudicando anche in ordine alla reale fattispecie trattata) quale fatto che avesse caratteristica di durata e non variabile di periodo in periodo; essendo probabilmente il riferimento all'anno d'imposta 2005 un refuso, avendo la Commissione tributaria regionale richiamato espressamente la sentenza n. 1443/24/2014 resa tra le parti per l'anno d'imposta 2006, l'ultrattività del giudicato non poteva in ogni caso esplicarsi nella specie, avendo l'avviso di accertamento per detto anno d'imposta (come quelli oggetto della presente controversia) ricostruito il maggior reddito accertato sulla base delle indagini bancariee tale ultima modalità di accertamento determinava, per legge, l'inversione dell'onere della prova in ordine ai prelevamenti e versamenti considerati non giustificati riscontrati sui conti correnti riferibili al contribuente nell'anno d'imposta; sicché non apparivapossibile che detta modalità di accertamento, quale anche quella determinata sulla base dell'applicazione del redditometro, potessein alcun modo avere quel carattere di permanenza e periodicità necessaria al fine di consentire, in deroga al contrario principio, l'efficacia del giudicato esterno in ambito tributario.Per ciascun anno d'imposta erano stati esaminati i conti correnti intestati alla ricorrente o ad essa imputabili e per ogni annualità erano state riscontrate diverse operazioni in accredito e/o addebito per le quali in sede di contraddittorio preventivo ovvero in giudizio controparte aveva esibito documentazione giustificativa . La stessa Commissione t ributaria r egionale, con la motivazione della sentenza 1443/24/14, relativa al 2006, passata in giudicato, aveva escluso gli effetti di un giudicato estern o per gli anni successivi, affermando che le disponibilità finanziarie accertate avevano natur a patrimoniale e non reddituale.Nella sentenza passata in giudicato il giudice aveva parlato di una provvista ancora disponibile e di una percentuale specifica di operazioni giustificate dalla ricorrente (89%), riferibili solo all'anno d'imposta oggetto di controversia, attesi i limiti dettati dall'articolo 112 cod. proc. civ. ed, analizzando l'indagine bancaria utilizzata dall'Ufficio per accertare ricavi e redditi atti a giustificare le spese (nel caso riferite a spese relative ai beni nella disponibilità della contribuente), aveva dato atto che « l'analisi interessa tutti i conti correnti personali della contribuente ed inoltre della società RUGGIERI- 1969 S .R.L., ritenuta riconducibile alla stessa» e che «preliminarmente si pone la questione dell'ammissibilità del coinvolgimento dei conti correnti intestati alla società [OSCURATO:SOCIETA] che l'Ufficio ritiene costituire una "interposizione fittizia" rispettoalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], per tutta una serie di motivi, che il collegio ritiene fondati…». 2.Il secondo motivo deduce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2697 cod. civ., 32 e 39 del d.P.R. n. 600/1973, avendo errato la Commissione tributaria regionale, laddove aveva ritenuto di condividere e di rimandare alle conclusioni contenute nella sentenza n. 1443/24/2014 resa dalla Commissione tributaria regionale in relazione all'anno 2006, che si riferiva all'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, omettendo di dare corretta applicazione alla norma di riferimento che era invece contenuta nell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. 2.1 L'esame delle esposte censure porta alla inammissibil ità del primo motivoe all’assorbimento del secondo motivo . 2.2 Il primo motivo è , infatti, inammissibile per carenza di autosufficienza atteso il mancato richiamo, nel ricorso per cassazione, del testo integrale del giudicato del quale si assume la mancata interpretazione da parte del giudice d'appello e si chiede a questa Corte di accertare la portata. 2.3Soccorre, al riguardo, l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui «Nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione» . (Cass., 19 agosto 2020, n. 17310; Cass., 23 giugno 2017, n. 15737; Cass., 11 febbraio 2015, n. 2617; C ass., Sez. U., 27 gennaio 2004,n. 1416). Ed invero, la necessità che il principio della rilevabilità del giudicato esterno vada coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso, non può non valere nel caso, come quello in esame, in cui, inverso, ma corrispondente, il ricorrente assuma l'insussistenza della preclusione da giudicato esterno, invece predicata dalla sentenza d'appello (Cass., 19 agosto 2020, n. 17310,citata, in motivazione). 2.4 Il motivo è pure inammissibile perché la rilevanza espansiva del giudicato esterno, nei giudizi tra le stesse parti che derivino da una medesima situazione giuridica, è comunque condizionata dalla presenza in atti della sentenza che si intenda far valere, munita dell'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato Cass., 29 novembre 2017, n. 28515; Cass., 24 novembre 2008, n. 27881; Cass., 22 maggio 2007, n. 11889). 3. In conclusione , il ricorso va rigettato e l'Agenzia ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dal la controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonchéal pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia ricorre nte al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro8.000,00,