CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 06897/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31710/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato , rappresentata e difes a dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] e indirizzo pec ) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli A vv.ti CARLO e [OSCURATO:PERSONA] ( , -controricorrenti - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO GENOVA n. 1008/2021depositata il 30/09/2021 e pubblicata il 7/10/2021 . R.g. n. 31710 del 2021 Ad. 6/03/2024; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che con atto di citazione,notificato in data 3/ 12/2014 [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe, Luigi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pietro e [OSCURATO:PERSONA] citarono la [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Genova al fine di far dichiarare in via principale la nullità dei contratti di polizza sulla vita “[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]” da essi, o dai loro danti causa,stipulati con la detta società e la condanna della stessa alla restituzione di quanto da loro ricevuto in esecuzione dei contratti, ed in via subordinata l’accertamento dell’inadempimento della società e la conseguente condanna di questa al pagamento di una serie di poste patrimoniali; la [OSCURATO:PERSONA] si costituì ritualmente in giudizio, contestando integralmente sia in fatto che in diritto quanto dedotto e chiedendo in via principale il rigetto delle domande attoree e in via subordinata la riduzione delle somme richieste; istruita la causa, con sentenza n. 1926 del 27 / 06 / 2018 , il Tribunale di Genova accolsele domande; avverso detta sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA], così nuovamente denominata l’originaria Hansard EuropeLimited, chiedendone l'integrale riforma e, in via preliminare, lasospensione dell'efficacia esecutiva; si costituivano in fase d’impugnazione [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , Pietro e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l’integrale rigetto dell’appello promosso dallaHansard; la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1008 del 7/10/2021 respingeva l’appello e confermava la sentenza R.g. n. 31710 del 2021 Ad. 6/03/2024; est. C. Valle impugnata, condannando la società alla rifusione nei confronti degli appellati delle spese processuali; ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi; resistono con unico controricorso i signori [OSCURATO:PERSONA] , GiuseppeMaggio, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Maria EdvigeMartinelli, Pietro e [OSCURATO:PERSONA] ; è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 cod.proc. c iv. ; la ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; Considerato che è superfluo, giusta quanto si andrà a esporre, specificare i singoli motivi dell’impugnazione; è, invero, pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato regolare e tempestivo deposito, da parte della ricorrente, della copia notificata della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2 cod. proc. civ.; laricorrente stess a dichiara espressamente – alla prima pagina del ricorso – che la sentenza impugnata, pubblicata in data 7/10/2021, depositata il 30/09/2021, le venne notificata in data 21/10/2021; unitamente al ricorso, notificato a mezzo PEC in data 20/12/2021 e depositato in data 23/12/2021, in modalità telematica, la ricorrente ha peraltro prodotto la sola copia del provvedimento impugnato, con allegata la certificazione di conformità all’originale digitale contenuto nel fascicolo informatico, ma non la relazione di notificazione dello stesso; R.g. n. 31710 del 2021 Ad. 6/03/2024; est. C. Valle all’ultima pagina del ricorso la ricorrente invero indica tra gli atti depositati, alla lett. A. la «Copia autentica della sentenza n. 1926/2018 del Corte d ’Appello di Genova » e, quindi, implicitamente può desumersi la conferma che non si tratta della copia notificata(le); inoltre, il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 7/10/2021 e la relazione di notificazione di quest’ultima non risulta tempestivamente prodotta neanche dalla controparte costituita in via cartacea (così come consentito dalla giurisprudenza pure nomofilattica e segnatamente da: Sez. U n. 21349 del 6/07/2022 Rv. 665188 –02); non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Sez. U n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 02; Cass. n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 – 01; conf.: Cass. n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 - 01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità; secondo i principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la produzione della relazione di notificazione della decisione impugnata, che deve essere verificata d’ufficio dalla Corte (per tutte si veda: Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 - 01) va sempre effettuata dal ricorrente nel termine perentorio di cui all’art. 369 cod. p roc . c iv ., fatti salvi i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa ovvero la suddetta relazione sia prodotta dal controricorrente nel termine fissato per la sua regolare costituzione ovvero, ancora, essa sia acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, ma ciò esclusivamente nelle ipotesi in cui il termine cd. breve per l’impugnazione decorra per legge dalla comunicazione o R.g. n. 31710 del 2021 Ad. 6/03/2024; est. C. Valle notificazione della decisione di merito da parte della cancelleria, ipotesi nella specie non ricorrenti (cfr., in proposito, da ultimo, la già richiamata Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 – 01 e 02: « la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.; nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita –nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, da cui decorre il termine breve per impugnare ex art.325 c.p.c. – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio»); R.g. n. 31710 del 2021 Ad. 6/03/2024; est. C. Valle alla mancata produzione della copia notifica della sentenza impugnata consegue la statuizione di improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 369, comma 2, cod. proc. civ.; il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere dichiaratoimprocedibile; le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza della società ricorrente e,tenuto conto del valore della controversia in relazione all’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo; stante l’improcedibilità dell’impugnazione d eve attesta rsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30 /05/ 2002, introdotto dall’art. 1, comma17, della legge n. 228 del 24 /12/ 2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. la Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettari e nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto. R.g. n. 31710 del 2021 Ad.