CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19555/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 614 cod. pen., previa esclusione della aggravante contestata e conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contestai la responsabilità dell'imputato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che l'eccezione di nullità sollevata con il secondo motivo (attinente all'udienza svoltasi dinanzi al Tribunale di Trieste il 18 ottobre 2019 dinanzi al giudice del dibattimento poi asterutosi per aver svolto funzioni di gip nel medesimo procedimento) oltre ad essere tardiva, poiché mai eccepita nei precedenti gradi di giudizio, è del tutto priva di fondamento, posto che l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del 'giudizio (Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso