CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 36289/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il gravame affinché venga restituito tutto quanto oggetto dell'originaria richiesta . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 03/12/2021, in accoglimento della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso in data 11/11/2021 dal Pubblico v ministero presso il Tribunale di Palermo, DDA, limitatamente ai beni di cui ai punti n. 10,12, e 13 del verbale di sequestro del 12/11/2021, redatto a carico di [OSCURATO:PERSONA], dei quali ha disposto la restituzione all'avente diritto, ove non sottoposti a sequestro per altro titolo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo con un unico motivo, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge, violazione di norme processuali, vizio della motivazione in relazione agli art. 325 e 125 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame aveva correttamente rilevato che non potevano essere ritenuti ricorrenti i presupposti del sequestro probatorio con riferimento a somme di denaro, gioielli e altri valori quanto ad un'indagine per riciclaggio internazionale, dovendosi escludere qualsiasi utilità del vincolo imposto ai fini dell'accertamento delle condotte contestate. Tuttavia, alla corretta affermazione di diritto non era conseguita la logica conseguenza della stessa, avendo il Tribunale dissequestrato solo i beni di cui ai numeri 10,12,13 del verbale di sequestro, omettendo qualsiasi statuizione in ordine ai beni descritti ai punti 34, 35, 37,39 e 48. La motivazione si doveva, dunque, ritenere priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, attesa l'affermazione secondo la quale il vincolo in esame non aveva alcuna utilità in ordine all'accertamento del reato presupposto e considerata la restituzione di solo alcuni dei beni tra quelli richiesti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile. Secondo il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quanto alla richiesta di riesame introdotta da un terzo, il gravame può essere proposto solo se si vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, che va individuato nel caso in esame in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. 2 Ht + Il terzo, tuttavia, per raggiungere tale risultato ha l'onere indicare, a pena d'inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore ed il giudice, di conseguenza, deve riscontrare la corrispondenza di tali allegazioni con la situazione che ha condotto al sequestro (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545-01; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463-01). Nel caso oggetto di ricorso, già dalla richiesta di riesame, emerge l'assoluta genericità dell'istanza del ricorrente, in mancanza di qualsiasi indicazione quanto agli elementi di fatto e di diritto che sostengono la sua relazione con la cosa, non allegati neanche in questa sede in mancanza evidente di autosufficienza del ricorso. La genericità dell'istanza introdotta, sia in sede di riesame che in questa sede, evidenzia la non autosufficienza del ricorso, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dello stesso; infatti la difesa, con argomentazioni sintetiche, si è limitata a rilevare, secondo una prospettiva non supportata da sufficienti allegazioni, la contraddittorietà della motivazione, articolando il ricorso con motivo inammissibile. Non può in tal senso avere alcuna rilevanza il richiamo della difesa all'argomentazione del Tribunale del riesame secondo il quale difettavano le finalità probatorie con riferimento al sequestro di somme di denaro, gioielli e altri valori al fine dell'accertamento delle condotte di riciclaggio, atteso che tale affermazione esula decisamente dal thema decidendum rimesso al Tribunale del riesame nel caso concreto. Difatti al Tribunale non era rimessa la valutazione rispetto alla portata del provvedimento principale di sequestro posto in essere nei confronti del padre e dello zio dell'odierno ricorrente; tale circostanza avrebbe dovuto essere valutata solo incidentalmente in relazione alla posizione del terzo, ove questi avesse effettivamente affrontato l'onere sullo stesso incombente di indicare a pena di inammissibilità le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene. Tale allegazione non è avvenuta non solo in questa sede, ma anche al momento della richiesta di riesame, come emerge senza alcun dubbio dalla lettura dell'istanza dello Zummo. Infine, occorre considerare che nell'istanza introduttiva del riesame era lo stesso Zummo ad affermare che gli appartenevano, senza allegare alcunché a riscontro della propria affermazione, gli oggetti di cui ai punti 10,12,13 ed un orologio di cui al n. 39 non meglio precisato, tranne che per il modello, senza alcuna richiesta di restituzione dei beni invece 3 vit indicati nel ricorso proposto dinnanzi a questa Corte con i numeri 34, 35, 37, 48, con evidente inammissibilità del motivo sul punto perché del tutto nuovo, mentre quanto al punto 39 si deve considerare come la mancata restituzione sia stata evidentemente oggetto di valutazione implicita, con conseguente rigetto della richiesta, attesa l'evidente genericità della stessa, in considerazione della pluralità di beni compresi nell'ambito di tale lotto in sequestro. 2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr