CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29191/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 dicembre 1995 avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 13 gennaio 2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del. [OSCURATO:PERSONA] Procuratore (51 generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia resa dal Tribunale locale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di più fatti di cessione di sostanza stupefacente sanzionati ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Propone ricorso il difensore dell'imputato e contesta la manifesta illogicità della sentenza impugnata nonché la violazione degli artt. 62 e 350 cod. proc. pen. destinata ad inficiare la valutazione del materiale probatorio che ha portato alla identificazione nel ricorrente del soggetto protagonista delle cessioni contestate e ritenute dalle due sentenze di merito.• In particolare, evidenzia la difesa che la Corte del merito, nel caso, è pervenuta al giudizio di responsabilità dando rilievo alla ritenuta disponibilità, in capo al ricorrente, di tre telefoni cellulari nel quale risultavano memorizzati i nomi dei diversi destinatari della sostanza fatta oggetto delle cessioni contestate, taluni dei quali successivamente escussi, nonché in ragione del riconoscimento fotografico dell'imputato operato nel corso delle indagini da parte dei detti acquirenti. Senonché, nel ricondurre al ricorrente la disponibilità dei cellulari sarebbero stati valorizzati asseriti gesti di conferma in tal senso resi dall'imputato al momento dell'arresto, apprezzati in aperta violazione degli artt. 62 e 350 del codice di rito; il riconoscimento fotografico, inoltre, era stato smentito apertamente dalle escussioni dibattimentali, atteso che, innanzi al Tribunale, i testi non ne avevano confermato il portato, cosi che la decisione era stata assunta sulla base non delle risultanze istruttorie dibattimentali bensì i facendo leva su atti di indagine atipici, apprezzati pur in assenza del riscontro di una delle ipotesi previste dal comma 4 dell'art 500 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. In disparte il rilievo probatorio da ascrivere "ai gesti" del ricorrenti rappresentati in seno al verbale di arresto - aspetto che, per quanto si dirà, da qui a poco, si è rivelato tutt'altro che decisivo rispetto alla complessiva piattaforma probatoria e logica valorizzata a sostegno del giudizio di responsabilità confermato in appello-, va da subito evidenziato come la difesa, tramite l'impugnazione che occupa, abbia omesso di confrontarsi con le argomentazioni spese dai giudici del merito nel mettere in luce altro aspetto fattuale, parimenti apprezzato e in termini di assorbente rilevanza logica, nel pervenire alla conclusione della ascrivibilità all'imputato della disponibilità relativa ai cellulari utilizzati per il commercio illecito coperto dalla regiudicanda: quello della pressoché integrale riferibilità al ricorrente dell'alloggio all'interno del quale i detti cellulari furono rinvenuti. In particolare, il ricorso nulla evidenzia sulle ragioni logiche per le quali, ad avviso della Corte del merito, tale elemento tatuale avrebbe assunto rilievo nel supportare il giudizio di responsabilità; né, ancora, prende posizione sulle considerazioni spese dai giudici dell'appello nel negare rilievo logico alla tesi difensiva secondo la quale i dispositivi in questione avrebbero potuto essere riferiti a terzi eventuali frequentatori del detto locale (pag. 12, ultimo capoverso della decisione gravata). 3.L'identificazione, nel ricorrente, del protagonista delle cessioni descritte dall'imputazione, riposa, inoltre, su due ulteriori momenti probatori apprezzati in sentenza a sostegno della ritenuta responsabilità del ricorrente: la ricognizione fotografica operata in sede di indagini, ribadita nel corso dell'escussione dibattimentale dei diversi acquirenti; e, per altro verso, le dichiarazioni del teste Pepe, uno degli acquirenti più assidui.3.1. Queste ultime non vengono minimamente considerate dalle censure proposte con l'impugnazione; e ciò malgrado le stesse assumano assoluto rilievo nel quadro complessivo delle valutazioni rese a sostegno della conferma della decisione appellata, soprattutto alla luce delle interessenze che correlavano al ricorrente la coimputata [OSCURATO:PERSONA], la quale ultima coadiuvava nella cessione il protagonista delle dette transazioni illecite in contestazione: incontroverso il rapporto sentimentale che legava i due, la Corte di appello ha infatti valorizzato le dichiarazioni del teste in questione nella parte in cui rimarcava il contributo offerto dalla [OSCURATO:PERSONA], sistematicamente presente, al mOmento dello spaccio, accanto al compagno, per l'appunto pacificamente identificato nell'odierno ricorrente. 3.2. Quanto al riconoscimento fotografico, infine, il motivo di ricorso si connota per la sua genericità. Si sostiene, infatti, un portato integralmente negativo della prova testimoniale rispetto al dato cristallizzato in sede di indagine tramite il detto riconoscimento, ma senza soffermarsi,. con la dovuta puntualità, sulla relativa emergenza dibattimentale. E siffatta genericità assume toni ancor più decisivi nel viziare pregiudizialmente la censura, se si considera che, a differenza del ricorso, la sentenza impugnata ha devalutato il portato delle incertezze emerse nel corso della prova dibattimentale rispetto alla tenuta del detto riconoscimento, circoscrivendone decisivamente l'incidenza: vengono infatti definite quali mere "esitazioni" da parte di alcuni degli acquirenti, e, in questo contesto, se ne supera la presenza con considerazioni non manifestamente illogiche, correlate alle ordinarie situazioni di imprecisione determinate dal tempo trascorso tra l'atto di istruzione dibattimentale e quello di indagine che ne sta a monte. 4. Da qui l'inconsistenza delle censure difensive, cui conseguono la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione e le pronunce ex art 616, comma 1, cod. proc. pen. nei termini precisati dal dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellla Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 mag