Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 26592/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso personale, impugna l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., avverso: la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 10/06/2016, confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 28/03/2017, irrevocabile il 22/05/2018; la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 21/04/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 10/05/2021, irrevocabile il 6/09/2022; la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 8/02/2021, confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 28/02/2023, irrevocabile il 30/05/2023. i h 9A,T(ig y..93.(34' Deduce il ricorrente che iars'ETre impugnata costituisce frutto di una superficiale valutazione degli atti, dai quali risulterebbe, invece, l'induzione inerrore del Tribunale di Torino in ordine all'effettiva responsabilità per i reati a lui ascritti.

2. Il ricorso è proposto da soggetto privo di legittimazione perché sottoscritto personalmente dall'interessato e non da difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità munito di procura speciale, con conseguente inammissibilità del ricorso, che va dichiarata con procedura de plano ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.

Il rilievo è preliminare rispetto alla circostanza che, secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato, l'odierno ricorrente aveva già presentato analogo ricorso avverso il medesimo provvedimento, dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte del 30/03/2026, nonché rispetto alla verifica della tempestività del ricorso, questioni superate dalla genetica inidoneità dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione.

3. L'art. 629-bis cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017 n. 103, ha disciplinato l'istituto della rescissione del giudicato ed ha previsto, al comma 2, che la «richiesta è presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento».

L'istanza di rescissione ha carattere personale ripercuotendosi necessariamente sugli atti successivi che riguardano il soggetto condannato: da qui la necessità della procura speciale.

Non è prevista nella disciplina positiva, avverso l'ordinanza adottata dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., la possibilità di presentazione personale del ricorso per cassazione al quale si applica la disciplina ordinaria di cui all'art. 613 cod. proc. pen. che impone la sottoscrizione dell'atto introduttivo, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte.

Come già chiarito a questa Corte, con sentenza resa da Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021, Rv. 281991-01, le Sezioni Unite di questa Corte, affrontando il tema dei limiti e dei referenti applicativi della riforma, introdotta con la legge n. 103 cit., degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., che hanno riguardato la legittimazione all'impugnazione e la proposizione del ricorso, hanno statuito che il ricorso per cassazione «avverso qualsiasi tipo di provvedimento», compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 2272010).

Secondo la condivisibile esegesi delle Sezioni Unite, la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. non ha determinato la tacita abrogazione di tutte le previsioni normative che contemplano il ricorso per cassazione dell'imputato, dovendo tali disposizioni essere correttamente inquadrate quali specifiche fonti di attribuzione della mera legittimazione soggettiva all'impugnazione.

Ne consegue che il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera con riferimento a tutte le ipotesi, codicistiche o extra codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali ad esso equiparati e che, estranei all'ambito di applicazione della nuova disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen., devono ritenersi solo quei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.) in cui la Corte di cassazione sia investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso.

Anche con riferimento all'istituto della rescissione del giudicato, introdotto dalla medesima riforma legislativa che ha abrogato l'art. 625-ter cod. proc. pen, che prevedeva la competenza della Corte di Cassazione in materia di rescissione, la specifica esigenza di assicurare un alto livello di professionalità, adeguato all'importanza e difficoltà tecnica del giudizio di legittimità, non contraddice il carattere assolutamente personale della richiesta di rescissione e, in sede di impugnazione, la necessità di avvalersi di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di legittimità.

Deve quindi ribadirsi che la disposizione di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce al solo condannato la legittimazione alla proposizione della richiesta che, in quanto diritto assolutamente personale, l'interessato può conferire, con apposito atto, al difensore di fiducia ma che il correlativo potere di impugnazione del provvedimento, ferma restando la necessità di procura speciale appositamente conferita per il giudizio di impugnazione, può essere esercitato solo attraverso il ministero di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte, trovando, così, adeguata composizione la specifica esigenza di assicurare un alto livello di professionalità, adeguato all'importanza e difficoltà tecnica del giudizio di legittimità, e il carattere assolutamente personale della richiesta di rescissione del giudicato e delle successive scelte del condannato in ordine alla eventuale proposizione del ricorso per cassazione. (Sez. 6, n. 36796 del 2021, cit.).

4. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento 3e deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso personale, impugna l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., avverso: la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 10/06/2016, confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 28/03/2017, irrevocabile il 22/05/2018; la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 21/04/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 10/05/2021, irrevocabile il 6/09/2022; la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 8/02/2021, confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 28/02/2023, irrevocabile il 30/05/2023. i h 9A,T(ig y..93.(34' Deduce il ricorrente che iars'ETre impugnata costituisce frutto di una superficiale valutazione degli atti, dai quali risulterebbe, invece, l'induzione inerrore del Tribunale di Torino in ordine all'effettiva responsabilità per i reati a lui ascritti. 2. Il ricorso è proposto da soggetto privo di legittimazione perché sottoscritto personalmente dall'interessato e non da difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità munito di procura speciale, con conseguente inammissibilità del ricorso, che va dichiarata con procedura de plano ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. Il rilievo è preliminare rispetto alla circostanza che, secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato, l'odierno ricorrente aveva già presentato analogo ricorso avverso il medesimo provvedimento, dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte del 30/03/2026, nonché rispetto alla verifica della tempestività del ricorso, questioni superate dalla genetica inidoneità dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione. 3. L'art. 629-bis cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017 n. 103, ha disciplinato l'istituto della rescissione del giudicato ed ha previsto, al comma 2, che la «richiesta è presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento». L'istanza di rescissione ha carattere personale ripercuotendosi necessariamente sugli atti successivi che riguardano il soggetto condannato: da qui la necessità della procura speciale. Non è prevista nella disciplina positiva, avverso l'ordinanza adottata dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., la possibilità di presentazione personale del ricorso per cassazione al quale si applica la disciplina ordinaria di cui all'art. 613 cod. proc. pen. che impone la sottoscrizione dell'atto introduttivo, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte. Come già chiarito a questa Corte, con sentenza resa da Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021, Rv. 281991-01, le Sezioni Unite di questa Corte, affrontando il tema dei limiti e dei referenti applicativi della riforma, introdotta con la legge n. 103 cit., degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., che hanno riguardato la legittimazione all'impugnazione e la proposizione del ricorso, hanno statuito che il ricorso per cassazione «avverso qualsiasi tipo di provvedimento», compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 2272010). Secondo la condivisibile esegesi delle Sezioni Unite, la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. non ha determinato la tacita abrogazione di tutte le previsioni normative che contemplano il ricorso per cassazione dell'imputato, dovendo tali disposizioni essere correttamente inquadrate quali specifiche fonti di attribuzione della mera legittimazione soggettiva all'impugnazione. Ne consegue che il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera con riferimento a tutte le ipotesi, codicistiche o extra codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali ad esso equiparati e che, estranei all'ambito di applicazione della nuova disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen., devono ritenersi solo quei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.) in cui la Corte di cassazione sia investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso. Anche con riferimento all'istituto della rescissione del giudicato, introdotto dalla medesima riforma legislativa che ha abrogato l'art. 625-ter cod. proc. pen, che prevedeva la competenza della Corte di Cassazione in materia di rescissione, la specifica esigenza di assicurare un alto livello di professionalità, adeguato all'importanza e difficoltà tecnica del giudizio di legittimità, non contraddice il carattere assolutamente personale della richiesta di rescissione e, in sede di impugnazione, la necessità di avvalersi di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di legittimità. Deve quindi ribadirsi che la disposizione di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce al solo condannato la legittimazione alla proposizione della richiesta che, in quanto diritto assolutamente personale, l'interessato può conferire, con apposito atto, al difensore di fiducia ma che il correlativo potere di impugnazione del provvedimento, ferma restando la necessità di procura speciale appositamente conferita per il giudizio di impugnazione, può essere esercitato solo attraverso il ministero di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte, trovando, così, adeguata composizione la specifica esigenza di assicurare un alto livello di professionalità, adeguato all'importanza e difficoltà tecnica del giudizio di legittimità, e il carattere assolutamente personale della richiesta di rescissione del giudicato e delle successive scelte del condannato in ordine alla eventuale proposizione del ricorso per cassazione. (Sez. 6, n. 36796 del 2021, cit.). 4. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento 3e deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26592/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris