CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 31903/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9176-2025 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 753/2024 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/10/2024 R.G.N. 502/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ATA Posizione economica R.G.N.9176/2025 Cron. Rep. Ud05/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 16 ottobre 2024, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di integrale rigetto resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva, ma nei limiti della prescrizione quinquennale dei crediti azionati risultando estinti quelli anteriori al 16.3.2018, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito nonché dell’[OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, assistente amministrativo, a percepire il beneficio economico annuo previsto in riferimento alla prima posizione economica ATA ai sensi dell’art. 50 CCNL per il comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009 con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto, una volta accertato, sulla base della graduatoria dell’[OSCURATO:PERSONA] di Varese per l’anno scolastico 2012/2013, il collocarsi dell’istante in posizione n. 20 di 69 dipendenti nonché l’avvenuto corso di formazione, la ricorrenza del presupposto su cui si fonda la pretesa azionata ovvero il conseguimento della prima posizione economica con decorrenza 1.9.2012 e, pertanto, il diritto all’emolumento una tantum rivendicato spettante a coloro che erano destinatari della relativa posizione economica per gli anni scolastici 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014 quale indennizzo a causa del blocco disposto dal d.l. n. 78/2010, stante la contrarietà alle disposizioni legali e pattizie della decisione assunta dal Ministero di pagare i benefici solo alle posizioni economiche con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per essere venuto meno il blocco delle progressioni economiche disposto per gli anni 2011,2012 e 2013, e ciò senza decurtazione di quanto percepito dall’istante a remunerazione di incarichi specifici alla medesima assegnati (DGSA), avendo il Ministero eccepito tardivamente l’impossibilità di accedere a quegli incarichi ex art. 47 CCNL comparto Scuola. - Per la cassazione di tale decisione ricorrono i l Ministero dell’Istruzione e del Merito nonché l’[OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Oliviero. - La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 50 CCNL per il comparto Scuola 2006/2009, biennio economico 2006/2007, 48 del medesmo CCNL come integrato dall’art. 5 dell’Accordo nazionale siglato il 20.10.2008 e del successivo Accordo nazionale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea lettura della disciplina contrattuale invocata, dovendo ritenersi, ai fini del conseguimento della progressione economica, i requisiti tenuti in considerazione dalla Corte, ovvero l’utile collocamento in graduatoria ed il fruttuoso superamento del corso di formazione, necessari ma non sufficienti, rilevando altresì ai medesimi fini la presenza di posizioni disponibili il cui numero non coincide per difetto con quello degli “ammessi” alla frequenza dei corsi di formazione. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 47 CCNL 2006/2009 e 4.2 dell’Accordo nazionale [OSCURATO:DATA_NASCITA] concernente l’attuazione dell’art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale ex art. 62 CCNL 2007, il Ministero ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’avere questa erroneamente ritenuto che l’indennità annua correlata alla posizione economica ATA di cui all’art. 50 potesse essere erogata cumulativamente e non in compensazione con le somme relative a incarichi specifici conferiti ai sensi dell’art. 47 CCNL per il comparto Scuola. - Con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il Ministero ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del difetto del requisito dell’utile collocazione nella graduatoria per la progressione, non potendo ritenersi neppure la collocazione al 20° posto della graduatoria sufficiente al conseguimento da parte della ricorrente della prima posizione economica. - Nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione da parte della Corte territoriale della circostanza dell’attribuzione alla Oliviero dell’incarico di DGSA con spettanza dell’indennità di direzione la cui fruizione, ai sensi dell’art. 62 del CCNL 2007, esclude la corresponsione dei benefici della 1^ e 2^ posizione economica. - Il primo ed il terzo motivo si rivelano meritevoli di accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. - Occorre previamente ricostruire il quadro contrattuale a partire dall’art. 50 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], che in origine disciplinava le posizioni economiche per il personale ATA, così formulato: 1. Fino alla definizione della sequenza contrattuale di cui all’art. 62 e salva comunque la definizione delle procedure connesse agli artt. 48 e 49 del presente CCNL, si conviene che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1000 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. 2. L'attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei creditiprofessionali maturati, con le procedure di cui all'art. 48 del presente CCNL. L'ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili. - La sequenza contrattuale è intervenuta con il CCNL 25.7.2008 che ha riformulato l’art. 50 ridefinendo i requisiti di accesso alla progressione nei termini che seguono: 2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Are B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e dell’Accordo integrativo OO.SS.- MPI del 10 maggio 2006. 6. L'ammissione alla frequenza dei corsi di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili. 7. La ripartizione tra i profili delle nuove posizioni economiche dell’Area B sarà oggetto di concertazione e la destinazione di eventuali economie sarà oggetto di contrattazione integrativa nazionale. - La nuova disciplina così riformulata ha reso chiaro che la graduatoria è finalizzata all’accesso al corso di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili e, pertanto, non è sufficiente l’ammissione al corso ed il suo superamentoper dare titolo all’attribuzione della progressione, occorrendo, poi, l’ulteriore fase dell’attribuzione che risente del numero degli idonei e delle risorse disponibili. - E’ evidente, a questa stregua, la fondatezza della censura sollevata dal Ministero ricorrente con riguardo al rilievo della Corte territoriale per cui sarebbe stato sufficiente essere stati collocati in graduatoria ed avere superato il corso, occorrendo invece il successivo provvedimento di individuazione dei destinatari della posizione economica. - La censura è sollevata dal Ministero ricorrente sotto il profilo della violazione dell’accordo del 2008, che quale contrattazione integrativa non sarebbe censurabile in questa sede ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., sennonché la stessa, come visto, trova fondamento principalmente nella contrattazione nazionale, il CCNL 2006-2009, che questa Corte può direttamente interpretare accogliendone una lettura per la quale la stessa richiede l’ulteriore requisito della disponibilità delle risorse e del rispetto della ripartizione prevista dalla contrattazione integrativa non esaminata dalla Corte territoriale. - I l giudice d’appello, muovendo da un’interpretazione erronea della contrattazione nazionale, ha arrestato il necessario accertamento fattuale alla ricorrenza di dati (l’utile collocazione nella prima graduatoria redatta per l’ammissione al corso e l’esito favorevole della frequenza) non sufficienti a fondare il diritto, ed ha omesso di verificare se nella fattispecie sussistessero le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia, contrattazione, non apprezzabile direttamente da questa Corte, che, a detta del Ministero, vieppiù confermerebbe l’insufficienza del solo corso di formazione ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA. - Inammissibile risulta, di contro, il secondo motivo non misurandosi la censura svolta con il decisum della sentenza impugnata che è fondata sulla tardività dell’eccezione sollevata solo in appello e sulla genericità delle allegazioni quanto alla natura ed alla tipologia dell’incarico. - Il quarto motivo, che si appalesa inammissibile in quanto formulato ai sensi dell’art. 360, n. 5, avendo, viceversa, la Corte territoriale tenuto presente la circostanza del conferimento alla Oliviero dell’incarico di DGSA, deve ritenersi altresì infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 15198/2024), secondo cui “in tema di personale della scuola pubblica il trattamento economico spettante agli assistenti amministrativi per l’assegnazione delle superiori mansioni di Direttore dei servizi generali ed amministrativi è regolato dall’art. 1, comma 45, l. n. 228/2012 che, con una disposizione speciale derogatoria del principio della riserva a favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo, stabilisce i criteri di determinazione dell’indennità per lo svolgimento di tali mansioni, la quale dev’essere corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo già goduto dal dipendente, in cui va inclusa la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento che non può pertanto essere assorbita dall’indennità. - Il primo ed il terzo motivo di ricorso vanno dunque accolti, rigettati il secondo ed il quarto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigettati il secondo ed il quarto, cassa la sentenza impugnatain relazio