CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33758/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 369/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via kclei Monti SojeLeKdt_i_' Parioli n. 481 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - Avverso la sentenza n. 131/4/12 della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 31 ottobre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento del dicembre 2008, l'Agenzia delle Entrate determinava un maggior reddito imponibile a fini IRPEF per l'anno d'imposta 2003 a carico di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di partecipazione nella società (a ristretta base azionaria) [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., considerando il reddito accertato in capo alla società presuntivamente percepito dal socio a titolo di utili non distribuiti. 2. L'impugnativa del contribuente, accolta in prime cure, veniva, a seguito di appello interposto dall'Ufficio, integralmente disattesa dalla C.T.R. con la sentenza in epigrafe indicata. 3. Ricorre per cassazione il contribuente, affidandosi a sei motivi; resiste, con controricorso, l'Amministrazione finanziaria. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che: 4. Con il primo mezzo, articolato in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la ricorrente assume l'inammissibilità dell'appello spiegato dall'Agenzia delle Entrate «per difetto d'interesse e non rispondenza al modello legale d'impugnazione», in quanto l'appellante si era «limitato a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, senza altresì specificare nella domanda rivolta al giudice di secondo grado la richiesta che venisse riconosciuta e confermata la legittimità della pretesa impositiva». Sulla scorta dei medesimi argomenti è proposto il secondo motivo, con cui si deduce, per violazione dell'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione &N'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'appello per omessa indicazione dell'oggetto della domanda. 5. Le censure - intrinsecamente connesse e, quindi, da esaminare congiuntamente - sono inammissibili per difetto di autosufficienza. r.g. n. / O 4 2 Cons. e affaele [OSCURATO:PERSONA] spregio al requisito prescritto dall'art. 366 cod. proc. civ., manca nel ricorso introduttivo la trascrizione o la riproduzione del contenuto dell'atto di appello (né di esso è compiuta l'allegazione o l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo di ufficio): parte ricorrente ha riportato unicamente le conclusioni rassegnate e le intestazioni dei motivi di appello, senza minimamente illustrare le ragioni, fattuali e giuridiche, addotte a suffragio dell'impugnazione. Risulta, per l'effetto, precluso a questa Corte l'invocato sindacato sulla correttezza della delibazione di ammissibilità compiuta dal giudice di appello, tanto sotto il profilo della sufficiente deduzione delle questioni sollevate (le quali appaiono, anche sulla base della mera rubrica dei motivi di impugnazione, di certo attinenti al merito della pretesa impositiva) quanto in ordine al formulato petitum. E ciò - si badi - a tacer del fatto che, nel processo tributario, atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello (quale mezzo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa di merito), la riproposizione delle ragioni a suffragio del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado assolve l'onere di specifica impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. 19/12/2018, n. 32838; Cass. 05/10/2018, n. 24641; Cass. 22/01/2016, n. 1200) e che la proposizione dell'appello non richiede l'adozione di formule sacramentali, essendo sufficiente la chiara volontà di ottenere la riforma della decisione (ex plurimis, Cass. 23/02/2021, n. 4860; Cass. 29/05/2020, n. 10267). 6. Con il terzo mezzo, per violazione dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si assume l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la pretesa impositiva (segnatamente, la determinazione a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]. di un maggior reddito d'impresa da attività di compravendita di immobili) benché r.g. n. 36 4 3 Cons. est.l ffaele Rossi fondata su dati ed elementi (in dettaglio, documenti bancari) riferiti a soggetti (gli acquirenti delle unità immobiliari) terzi rispetto al contribuente sottoposto a verifica. 7. La doglianza è inammissibile per difetto di decisività. Essa, in maniera inaccettabilmente atomistica e parcellizzata, sofferma l'attenzione soltanto su uno (le indagini bancarie) dei plurimi elementi a valenza presuntiva (oltre a quello citato, l'acquisizione di valori di mercato presso agenzie immobiliari, le perizie estimative finalizzate all'erogazione di mutui bancari alla società costruttrice ed ai singoli acquirenti, le dichiarazioni da questi ultimi rilasciate) ritenuti dalla gravata sentenza - all'esito di una valutazione unitaria e complessiva informata ad un ragionamento probatorio sincronico - giustificanti la legittimità della ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi conseguiti dalla società Fanoedii (partecipata dalla ricorrente) con la vendita delle unità immobiliari edificate. 8. Con il quarto motivo, per violazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente lamenta che la C.T.R. abbia ritenuto la congruità ai valori medi elaborati dall'OMI una presunzione semplice operante soltanto a favore dell'A.F., e non già anche un elemento valutabile in favore del contribuente al fine di provare l'effettività dei prezzi dichiarati di vendita degli immobili. 9. Anche questa censura è inammissibile per difetto di decisività. Con osservazioni a carattere generale ed astratto sulla rilevanza degli indicatori OMI, l'impugnante ha del tutto mancato di spiegare l'effettiva incidenza dell'argomentazione nel caso concreto: ha omesso, cioè, di rappresentare quali siano i valori OMI, in thesi differenti ed inferiori da quelli induttivamente determinati dall'Ufficio, da assumere a parametro di riferimento nonché di chiarire perché r.g. n. 3 / 014 4 Cons. e ele Rossi essi debbano reputarsi muniti di maggiore idoneità asseverativa rispetto agli elementi indiziari fondanti la contestata decisione. A tanto si aggiunga (ma solo per completezza argomentativa) che, per consolidato orientamento di questa Corte, i valori dei cespiti immobiliari risultanti dalle quotazioni OMI non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, sicchè su tale unico elemento, siccome privo dei requisiti di precisione e gravità, il giudice non può fondare il proprio convincimento, dovendo necessariamente detti valori combinarsi con ulteriori dati di significato indiziario (da ultimo, Cass. 04/11/2020, n. 24550; Cass. 25/01/2019, n. 2155; Cass. 07/09/2018, n. 21813). 10. Con il quinto motivo, si denuncia omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e rilevanti ai fini della decisione ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.. In specie, ad avviso della ricorrente, il giudice di prossimità avrebbe omesso di motivare la propria decisione rispetto alle circostanze di fatto puntualmente allegate a prova dell'effettività dei prezzi di acquisto dichiarati, limitandosi a richiamare (con la trascrizione in stralcio) la pronuncia (peraltro non passata in giudicato) emessa sull'avviso di accertamento in danno della società. Il motivo è inammissibile. Esso muove espressamente dal presupposto della inapplicabilità al processo tributario dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. nella formulazione novellata dal comma 3-bis dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (aggiunto dalla legge di conversione del 7 agosto 2012, n. 134), e quindi dalla censurabilità della sentenza de qua (pubblicata il 31 ottobre 2012, ovvero nella vigenza della norma emendata) per «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia». Si tratta, tuttavia, di un presupposto non conforme a diritto: come chiarito dal giudice della nomofilachia, le disposizioni sul ricorso r.g. n. 36flQ1 5 Cons. estl afraeIe Rossi per cassazione circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come innanzi modificate, si applicano anche alle impugnazioni avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale, non assumendo connotazioni di specialità il giudizio di legittimità in materia tributaria (basti, sul punto, il riferimento a Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053). 11. Con il sesto mezzo, l'impugnante prospetta il rilievo critico si cui al precedente motivo (e sulla base dei medesimi argomenti, pedissequamente riprodotti) sotto forma di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rilevante ai sensi del riformato art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.. La doglianza è infondata. La ragione di impugnazione descritta nella disposizione testé citata (operante ratione temporis nel caso, avuto riguardo all'epoca della pronuncia) abilita il sindacato della Corte di legittimità soltanto in presenza di un'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e che si esaurisca nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (principi di diritto enucleati nei fondamentali arresti di Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, e Cass., Sez. U., 22/09/2014, n. 19881, seguiti uniformemente dalla giurisprudenza successiva). Nella vicenda de qua, la motivazione della pronuncia gravata è ben lungi dall'essere apodittica o meramente apparente: con la testuale riproduzione degli (analitici e diffusi) passaggi argomentativi della sentenza resa all'esito del giudizio intentato dalla società, la C.T.R. illustra, in maniera chiara ed esaustiva, le ragioni fondanti l'accoglimento del gravame interposto dall'Ufficio nonché la (espressa e Rossi o implicita) reiezione delle contrastanti prospettazioni articolate dalla parte contribuente. 12. Rigettato il ricorso, il regolamento delle spese di giudizio segue la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Q