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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25578/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE di APPELLO di BARI.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette, per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]', che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ed in subordine "riformare la sentenza impugnata, concedendo al [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6) e 114 c.p. con conseguente diminuzione della pena".[OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.u.p. del Tribunale di Foggia, con sentenza emessa in data 05/02/2020, ha dichiarato gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di concorso nei reati pluriaggravati di estorsione e rapina a ciascuno ascritti, condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia.

1.1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello, preso atto - pur in difetto di una formale richiesta di concordato - delle rinunzie parziali degli imputati ai motivi di appello, ha confermato tutte le dichiarazioni di responsabilità, variamente riducendo le pene per tutti.

1.2. Contro questa decisione, gli imputati hanno proposto distinti ricorsi deducendo i motivi che saranno di seguito riepilogati nei limiti strettamente necessari per la redazione della motivazione (art. 173, comrna 1, disp att. cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposti per motivi nel complesso infondati, vanno rigettati.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposti per motivi non consentiti, o comunque privi della necessaria specificità, sono inammissibili.

1. Ricorso Barile.

L'imputato lamenta il diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 6, e 114 cod. pen. 1.1.

Il secondo motivo non è consentito, avendovi l'imputato rinunziato all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA].

1.2. Il primo motivo è infondato.

1.2.1. La Corte di appello ha osservato, a fondamento della contestata statuizione, che il risarcimento del danno invocato dall'imputato sarebbe avvenuto "nel corso del giudizio e prima della discussione delle difese", e non prima del giudizio, come asseritamente necessario.

1.2.2. Essendosi proceduto con giudizio abbreviato, la motivazione della Corte di appello è errata, e va corretta, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., poiché questa Corte è ferma nell'ammettere la tempestività del risarcimento avvenuto anche in pendenza dell'udienza preliminare.Peraltro, superato l'isolato orientamento per il quale sarebbe tempestivo il risarcimento intervenuto prima dell'inizio delle discussioni (Sez. 3, n. 10490 del 19/11/2014, dep. 2015, C., Rv. 262652 - 01), questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, è attualmente orientata nel senso che, in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270 - 01; Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, M., Rv. 278380 - 01; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, Romano, Rv. 272933 - 01; Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, Sarracino, Rv. 271666 - 01).

1.2.3. Nel caso di specie, il risarcimento del danno, avvenuto, come lo stesso imputato ammetteva nel corrispondente motivo di gravame, "prima della discussione delle difese", ma dopo l'ordinanza di ammissione del rito, era tardivo.

2. Ricorso Corriero.

L'imputato lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, anche quanto all'entità dell'aumento operato a titolo di continuazione, l'errata qualificazione giuridica dei fatti accertati, il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2.1.

I motivi diversi da quelli riguardanti la quantificazione della pena non sono consentiti, avendovi l'imputato rinunziato all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2.2. I motivi riguardanti nel complesso la quantificazione della pena sono del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini delle contestate statuizioni, ha correttamente valorizzato la premessa gravità dei reati accertati, ed il comportamento in concreto tenuto, in difetto di elementi decisivamente sintomatici della necessaria rneritevolezza.

3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

L'imputato lamenta l'eccessività e la sproporzione degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, nonché violazione degli articoli 81, secondo comma, cod. pen. e 597 cod. proc. ep.n, per essere stati dalla Corte di appello operati aumenti di pena pari alla metà della pena base, in misura quindi superiore in percentuale agli aumenti operati dal Tribunale.

3.1. Il primo motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata statuizione, ha correttamente valorizzato la premessa gravità dei reati accertati, il comportamento in concreto tenuto, i gravi precedenti penali, in difetto di elementi decisivamente sintomatici della necessaria rneritevolezza.

3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

3.2.1. Come riconosciuto dal ricorrente, la pena complessiva inflittagli con la sentenza gravata è inferiore a quella determinata nel grado precedente: ciò è quanto basta per ritenere non violato il divieto di reformatio in peius, che concerne la parte dispositiva e non si estende alla motivazione della sentenza, nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti (orientamento consolidato: cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 3070 del 08/09/2016, deo. 2017, I3ona, Rv. 268893 - 01; Sez. 6, n. 19132 del 26/03/2009, Bussu, in motivazione; Sez. 6, n. 2922 del 25/10/1999, dep. 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220529 - 01).

Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione di legge, argomentata per il rilievo che sia stato adottato un criterio di calcolo difforme da quello seguito in primo grado, poiché il giudice di appello non è obbligato da alcuna disposizione a lasciare inalterato il rapporto proporzionale tra la pena base e gli aumenti operati, purché non si venga a determinare conclusivamente un trattamento deteriore.

4. Ricorso Losole.

L'imputato lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e comunque di prevalenza, nel bilanciamento con le circostanze aggravanti concorrenti, delle circostanze attenuanti riconosciutegli, l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, anche quanto all'entità dell'aumento operato a titolo di continuazione, l'errata qualificazione giuridica dei fatti acc:ertati, il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 4.1.

I motivi diversi da quelli riguardanti la quantificazione della pena non sono consentiti, avendovi l'imputato rinunziato all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA].

4.2. I motivi riguardanti nel complesso la quantificazione della pena sono del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1„ e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini delle contestate statuizioni, ha correttamente valorizzato la premessa gravità dei reati accertati, ed i gravi e specifici precedenti penali, in difetto di elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza.

5. Ricorso Masi.

L'imputato lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

5.1. Il motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata statuizione, ha correttamente valorizzato la premessa gravità dei reati accertati, ed il comportamento in concreto 1:enuto, in difetto di elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza.

6. Ricorso Pastore.

L'imputato lamenta l'eccessività e la sproporzione degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, nonché violazione degli articoli 81, secondo comma, cod. pen. e 597 cod. proc. ep.n, per essere stati dalla Corte di appello operati aumenti di pena pari alla metà della pena base , in misura quindi superiore in percentuale agli aumenti operati dal Tribunale.

6.1. Il primo motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata statuizione, ha correttamente valorizzato la premessa gravità dei reati accertati, il comportamento in concreto tenuto, i gravi precedenti penali, in difetto di elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza.

6.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

6.2.1. Vale, sul punto, quanto già osservato in relazione ad analoga doglianza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

7. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila ciascuno.

7.1. In considerazione della declaratoria d'infondatezza dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che _.....__ condanna al pagamento delle spese processuaii.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE di APPELLO di BARI. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette, per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]', che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ed in subordine "riformare la sentenza impugnata, concedendo al [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6) e 114 c.p. con conseguente diminuzione della pena".[OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.u.p. del Tribunale di Foggia, con sentenza emessa in data 05/02/2020, ha dichiarato gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di concorso nei reati pluriaggravati di estorsione e rapina a ciascuno ascritti, condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia. 1.1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello, preso atto - pur in difetto di una formale richiesta di concordato - delle rinunzie parziali degli imputati ai motivi di appello, ha confermato tutte le dichiarazioni di responsabilità, variamente riducendo le pene per tutti. 1.2. Contro questa decisione, gli imputati hanno proposto distinti ricorsi deducendo i motivi che saranno di seguito riepilogati nei limiti strettamente necessari per la redazione della motivazione (art. 173, comrna 1, disp att. cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposti per motivi nel complesso infondati, vanno rigettati. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposti per motivi non consentiti, o comunque privi della necessaria specificità, sono inammissibili. 1. Ricorso Barile. L'imputato lamenta il diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 6, e 114 cod. pen. 1.1. Il secondo motivo non è consentito, avendovi l'imputato rinunziato all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.2. Il primo motivo è infondato. 1.2.1. La Corte di appello ha osservato, a fondamento della contestata statuizione, che il risarcimento del danno invocato dall'imputato sarebbe avvenuto "nel corso del giudizio e prima della discussione delle difese", e non prima del giudizio, come asseritamente necessario. 1.2.2. Essendosi proceduto con giudizio abbreviato, la motivazione della Corte di appello è errata, e va corretta, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., poiché questa Corte è ferma nell'ammettere la tempestività del risarcimento avvenuto anche in pendenza dell'udienza preliminare.Peraltro, superato l'isolato orientamento per il quale sarebbe tempestivo il risarcimento intervenuto prima dell'inizio delle discussioni (Sez. 3, n. 10490 del 19/11/2014, dep. 2015, C., Rv. 262652 - 01), questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, è attualmente orientata nel senso che, in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270 - 01; Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, M., Rv. 278380 - 01; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, Romano, Rv. 272933 - 01; Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, Sarracino, Rv. 271666 - 01). 1.2.3. Nel caso di specie, il risarcimento del danno, avvenuto, come lo stesso imputato ammetteva nel corrispondente motivo di gravame, "prima della discussione delle difese", ma dopo l'ordinanza di ammissione del rito, era tardivo. 2. Ricorso Corriero. L'imputato lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, anche quanto all'entità dell'aumento operato a titolo di continuazione, l'errata qualificazione giuridica dei fatti accertati, il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2.1. I motivi diversi da quelli riguardanti la quantificazione della pena non sono consentiti, avendovi l'imputato rinunziato all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.2. I motivi riguardanti nel complesso la quantificazione della pena sono del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini delle contestate statuizioni, ha correttamente valorizzato la premessa gravità dei reati accertati, ed il comportamento in concreto tenuto, in difetto di elementi decisivamente sintomatici della necessaria rneritevolezza. 3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato lamenta l'eccessività e la sproporzione degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, nonché violazione degli articoli 81, secondo comma, cod. pen. e 597 cod. proc. ep.n, per essere stati dalla Corte di appello operati aumenti di pena pari alla metà della pena base, in misura quindi superiore in percentuale agli aumenti operati dal Tribunale. 3.1. Il primo motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata statuizione, ha correttamente valorizzato la premessa gravità dei reati accertati, il comportamento in concreto tenuto, i gravi precedenti penali, in difetto di elementi decisivamente sintomatici della necessaria rneritevolezza. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.2.1. Come riconosciuto dal ricorrente, la pena complessiva inflittagli con la sentenza gravata è inferiore a quella determinata nel grado precedente: ciò è quanto basta per ritenere non violato il divieto di reformatio in peius, che concerne la parte dispositiva e non si estende alla motivazione della sentenza, nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti (orientamento consolidato: cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 3070 del 08/09/2016, deo. 2017, I3ona, Rv. 268893 - 01; Sez. 6, n. 19132 del 26/03/2009, Bussu, in motivazione; Sez. 6, n. 2922 del 25/10/1999, dep. 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220529 - 01). Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione di legge, argomentata per il rilievo che sia stato adottato un criterio di calcolo difforme da quello seguito in primo grado, poiché il giudice di appello non è obbligato da alcuna disposizione a lasciare inalterato il rapporto proporzionale tra la pena base e gli aumenti operati, purché non si venga a determinare conclusivamente un trattamento deteriore. 4. Ricorso Losole. L'imputato lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e comunque di prevalenza, nel bilanciamento con le circostanze aggravanti concorrenti, delle circostanze attenuanti riconosciutegli, l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, anche quanto all'entità dell'aumento operato a titolo di continuazione, l'errata qualificazione giuridica dei fatti acc:ertati, il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 4.1. I motivi diversi da quelli riguardanti la quantificazione della pena non sono consentiti, avendovi l'imputato rinunziato all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4.2. I motivi riguardanti nel complesso la quantificazione della pena sono del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1„ e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini delle contestate statuizioni, ha correttamente valorizzato la premessa gravità dei reati accertati, ed i gravi e specifici precedenti penali, in difetto di elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza. 5. Ricorso Masi. L'imputato lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 5.1. Il motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata statuizione, ha correttamente valorizzato la premessa gravità dei reati accertati, ed il comportamento in concreto 1:enuto, in difetto di elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza. 6. Ricorso Pastore. L'imputato lamenta l'eccessività e la sproporzione degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, nonché violazione degli articoli 81, secondo comma, cod. pen. e 597 cod. proc. ep.n, per essere stati dalla Corte di appello operati aumenti di pena pari alla metà della pena base , in misura quindi superiore in percentuale agli aumenti operati dal Tribunale. 6.1. Il primo motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata statuizione, ha correttamente valorizzato la premessa gravità dei reati accertati, il comportamento in concreto tenuto, i gravi precedenti penali, in difetto di elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza. 6.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 6.2.1. Vale, sul punto, quanto già osservato in relazione ad analoga doglianza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 7. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila ciascuno. 7.1. In considerazione della declaratoria d'infondatezza dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che _.....__ condanna al pagamento delle spese processuaii. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],