CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33222/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la quantificazione del danno liquidazio alla parte civile, confermandone la responsabilità per il delitto aggravato di diffamazione; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata, segnatamente con riguardo alla sua certa identificazione come autrice del messaggio diffamatorio- lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso e una diversa valutazione del compendio probatorio, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata (che ha indicato in maniera congrua e logica i convergenti elementi di prova sulla scorta dei quali ha attribuito il fatto all'imputata: cfr. spec. p. 8) e senza neppure addurre il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), affidandosi pure ad assunti ipotetici; - il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto e, in particolare, della comunicazione a più persone e dell'elemento soggettivo - è manifestamente infondato, generico e versato in fatto in quanto finisce col sollecitare un diverso apprezzamento del compendio probatorio inidoneo a muovere una critica di legittimità alla decisione impugnata, che ha disatteso il gravame evidenziando come il messaggio di posta elettronica sia stato inviato con coscienza e volontà a un indirizzo di posta elettronica accessibile a tutti gli addetti all'ufficio destinatario (senza alcuna indicazione di riservatezza del messaggio, tanto che è stata ricevuta da due persone), ossia per il tramite di un'argomentazione congrua, logica e conforme al diritto (Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014, Cadoria, Rv. 260229 - 01) che non può dirsi ritualmente censurata dall'impugnazione che non ha neppure addotto il travisamento della prova; - il terzo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione e in relazione all'esimente del diritto di critica, richiamando per vero i princìpi giurisprudenziali posti con riguardo all'art. 598 cod. pen. - si affida a enunciati assertivi non correlati effettivamente al caso in esame, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che ha disatteso il gravame evidenziando il difetto dei presupposti del diritto di critica poiché il messaggio in discorso attribuiva alla persona offesa fatti non rispondenti al vero (Sez. 5, n. 26560/2014, cit.), e senza neppure chiarire in che termini nella presente fattispecie (come ricostruita da parte dei Giudici di merito) dovrebbero ravvisarsi i presupposti di cui all'art 598 cod. pen. né denunciare al riguardo un travisamento della prova (solo enunciato e non argomentato); L ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am