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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 11396/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente si duole della violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza, pur in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. (dell'aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio), esplicitamente esclusa dal primo giudice, facendo riemergere la procedibilità di ufficio del reato - è fondato; Rilevato, in particolare, che in atti non vi è apposito atto di querela ma solo la denuncia presentata da Enel e - in assenza di apposito atto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero contro la sentenza di primo grado, tenuto conto dell'esclusione espressa del dato circostanziale - la Corte d'appello non avrebbe potuto, di ufficio, mutare il regime di procedibilità "in peius"; che i precedenti giurisprudenziali menzionati dalla decisione della Corte territoriale riguardano il caso, diverso, della facoltà del giudice d'appello di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica più grave anche di ufficio, ma, nei limiti del perimetro devolutivo, rebus sic stantibus e non in presenza di una statuizione di primo grado che abbia esplicitamente escluso l'aggravante, ancorchè, in ipotesi, sulla scorta di presupposti erronei; che, invero, viola il divieto della "refornnatio in peius" la sentenza del giudice d'appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, abbia ritenuto la sussistenza di una circostanza aggravante esclusa dal giudice di primo grado, onde farne derivare la procedibilità d'ufficio del reato contestato (sez. 4, 9123 del 08/11/2017, Pati, Rv. 272188; in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice di secondo grado non può ritenere una circostanza aggravante in precedenza esclusa, atteso che tale facoltà non rientra nel potere d'ufficio della corte di appello, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica. (Fattispecie in tema di furto, in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen., escluse dal tribunale, avendo la corte deciso su un punto che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non era stato devoluto alla sua cognizione e sul quale si era ormai prodotta una preclusione) (sez.5, n. 31996 del 27/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277429; cfr. anche sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020, Cientanni, Rv. 279485). che, dunque, il reato è divenuto procedibile a querela per effetto delle modifiche normative introdotte con la c.d. [OSCURATO:PERSONA] e deve pronunciarsi annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo di ricorso della ricorrente - con cui si duole della violazione di legge per l'intervenuta modifica peggiorativa dell'imputazione in assenza di contraddittorio - è da ritenersi assorbito; Ritenuto, pertanto, che il provvedimento deve essere annullato senza rinvio perché il reato è improcedibile per mancanza di querela, rilevabile in questa sede; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Così deciso il 26 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente si duole della violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza, pur in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. (dell'aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio), esplicitamente esclusa dal primo giudice, facendo riemergere la procedibilità di ufficio del reato - è fondato; Rilevato, in particolare, che in atti non vi è apposito atto di querela ma solo la denuncia presentata da Enel e - in assenza di apposito atto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero contro la sentenza di primo grado, tenuto conto dell'esclusione espressa del dato circostanziale - la Corte d'appello non avrebbe potuto, di ufficio, mutare il regime di procedibilità "in peius"; che i precedenti giurisprudenziali menzionati dalla decisione della Corte territoriale riguardano il caso, diverso, della facoltà del giudice d'appello di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica più grave anche di ufficio, ma, nei limiti del perimetro devolutivo, rebus sic stantibus e non in presenza di una statuizione di primo grado che abbia esplicitamente escluso l'aggravante, ancorchè, in ipotesi, sulla scorta di presupposti erronei; che, invero, viola il divieto della "refornnatio in peius" la sentenza del giudice d'appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, abbia ritenuto la sussistenza di una circostanza aggravante esclusa dal giudice di primo grado, onde farne derivare la procedibilità d'ufficio del reato contestato (sez. 4, 9123 del 08/11/2017, Pati, Rv. 272188; in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice di secondo grado non può ritenere una circostanza aggravante in precedenza esclusa, atteso che tale facoltà non rientra nel potere d'ufficio della corte di appello, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica. (Fattispecie in tema di furto, in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen., escluse dal tribunale, avendo la corte deciso su un punto che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non era stato devoluto alla sua cognizione e sul quale si era ormai prodotta una preclusione) (sez.5, n. 31996 del 27/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277429; cfr. anche sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020, Cientanni, Rv. 279485). che, dunque, il reato è divenuto procedibile a querela per effetto delle modifiche normative introdotte con la c.d. [OSCURATO:PERSONA] e deve pronunciarsi annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo di ricorso della ricorrente - con cui si duole della violazione di legge per l'intervenuta modifica peggiorativa dell'imputazione in assenza di contraddittorio - è da ritenersi assorbito; Ritenuto, pertanto, che il provvedimento deve essere annullato senza rinvio perché il reato è improcedibile per mancanza di querela, rilevabile in questa sede; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 26 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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