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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 08010/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27245/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] I n. 106, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Orlando.-RICORRENTE-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona delliquidatore p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] I n. 106, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Orlando.-CONTRORICORRENTE\RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]-contro[OSCURATO:PERSONA] Q/r Fabbricato A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore.-INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 82/2020,depositata il 15/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27245/2020Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 8010/2026Data pubblicazione 31/03/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto separate opposizioni al decreto ingiuntivoottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] Q/R – Fabbricato A del Centro ResidenzialeMontano “Vallechiara”, per il pagamento, in solido, di euro 55.722,9,4oltre accessori e spese del monitorio, per conguagli al 31.12.2003 e al31.12.2012, quote relative all’esercizio 2013, prima rata per la gestione2014, fondo cassa, saldi lavori, fondo spese legali, pulizie, quota perredazione tabelle millesimali.Le società avevano chiesto, in via riconvenzionale, di dichiarare la nullità odi annullare la delibera di riparto delle spese per l’omessa comunicazionedell’avviso di convocazione e l’adozione di una tabella millesimale ormaisuperata, oltre al risarcimento del danno per l’impossibilità di utilizzarel’immobile per carenze di servizi essenziali, instando per la condanna delCondominio alle spese, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aveva inoltre eccepito di aver venduto l’immobile nel 2011e di non dover rispondere dei debiti relativi alle gestioni successive.Riunite le due distinte controversie, il Tribunale di Sulmona, con sentenzan. 156/2015, ha confermato il decreto ingiuntivo e ha condannato insolido [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alle spese del giudizio.Su appello della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte distrettuale di L’Aquila ha confermatola pronuncia.Il giudice distrettuale ha premesso che la sentenza di primo grado non erastata impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosseobbligata al pagamento in virtù del disposto dell’art. 63 disp. att. c.c., neltesto novellato dalla L. 220/2012, poiché il rogito di vendita della porzioneesclusiva era stato comunicato dopo l’approvazione della delibera del24.11.2013; ha respinto l’eccezione di prescrizione dei crediti.Ha giudicato infondate le ulteriori contestazioni riguardo alla mancatatenuta del registro dei condomini e all’utilizzo di tabelle condominiali nonNumero registro generale 27245/2020Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 8010/2026Data pubblicazione 31/03/2026più attuali, evidenziando che la delibera di ripartizione delle spese non erastata impugnata.Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e la [OSCURATO:SOCIETA]hanno proposto separati ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] QR – Fabbricato A del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] non ha proposto difese.In prossimità dell’adunanza camerale la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. poiché relativi allamedesima sentenza.Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha natura di impugnazioneprincipale perché notificato per primo; l’impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA]. hanatura incidentale.2.

Benché entrambe le ricorrenti siano difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],non si profila un conflitto di interesse del difensore rispetto alle censuredirimenti per la decisione sulle distinte impugnazioni.

Anche nel caso incui tra due o più parti sussista una situazione di conflitto di interessi e lacostituzione in giudizio sia avvenuta a mezzo dello stesso procuratore,detta situazione non comporta la nullità dell'intero ricorso, ma solo di queimotivi che contengono censure svolte in maniera tale che il loroaccoglimento comporterebbe un vantaggio per uno degli impugnanti adanno dell'altro (Cass. 24839/2022).3.

Il primo motivo del ricorso principale denuncia – genericamente - laviolazione di legge, sostenendo che l’appello non era stato notificatoanche alla [OSCURATO:PERSONA] pur dovendo il giudizio svolgersi con lapartecipazione di entrambe le condebitrici, essendo in discussione unobbligo solidale di pagamento delle quote condominiali.Numero registro generale 27245/2020Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 8010/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il secondo motivo denuncia che il giudizio era stato transatto e che ilCondominio non aveva formalizzato la transazione, nonostantel’intervenuta approvazione ad opera dell’assemblea.Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioe violazione di legge, assumendo che il giudice distrettuale non abbiapronunciato sulle eccezioni concernenti il fatto la [OSCURATO:PERSONA] avevaacquistato l’immobile nel 2011 senza ricevere alcuna convocazione alleassemblee, che le somme ingiunte comprendevano anche crediti prescrittie che competeva all’amministratore consultare i condomini per accertareeventuali passaggi di proprietà delle porzioni esclusive.Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo,contestando alla Corte di merito di aver trascurato le condizioni diinutilizzabilità dell’appartamento per l’assenza dei servizi essenziali e laresponsabilità dell’amministratore per aver applicato tabelle millesimaliormai superate per le condizioni di inagibilità e per il carattere abusivodell’immobile.Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione di legge el’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte di meritoabbia omesso di tener conto della mancata comunicazione della delibera,dell’ingiunzione di pagamento e dell’atto di appello, ed abbia dichiarato lacontumacia della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e il passaggio in giudicato dellasentenza senza ordinare l’integrazione del contraddittorio, nonavvedendosi che la società non aveva ricevuto la notificadell’impugnazione.Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo,asserendo che il giudice distrettuale non abbia tenuto conto della nullitàdella notifica del decreto ingiuntivo, effettuata nei confronti di una societàinesistente – la [OSCURATO:SOCIETA]. - senza che vi fosse prova della consegna.Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza e l’omesso esame di unfatto decisivo, evidenziando che le spese oggetto del riparto includevanoNumero registro generale 27245/2020Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 8010/2026Data pubblicazione 31/03/2026anche i conguagli per gli esercizi dal 2000 al 2004, ossia crediti ormaiprescritti, e che la società acquirente dell’immobile era stata chiamata arispondere per debiti relativi ad esercizi anteriori all’anno in corso o aquello precedente alla vendita della porzione esclusiva.Il quarto motivo denuncia la nullità della pronuncia e l’omesso esame diun fatto decisivo, rientrando le eccezioni di nullità della notifica delladelibera di riparto e della successiva ingiunzione di pagamento, nonchéper violazione dell’art. 63 disp. att. c.c., nel testo all’epoca in vigore,sostenendo che non solo l’acquirente poteva rispondere dei soli debitirelativi agli esercizi in corso e all’annualità precedente alla cessione, maper aver il [OSCURATO:PERSONA] preteso somme per conguagli per gli esercizi dal2000 in poi, ripartite secondo una tabella millesimale approvatasuccessivamente.Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza e l’omesso esame di unfatto decisivo, contestando alla Corte di merito di non aver dispostol’acquisizione degli atti relativi al procedimento di esecuzione del d.i. alloscopo di verificare la regolarità delle notifiche, il regolare esperimento deltentativo di mediazione e le condizioni di inagibilità della porzioneesclusiva.3.

Devono essere esaminati congiuntamente, per l’identità delle questioni,il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo di quelloincidentale, che sono fondati per le ragioni che seguono.Dall’esame degli atti processuali, il cui esame è consentito a questa Corte,essendo censurati errores in procedendo, risulta confermato quanto silegge nell’esposizione della sentenza di appello riguardo al fatto che lesocietà avevano proposto separate opposizioni, chiedendo entrambe, invia riconvenzionale, di annullare o dichiarare la nullità della delibera diriparto adottata in data 24.11.2023 sia per vizi di costituzione e mancatacomunicazione dell’avviso di convocazione, sia per l’applicazione di tabellemodificate successivamente all’esercizio cui si riferivano parte delle speseNumero registro generale 27245/2020Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 8010/2026Data pubblicazione 31/03/2026ovvero per esborsi non esigibili per l’inagibilità delle porzioni esclusive,causata dall’assenza dei servizi essenziali.Si configurava, quindi, un’ipotesi di inscindibilità della causa per ragioni dicarattere processuale, dovendo l’accertamento dell’invalidità della deliberadel 24.11.2013 essere necessariamente unitario e svolgersi con lapartecipazione, in tutti i gradi di causa, dei condomini che avevanoimpugnato la delibera, non avendo rilievo che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesseprecedentemente alienato l’immobile e non fosse più condomina, postoanche il fatto che la delibera aveva ripartito, tra l’altro, i conguagli relativialla gestione 2003 allorquando la società era titolare esclusiva dellaporzione poi ceduta alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..E’ insegnamento di questa Corte che l'impugnativa di una deliberaassembleare proposta da una pluralità di condomini determina unasituazione di litisconsorzio processuale che scaturisce dalla necessità dievitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità delladeliberazione, sicché, ove la sentenza che ha statuito su tale impugnativavenga appellata da alcuni soltanto di tali condomini, il giudice di secondogrado deve disporre, ex art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorionei confronti degli altri (Cass. 2859/2016; Cass. 22370/2017).Tale inscindibilità sussiste anche in caso di autonome impugnazioni ex art.1137 c.c. poi riunite poiché, nonostante l’autonomia dei giudizi, permanedopo la riunione la necessità di una pronuncia unica sulla questionecomune (arg. da Cass. 5101/1981).Risulta ugualmente dall’esame degli atti che l’atto di appello, benchéindirizzato anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non le sia statonotificato; la società non ha impugnato la sentenza che la Corte haerroneamente ritenuto passata in giudicato nei confronti di detta società,rimasta contumace.Numero registro generale 27245/2020Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 8010/2026Data pubblicazione 31/03/2026Va osservato che il gravame era stato proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed erastata devoluta al giudice di appello anche la domanda di annullabilità delladelibera (come è evidenziato nella sentenza impugnata alle pagg. 3 e 9).Detta impugnazione, effettuata dal litisconsorte processuale, ha impeditoil passaggio in giudicato della pronuncia anche per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.In queste ipotesi l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nellafase dell'impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sonostate presenti nel giudizio di primo grado.

La mancata integrazione delcontraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'interoprocedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso,rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 1535/2010), essendol’integrità del contraddittorio principio fondante del sistema processuale, lacui violazione è, peraltro, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, fattosalvo il solo giudicato esplicito negativo (Cass.

SU 24172/2025).Sono, pertanto, accolti il primo motivo del ricorso principale e il primomotivo di quello incidentale, con assorbimento delle altre censure.La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causaalla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorsoincidentale, dichiara assorbite le restanti censure; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corted’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27245/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] I n. 106, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Orlando.-RICORRENTE-[OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona delliquidatore p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] I n. 106, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Orlando.-CONTRORICORRENTE\RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]-contro[OSCURATO:PERSONA] Q/r Fabbricato A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore.-INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 82/2020,depositata il 15/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27245/2020Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 8010/2026Data pubblicazione 31/03/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]   C. e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto separate opposizioni al decreto ingiuntivoottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] Q/R – Fabbricato A del Centro ResidenzialeMontano “Vallechiara”, per il pagamento, in solido, di euro 55.722,9,4oltre accessori e spese del monitorio, per conguagli al 31.12.2003 e al31.12.2012, quote relative all’esercizio 2013, prima rata per la gestione2014, fondo cassa, saldi lavori, fondo spese legali, pulizie, quota perredazione tabelle millesimali.Le società avevano chiesto, in via riconvenzionale, di dichiarare la nullità odi annullare la delibera di riparto delle spese per l’omessa comunicazionedell’avviso di convocazione e l’adozione di una tabella millesimale ormaisuperata, oltre al risarcimento del danno per l’impossibilità di utilizzarel’immobile per carenze di servizi essenziali, instando per la condanna delCondominio alle spese, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aveva inoltre eccepito di aver venduto l’immobile nel 2011e di non dover rispondere dei debiti relativi alle gestioni successive.Riunite le due distinte controversie, il Tribunale di Sulmona, con sentenzan. 156/2015, ha confermato il decreto ingiuntivo e ha condannato insolido [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alle spese del giudizio.Su appello della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte distrettuale di L’Aquila ha confermatola pronuncia.Il giudice distrettuale ha premesso che la sentenza di primo grado non erastata impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosseobbligata al pagamento in virtù del disposto dell’art. 63 disp. att. c.c., neltesto novellato dalla L. 220/2012, poiché il rogito di vendita della porzioneesclusiva era stato comunicato dopo l’approvazione della delibera del24.11.2013; ha respinto l’eccezione di prescrizione dei crediti.Ha giudicato infondate le ulteriori contestazioni riguardo alla mancatatenuta del registro dei condomini e all’utilizzo di tabelle condominiali nonNumero registro generale 27245/2020Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 8010/2026Data pubblicazione 31/03/2026più attuali, evidenziando che la delibera di ripartizione delle spese non erastata impugnata.Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e la [OSCURATO:SOCIETA]hanno proposto separati ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] QR – Fabbricato A del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] non ha proposto difese.In prossimità dell’adunanza camerale la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. poiché relativi allamedesima sentenza.Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha natura di impugnazioneprincipale perché notificato per primo; l’impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA]. hanatura incidentale.2. Benché entrambe le ricorrenti siano difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],non si profila un conflitto di interesse del difensore rispetto alle censuredirimenti per la decisione sulle distinte impugnazioni. Anche nel caso incui tra due o più parti sussista una situazione di conflitto di interessi e lacostituzione in giudizio sia avvenuta a mezzo dello stesso procuratore,detta situazione non comporta la nullità dell'intero ricorso, ma solo di queimotivi che contengono censure svolte in maniera tale che il loroaccoglimento comporterebbe un vantaggio per uno degli impugnanti adanno dell'altro (Cass. 24839/2022).3. Il primo motivo del ricorso principale denuncia – genericamente - laviolazione di legge, sostenendo che l’appello non era stato notificatoanche alla [OSCURATO:PERSONA] pur dovendo il giudizio svolgersi con lapartecipazione di entrambe le condebitrici, essendo in discussione unobbligo solidale di pagamento delle quote condominiali.Numero registro generale 27245/2020Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 8010/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il secondo motivo denuncia che il giudizio era stato transatto e che ilCondominio non aveva formalizzato la transazione, nonostantel’intervenuta approvazione ad opera dell’assemblea.Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioe violazione di legge, assumendo che il giudice distrettuale non abbiapronunciato sulle eccezioni concernenti il fatto la [OSCURATO:PERSONA] avevaacquistato l’immobile nel 2011 senza ricevere alcuna convocazione alleassemblee, che le somme ingiunte comprendevano anche crediti prescrittie che competeva all’amministratore consultare i condomini per accertareeventuali passaggi di proprietà delle porzioni esclusive.Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo,contestando alla Corte di merito di aver trascurato le condizioni diinutilizzabilità dell’appartamento per l’assenza dei servizi essenziali e laresponsabilità dell’amministratore per aver applicato tabelle millesimaliormai superate per le condizioni di inagibilità e per il carattere abusivodell’immobile.Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione di legge el’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte di meritoabbia omesso di tener conto della mancata comunicazione della delibera,dell’ingiunzione di pagamento e dell’atto di appello, ed abbia dichiarato lacontumacia della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e il passaggio in giudicato dellasentenza senza ordinare l’integrazione del contraddittorio, nonavvedendosi che la società non aveva ricevuto la notificadell’impugnazione.Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo,asserendo che il giudice distrettuale non abbia tenuto conto della nullitàdella notifica del decreto ingiuntivo, effettuata nei confronti di una societàinesistente – la [OSCURATO:SOCIETA]. - senza che vi fosse prova della consegna.Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza e l’omesso esame di unfatto decisivo, evidenziando che le spese oggetto del riparto includevanoNumero registro generale 27245/2020Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 8010/2026Data pubblicazione 31/03/2026anche i conguagli per gli esercizi dal 2000 al 2004, ossia crediti ormaiprescritti, e che la società acquirente dell’immobile era stata chiamata arispondere per debiti relativi ad esercizi anteriori all’anno in corso o aquello precedente alla vendita della porzione esclusiva.Il quarto motivo denuncia la nullità della pronuncia e l’omesso esame diun fatto decisivo, rientrando le eccezioni di nullità della notifica delladelibera di riparto e della successiva ingiunzione di pagamento, nonchéper violazione dell’art. 63 disp. att. c.c., nel testo all’epoca in vigore,sostenendo che non solo l’acquirente poteva rispondere dei soli debitirelativi agli esercizi in corso e all’annualità precedente alla cessione, maper aver il [OSCURATO:PERSONA] preteso somme per conguagli per gli esercizi dal2000 in poi, ripartite secondo una tabella millesimale approvatasuccessivamente.Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza e l’omesso esame di unfatto decisivo, contestando alla Corte di merito di non aver dispostol’acquisizione degli atti relativi al procedimento di esecuzione del d.i. alloscopo di verificare la regolarità delle notifiche, il regolare esperimento deltentativo di mediazione e le condizioni di inagibilità della porzioneesclusiva.3. Devono essere esaminati congiuntamente, per l’identità delle questioni,il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo di quelloincidentale, che sono fondati per le ragioni che seguono.Dall’esame degli atti processuali, il cui esame è consentito a questa Corte,essendo censurati errores in procedendo, risulta confermato quanto silegge nell’esposizione della sentenza di appello riguardo al fatto che lesocietà avevano proposto separate opposizioni, chiedendo entrambe, invia riconvenzionale, di annullare o dichiarare la nullità della delibera diriparto adottata in data 24.11.2023 sia per vizi di costituzione e mancatacomunicazione dell’avviso di convocazione, sia per l’applicazione di tabellemodificate successivamente all’esercizio cui si riferivano parte delle speseNumero registro generale 27245/2020Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 8010/2026Data pubblicazione 31/03/2026ovvero per esborsi non esigibili per l’inagibilità delle porzioni esclusive,causata dall’assenza dei servizi essenziali.Si configurava, quindi, un’ipotesi di inscindibilità della causa per ragioni dicarattere processuale, dovendo l’accertamento dell’invalidità della deliberadel 24.11.2013 essere necessariamente unitario e svolgersi con lapartecipazione, in tutti i gradi di causa, dei condomini che avevanoimpugnato la delibera, non avendo rilievo che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesseprecedentemente alienato l’immobile e non fosse più condomina, postoanche il fatto che la delibera aveva ripartito, tra l’altro, i conguagli relativialla gestione 2003 allorquando la società era titolare esclusiva dellaporzione poi ceduta alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..E’ insegnamento di questa Corte che l'impugnativa di una deliberaassembleare proposta da una pluralità di condomini determina unasituazione di litisconsorzio processuale che scaturisce dalla necessità dievitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità delladeliberazione, sicché, ove la sentenza che ha statuito su tale impugnativavenga appellata da alcuni soltanto di tali condomini, il giudice di secondogrado deve disporre, ex art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorionei confronti degli altri (Cass. 2859/2016; Cass. 22370/2017).Tale inscindibilità sussiste anche in caso di autonome impugnazioni ex art.1137 c.c. poi riunite poiché, nonostante l’autonomia dei giudizi, permanedopo la riunione la necessità di una pronuncia unica sulla questionecomune (arg. da Cass. 5101/1981).Risulta ugualmente dall’esame degli atti che l’atto di appello, benchéindirizzato anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non le sia statonotificato; la società non ha impugnato la sentenza che la Corte haerroneamente ritenuto passata in giudicato nei confronti di detta società,rimasta contumace.Numero registro generale 27245/2020Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 8010/2026Data pubblicazione 31/03/2026Va osservato che il gravame era stato proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed erastata devoluta al giudice di appello anche la domanda di annullabilità delladelibera (come è evidenziato nella sentenza impugnata alle pagg. 3 e 9).Detta impugnazione, effettuata dal litisconsorte processuale, ha impeditoil passaggio in giudicato della pronuncia anche per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.In queste ipotesi l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nellafase dell'impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sonostate presenti nel giudizio di primo grado. La mancata integrazione delcontraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'interoprocedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso,rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 1535/2010), essendol’integrità del contraddittorio principio fondante del sistema processuale, lacui violazione è, peraltro, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, fattosalvo il solo giudicato esplicito negativo (Cass. SU 24172/2025).Sono, pertanto, accolti il primo motivo del ricorso principale e il primomotivo di quello incidentale, con assorbimento delle altre censure.La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causaalla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorsoincidentale, dichiara assorbite le restanti censure; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corted’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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