CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 30738/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/12/2025 della Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorreavverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha confermato lapronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all’art.4 l. n. 110 del 1975;Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, che rilevano il viziomotivazionale nel mancato riconoscimento della lieve entità di cui all’art. 4,comma 3, l. n. 110 del 1975, non sono consentite, sollecitando unarivisitazione di elementi fattuali, e sono riproduttive di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corteterritoriale;considerato, in particolare, che la Corte genovese, con motivazionecongrua e non contraddittoria, ha escluso la configurabilità dell’ipotesi di lieveentità prevista dal terzo comma del citato art. 4, valorizzando sia la tipologiadello strumento utilizzato — un crick — sia il contesto in cui l’imputato se neera servito, nel corso di una lite con altro soggetto, all’esito della qualeentrambi i contendenti avevano riportato ferite;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]