CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 14053/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONARDI Mario, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 355/2018 dell a Corte di Appello di BOLOGNA, depositata il 6.2.2018, R.G. n. 1374/2011; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 1050/2010 , il Tribunale di Parma rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il risarcimento del danno alla sua reputazione professionale, derivato da dichiarazioni rese dalla convenuta in sede d’interrogatorio formale reso in altro procedimento promosso dal Leonardi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del compenso per sue prestazioni professionali. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bologna, nella contumacia degli eredi della [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti dei quali era stato riassunto il giudizio di secondo grado dopo il sopravvenuto decesso dell’appellata), rigettava l’appello che il Leonardi aveva proposto contro la sentenza di primo grado, condannando l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, come il primo giudice, riteneva che ricorressero gli estremi di applicazione dell’art.598 c.p. rispetto alla “frase incriminata”, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede d’interrogatorio formale nel precedente giudizio inter partes. 4. Avversotale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5. Gli intimati eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti tali, non essendosi costituiti anche in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 360 n. 3 c.p.c. da parte del giudice di primo grado e del grado di appello nella parte in cui gli organi giudicanti non hanno correttamente valutato i fatti di causa e disapplicato quanto previsto dall’art. 598 c.p. ”. Ritiene ingiusta e immotivata la sentenza della Corte territoriale laddove afferma “che non si tratti di mera causa di non punibilità, idonea a discriminare la responsabilità esclusivamente sul piano penale, ma di una causa di esclusione della antigiuridicità in generale tale per cui la condotta non rappresenta un fatto lesivo (e non genera pertanto alcuna responsabilità risarcitoria) nemmeno sul piano civile. Risultano di conseguenza infondate tutte le doglianze, in cui si articola il primo motivo dell’appello con assorbimento del secondo motivo, con il quale l’appellante ripropone la quantificazione del danno nella misura di € 20.000,00”. Secondo l’impugnante, Ciò si pone in netto contrasto con quanto affermato dalla medesima nella parte in cui afferma che: “E evidente ed innegabile che la frase in questione abbia stretta attinenza con l’oggetto della causa (la spettanza del compenso professionale richiesto dall’architetto Leonardi) e sia funzionale ad illustrare le ragioni del rifiuto della signora [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere al professionista quanto richiesto: la parte intendeva evidenziare sia l’assenza del conferimento da parte sua di alcun incarico all’architetto Leonardi sia la condotta a suo dire non leale né chiara del professionista il quale avrebbe preso contatti con lei sola nell’interesse di un soggetto con cui la signora [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe invece voluto avere rapporti” . 2. Con il secondo motivo, denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 360 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c. per omessa motivazione in ordine alla richiesta avanzata dall’arch. Leonardi di risarcimento danni alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] conseguentemente alla lesione della reputazione del ricorrente ex artt. 2 e 3 Cost.”. Contesta qui il ricorrente la parte di motivazione, in cui è scritto: “Risultano di conseguenza infondate tutte le doglianze in cui si articola il primo motivo dell’appello ( ) con il quale ripropone la quantificazione del danno nella misura di € 20.000,00”.3. In disparte ogni rilievo riguardo alla regolarità della notifica del ricorso per cassazione, lo stesso si manifesta infondato. 4. Il primo motivo di ricorso presenta anzitutto profili d’inammissibilità. Esso, da intendersi come volto a far valere la violazione o falsa applicazione di una sola norma di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c., vale a dire, dell’art. 598 c.p., anzituttonel suo sviluppo deduce pretese anomalie motivazionali, le quali potevano essere piuttosto denunciate ex art. 360, comma primo, n. 4) c.p.c., ove rappresentate – ma così non è – come volte ad evidenziare che la motivazione dell’impugnata sentenza non raggiungeva la soglia del c.d. “minimo costituzionale”. Parimenti inammissibile è la censura dove si pretende di impugnare anche la sentenza di primo grado (cfr. rubrica e pagg. 6 e 7 del ricorso). 4.1. Privo di fondamento, poi, è l’assunto dell’impugnante secondo cui: “Se è vero che l’art. 598 c.p. costituisce teoricamente un’applicazione estensiva del più generale principio posto dall’art. 51 c.p. in quanto riconducibile all’art. 24 Cost. e nella denegata e non creduta ipotesi in cui se ne volesse riconoscere comunque la sua operatività, è tuttavia pur vero che la scriminante esclude l’antigiuridicità, ma non esclude né il fatto tipico (nella sua oggettività) né la sua colpevolezza (nella sua soggettività), così che il fatto potrà risultare non punibile ma certamente risarcibile”. 4.2. E’ sufficiente in contrario ricordare che, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, una volta riconosciuti gli estremi di applicazione dell’art. 598, comma primo, c.p., la condotta così scriminata, con portata generale, non costituisce fattispecie determinativa di danno ingiusto (cfr. Cass. civ., sez. lav., 22.6.2018, n. 16590; id. , sez. lav., 11.12.2014, n. 26106; id., sez. lav., 5 13.12.2010, n. 25146). E’ stato, infatti, specificato che la sussistenza di tale esimente comporta la non configurabilità dell’atto illecito (ex art. 2043 e ss. c.c.) per l’insussistenza dell’antigiuridicità, che è uno degli elementi costitutivi di tale istituto giuridico (in tal senso Cass. civ., sez. III, 3.3.2010, n. 5062). 4.3. Condivisibilmente, quindi, la Corte territoriale aveva concluso appunto che si tratti “di una causa di esclusione dell’antigiuridicità in generale, tale per cui la condotta non rappresenta un fatto lesivo (e non genera pertanto alcuna responsabilità risarcitoria) nemmeno sul piano civile”. 5. Per altro verso , muovendo da una distinzione tra offesa formulata in una delle occasioni di cui all’art. 598 c.p. e accusa, il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] aveva appunto “mosso una precisa accusa di truffa nei confronti dell’arch. Leonardi, e ciò del tutto illecitamente in quanto tale accusa non veniva in primo luogo neanche minimamente suffragata da elementi certi e documentati in ordine alla sua fondatezza e che potessero per ciò essere prodotti in giudizio; né l’accusa medesima poteva dirsi finalizzata a difendere i propri diritti di fronte alla più che legittima richiesta di onorario del [OSCURATO:PERSONA], essendo l’eccezione della [OSCURATO:PERSONA] totalmente inconferente, estranea e dunque pretestuosamente nonché scientemente sollevata dalla appellata nel tentativo di non pagare quanto dovuto. In tal senso, certamente non può dirsi che le offese ( rectius , le accuse) abbiano riguardato in modo diretto ed immediato l’oggetto della controversia, con conseguente inapplicabilità della esimente”. 5.1. La Corte d’appello, però, in primo luogo condivisibilmente ha ritenuto che non occorre che le offese contenute negli scritti e nei discorsi difensivi delle parti e dei loro patrocinatori siano “rispondenti a verità”. Tanto, invero, è conforme alla giurisprudenza di legittimità (oltre a Cass. n. 16590/2018 e n. 26106/2014 già cit . , nello stesso sensov. Cass. pen., sez. V, 3.5.2007, n. 29373). 6. Quanto, poi, all’assunto del ricorrente secondo cui le offese non avrebbero riguardato in modo diretto ed immediato l’oggetto della controversia, con conseguente inapplicabilità della esimente, il motivo torna ad essere inammissibile. Esso, infatti, contrappone una propria valutazione delle risultanze processuali a quella senz’altro compiuta dalla Corte territoriale. In particolare, la conclusione di quest’ultima circa l’essere la frase offensiva in contestazione concernente in modo diretto ed immediato l’oggetto della precedente controversia tra le stesse parti è stata tratta dopo che la stessa Corte aveva dato diffusamente conto dell’oggetto di quel giudizio e delle posizioni rispettivamente assunte in esso dalle parti (cfr. pag. 2 della sua sentenza); la Corte d’appello inoltre aveva riportato anche il tenore testuale della frase incriminata (“Su richiesta dell’architetto Leonardi lo stesso mi ha accompagnato … presso l’immobile che poi avrei venduto. Ma preciso che ciò avvenne su insistenza del Leonardi e senza che gli avessi dato alcun incarico professionale né verbale né scritto. Ritengo che l’intervento dell’architetto Leonardi sia stato una truffa nei miei confronti”) (cfr. sempre pag. 2 cit.). Il ricorrente, perciò, non può introdurre in questa sede di legittimità una differente valutazione anzitutto dei fatti che venivano in considerazione nel processo nell’ambito di una censura apparentemente formulata solo in chiave di violazione di norme di diritto. 7. Integralmente inammissibile, infine, è il secondo motivo. Questo fa esclusivo riferimento al mezzo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., ma in modo all’evidenza difforme rispetto all’attuale formulazione di tale previsione,come novellata dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83/2012 conv. con mod. nella L. n. 134/212. Il ricorrente, difatti, non deduce l’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Piuttosto asserisce , almeno nella rubrica di tale motivo , che la sentenza impugnata sarebbe affetta da “omessa motivazione in ordine alla richiesta avanzata dall’arch. Leonardi di risarcimento alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] conseguentemente alla lesione della reputazione del ricorrente ex artt. 2 e 3 Cost.”. In realtà, il passo motivazionale completo, oggetto di censura, è il seguente: “Risultano di conseguenza infondate tutte le doglianze in cui si articola il primo motivo dell’appello, con assorbimento del secondo motivo, con il quale l’appellante ripropone la quantificazione del danno nella misura di € 20.000,00”. In disparte quanto già detto, perciò, non è riscontrabile alcun difetto di motivazione nella decisione gravata. La Corte distrettuale, nelpassaggio testé riportato, ha inteso, da un lato, ribadire (come già ritenuto dal primo giudice) che l’operatività della scriminante di cui all’art. 598 c.p.c. rendeva la condotta priva di antigiuridicità anche ai fini civilistici del risarcimento del danno preteso dall’attore, e, dall’altro, significare che tanto rendeva superfluo l’esame del secondo motivo d’appello, con il quale l’allora appellante si doleva dell’ “omessa motivazione sulla richiesta di risarcimento dei danni”. E’ infatti di tutta evidenza che, una volta escluso un illecito suscettibile di risarcimento, perché privo di antigiuridicità, e quindi l’an debeatur, restava assorbito un motivo d’appello, riferito solo al quantum debeatur. 8. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese, in difetto di costituzione degli intimati, ma il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a