CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 36980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 31/01/2023 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della tentenzal impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento del richiesta di riesame, ha annullato, per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza con cui è stata applicata per mesi sei la misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali e imprenditoriali nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all'art 356 cod. pen. (capo 36); l'ordinanza genetica è stata invece confermata quanto al concorrente reato di falso in atto pubblico (capo 34) e la durata della misura è stata ridotta da sei a quattro mesi. Quanto al capo 36), a Perugini, nella qualità di direttore dei lavori, è contestato, in concorso con altri e con il sindaco di Rende, [OSCURATO:PERSONA], di avere commesso frode nella esecuzione dei lavori di cui alla gara d'appalto relativa a "interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane"; in particolare, con la fraudolenta predisposizione di due perizie illegittime e attraverso ulteriori accordi fraudolenti, si sarebbe consentita l'esecuzione di lavori che, per quantità e qualità, risultavano difformi rispetto a quelli previsti nell'originario contratto di appalto. Il Tribunale ha ritenuto non configurabile il reato contestato perché nella specie sarebbe sussistente al più un inadempimento ma non anche quell'espediente malizioso di frode richiesto ai fini della configurabilità del resto per cui si procede. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo vizio di motivazione. L'ordinanza sarebbe contraddittoria per avere, da una parte, ritenuto sussistente la gravità indiziaria del connesso reato di falso e, dall'altra, escluso l'esistenza dei comportamenti ingannevoli idonei a configurare l'art. 356 cod. pen. Il Tribunale, si assume, avrebbe errato nel valutare il contenuto delle conversazioni intercettate e, in particolare, quelle del 27.9.2019 in cui al Perugini era stato fatto rilevare dai suoi interlocutori Minutolo e Garritano come fossero variate le categorie dei lavori d'appalto e che gli atti avrebbero dovuto essere inviati all'Anac per l'esistenza di un errore progettuale; dunque, si evidenzia, l'indagato sarebbe stato consapevole che non ricorressero i presupposti per l'approvazione della perizia in variante perché le variazioni erano sostanziali (vengono richiamate ulteriori conversazioni) Lo stesso Perugini, nel corso dell'interrogatorio, avrebbe affermato, con riguardo alle infiltrazioni, che non si trattava di eventi imprevisti e imprevedibili in quanto già previsti nel progetto esecutivo; l'indagato, cioè, avrebbe fornito spiegazioni ma anche ammesso di aver modificato parzialmente il progetto esecutivo. 3. E' stata trasmessa una memoria difensiva con cui si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per essersi limitato il Procuratore a sindacare il tema dei gravi indizi, senza tuttavia motivare alcunchè sulla persistenza delle esigenze cautelari, Si aggiunge che il ricorso sarebbe volto a sollecitare una diversa lettura delle conversazioni e si contesta l'assunto secondo cui sarebbe contraddittorio che il Tribunale abbia ravvisato i gravi indizi di colpevolezza per il reato di falso e abbia invece escluso il coinvolgimento del ricorrente nel reato di cui all'art. 356 cod. pen. Si rivisitano anche gli assunti relativi al contenuto delle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Dalla lettura della ordinanza impugnata si evince che il Tribunale, dopo aver annullato l'ordinanza genetica per il capo 36) per la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha ridotto la durata della misura interdittiva da sei a quattro mesi. Tale riduzione è stata disposta non tanto in ragione dell'annullamento del titolo cautelare per uno degli originari reati contestati, quanto, piuttosto, a seguito della valutazione della personalità dell'indagato "desunta dall'ampia collaborazione resa in sede di interrogatorio al fine di chiarire in modo lineare e dettagliato i singoli avvenimenti" e dalla sua incensutarezza" (così testualmente, l'ordinanza impugnata a i pag. 3). 3. Il tema che si pone è dunque quello relativo alla sussistenza dell'interesse a ricorrere del Pubblico Ministero allorché, come nel caso in esame, il Tribunale abbia sostanzialmente confermato - anche se non con riferimento a tutte le fattispecie criminose oggetto di contestazione provvisoria - la misura cautelare, ma abbia, nondimeno, ridotto la sua durata per ragioni che prescindono dall'annullamento del titolo cautelare per uno dei reati contestati. Al riguardo si è correttamente ritenuto che sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare l'ordinanza che abbia ritenuto o confermato la sussistenza della gravità indiziaria relativamente ad alcuni delitti, escludendola per altri, solo nel caso in cui il gravame sia volto al conseguimento di un risultato processuale immediato e diretto, che sia realmente, e non solo teoricamente, idoneo a eliminare una situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione o a conseguire una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame. (Sez. 6, n. 7267 del 27/01/2022, Ritondale, Rv. 283001, in cui la Corte ha ritenuto l'interesse del pubblico ministero ad impugnare la decisione del tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza cautelare limitatamente ad uno dei delitti in addebito, riducendo la durata della misura interdittiva applicata). 4. Dunque, l'interesse del Pubblico Ministero al ripristino della originaria durata della misura interdittiva sussiste nel caso in cui il titolo genetico sia stato annullato, come nel caso di specie, limitatamente ad uno dei delitti in addebito, ma, tuttavia, è necessario che il Procuratore ricorrente devolva alla Corte di cassazione anche il tema delle esigenze cautelari e, in particolare, quello della durata della misura che, come detto, nel caso di specie, era stata peraltro ridotta per ragioni non direttamente conseguenti all'annullamento del titolo cautelare per uno dei reati contestati. Sulla base di tale quadro di riferimento il ricorso rivela la sua inammissibilità essendo silente sul punto delle esigenze cautelari e, in particolare, sulle ragioni per cui dovrebbe essere ripristinata l'originaria durata della misura interdittiva. P. Q. M. Dichiara inammiss