CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 21841/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20611-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 47/B/18, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 I.N.A.I.L - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE 899 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1481/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/03/2016 R.G.N. 8269/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 20611/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.1481 del 2016, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo, svolta dall'attuale ricorrente, per omessi contributi e premi assicurativi in riferimento ad un dipendente, riscontrati con accertamento ispettivo; 2. a tanto la Corte di merito perveniva tenuto conto delle dichiarazioni di altro lavoratore, raccolte in sede di accertamento ispettivo e confrontate con il testimoniale acquisito alla causa, valorizzando l'immediatezza e spontaneità delle dichiarazioni raccolte dall'ispettore accertatore e ritenuta irrilevante la richiamata decisione della commissione tributaria al fine di contrastare la pretesa; 3. avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese 'INAIL, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] 4. con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod.civ., anche in relazione agli artt. 13 d.lgs. n,124 del 2004 come modificato dall'art. 33 legge n.183 del 2010, il ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia tenuto in considerazione la sentenza del tribunale di Avellino, passata in giudicato, con la quale si stabiliva che nulla era dovuto all'INPS per l'omissione contributiva relativa al medesimo lavoratore, in relazione al verbale di accertamento della Direzione territoriale del la,,,/oro; assume, pertanto, la validità del giudicato, sull'insussistenza dell'obbligo contributivo, anche nei confronti dell'INAIL; 5. con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 115, co.1, 116 co. 1 cod.proc.civ., 2729 coid.civ. e omesso esame di un punto decisivo della controversia, si censura la sentenza per non avere la Corte di merito posto a fondamento della decisione le prove offerte, con riferimento alla conciliazione sindacale, del 28 novembre 2011, intervenuta fra la società e il lavoratore, unitamente alla predetta sentenza del tribunale di Avellino e alla sentenza penale intervenuta per omissioni contributive nei confronti dell'INPS; 6. con il terzo motivo si deduce violazione dell'arti 112 cod.proc.civ. e nullità della sentenza, per avere la Corte di merito omesso di pronunziare sulla transazione intervenuta fra la società e il lavoratore nonostante fosse stata richiamata negli scritti difensivi; 7. il ricorso è da rigettare; 8. il giudizio evocato in riferimento all'omissione contributiva si è svolto in contraddittorio solo con 'INPS, e non anche con l'INAIL, e tanto esclude la portata riflessa ded giudicato asseritamente intervenuto, per il medesimo verbale ispettivo e. in riferimento al medesimo lavoratore, e il primo motivo è, cl.unque, infondato p,erché incentrato sull'asserito valore di giudicato di una decisione non ooponibile a parti rimaste estranee a quel giudizio; 9. nessuna vioazione del giudicato è, al riguardo, configurabile e l'efficacia riflessa del giudicato - intesa come affermazione oggettiva di verità - non può operare nei confronti di terzi estranei al processo quando essi siano titoiari di un diritto autonomo, che attinge cioè la sua causa da un diverso rapporto giuridico, quale deve ritenersi il rapporto contributivo che !a società ricorrente intrattiene con ciascun ente previdenziale (fra tante, Cass. 12 marzo 2018! n. 5949 e i precedenti ivi richiamati); 10. per converse, solo il niudicato formatosi, in contraddittorio con entrambi gli istituti previderiziall, sulla soluzione della questione di fatto e di diritto in ordine alle modailtà di esecuzione delle prestazioni, premessa logica indispensabile per l'esercizio bene azioni di recupero delle obbligazioni contributive svolte dagli enti previdenziali, all'esito dei medesimo verbale di accertamento avrebbe precluso li riesame dello stesso punto di diritto, accertato e riso to. anche nell'ipotesi in cui il giudizio successivamente intrapreso (di opposizione a carteila di pagamento) avesse avuto finalità diverse da queAe costAuenti scopo e petiturn dei primo (di mero accertamento negativo) (v., fra le altre, Cass.. Sez.Un., 16 givano 2006, n. 13916 e successivie conformi; da ultimo, Cass. n. 20395 del 2021); 11. il secondo motivo si risolve nella richiesta di un riesame del merito e censura„ invero, i convincimento del giudice formatosi sulle prove svolte anziché valorizzare sentenze prodotte e la conciliazione sindacale, intervenuta fra catose ai lavoro e lavoratore, alla quale avrebbe dovuto attribuire, ad avv sc ae:a parte ricorrente, valore confessori° in riferimento agii elementi sufficienti oer disconoscere il rapporto subordinato ed ancora, richiede un apprezzamento nel merito in questa sede di legittimità, evocando la vaiorizzazione di detta conciliazione, nella sentenza della commissione tributaria intervenuta sull'omissione tributaria relativa al medesimo lavoratore; 12. la censura non incrina, pertanto, la sentenza gravata che ha ritenuto irrilevante il precedente attinente all'imposizione tributaria giacché non spiega alcuna efficacia nel diverso giudizio sull'obbligazione pubblicistica nei confront i 13. in un'inammissibile richiesta di riesame si risolve anche la pretesa di valorizzare, con valore confessori°, l'intervenuta conciliazione, profilo peraltro comunque attinente a vicende intercorse tra datore di lavoro e lavoratore ed estraneo all'obbligatorietà delle obbligazioni contributive e per premi nei confronti degli istituti previdenziali; 14. del pari in un'inammissibile richiesta di riesame delle circostanze fattuali si fonda la pretesa valorizzazione dei giudizio penale definito con declaratoria di insussistenza del fatto, in ordine all'omesso pagamento di ritenute di acconto su contributi, disconoscendo la ricorrenza del rapporto di lavoro subordinato per cui e causa unitamente alla sentenza penale che aveva riconosciuto che i fatto non sussiste in ordine all'omesso pagamento di ritenute di acconto su contributi. disconoscendo la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato,, e tanto vale anche per l'evocata sentenza della Commissione tributaria provinciale intervenuta su identico rapporto; 15. va rilevata, inoltre, l'inadeguata devoluzione dell'omesso esame "di un punto decisivo" alla stregua del paradigma non più spendibiie, ratione temporis, del vecchio vizio di motivazione; 16. il nuovo testo dell'art. 360, n. 5 cod.proc.civ. ha introdotto nell'ordinamento I vizio specifico di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dag 'i atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); 17. l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in ionsiderazione dal o,iudice benché la sentenza non abbia dato conte di tetre le risuitanze istruttorie: 18. la parte ricorrente, ne, rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, , primo cornma, n. 6)„ c: p. c. e 369, secondo comma, n. 4), cod.proc.civ. deve indicare ii fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale - atto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la decisività del fatto stesso; 19. infine, anche l'ultimo motivo, dedotto in via subordinata, è inammissibile giacché il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza è configurabile esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano necessariamente una statuizione cli accoglimento o di rigetto mentre la pretesa volta all'eventuale valorizzazione della conciliazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore costituisce mero argomento di fatto introdotto in giudizio soggetto al libero convincimento dei giudice; 20. le spese vengono regolate come da dispositivo; 21. ai sensi aell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricoi-so e.x art.13,no. I , se dovuto. PA2.biL La Corte rigetta ii ricorsa; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate ín euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per i! versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo„ E titolo