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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 maggio 2021

Cassazione n. 41124/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino in data 2 dicembre 2016, appellata dall'imputato, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione il Rotella, lamentando con un unico motivo l'immotivato diniego della declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis c.p. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Ed invero- contrariamente all'assunto del ricorrente- la sentenza impugnata ha congruamente e logicamente motivato in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., richiamando sul punto le considerazioni e valutazioni effettuate dal giudice di primo grado ed n particolare rimarcando come dovesse escludersi la estrema tenuità dell'offesa, avendo il Rotella circolato in pieno centro abitato, ad un orario in cui le strade erano certamente frequentate da pedoni ed altri veicoli.

1. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 6.05.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSiTATO NCAZELLERR

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino in data 2 dicembre 2016, appellata dall'imputato, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione il Rotella, lamentando con un unico motivo l'immotivato diniego della declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis c.p. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero- contrariamente all'assunto del ricorrente- la sentenza impugnata ha congruamente e logicamente motivato in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., richiamando sul punto le considerazioni e valutazioni effettuate dal giudice di primo grado ed n particolare rimarcando come dovesse escludersi la estrema tenuità dell'offesa, avendo il Rotella circolato in pieno centro abitato, ad un orario in cui le strade erano certamente frequentate da pedoni ed altri veicoli. 1. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6.05.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSiTATO NCAZELLERR
Sentenza Cassazione n. 41124/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris