CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 26520/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA(±_lato avviso alle parti; it udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (41 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 24 marzo 2021 la Corte di Appello di Genova, a seguito di concordato sui motivi di appello, ha rideterminato la pena inflitta a Di ROLLO Robertino (in quella di anni cinque e mesi otto di reclusione) , confermando nel resto la decisione di primo grado emessa dal GIP del Tribunale di Imperia il 21 gennaio del 2019. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Robertino deducendo vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, avendo ad oggetto un punto della decisione coperto dalla rinunzia ai motivi di appello. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere e