CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2021
Cassazione n. 36195/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 15/10/2020 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 15 ottobre 2020 la Corte di appello di Milano, previa correzione di un errore materiale, ha confermato la sentenza in data 18 settembre 2019 del Giudice dell'udienza preliminare di Milano, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per i reati di cui agli art. 110, 81 cpv cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo B) e 110, 81 cpv e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo C). 2. L'imputato presenta tre motivi di ricorso. Con il primo deduce il vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico. Egli era stato condannato solo perché testa di legno, che riceveva ordini da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Non vi era alcun nesso eziologico tra la promessa della percezione di un corrispettivo in denaro, l'assunzione della carica societaria e la commissione dei reati di cui ai capi d'imputazione. Ritiene incomprensibile il ragionamento logico secondo cui era stato affermato il dolo specifico, in assenza di un nesso eziologico tra l'accettazione della promessa di remunerazione per l'assunzione della carica e la consumazione dei reati di cui ai capi d'imputazione. Con il secondo eccepisce il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo lamenta la violazione di norme processuali per la revoca del beneficio della pena sospesa mediante l'uso della procedura di correzione dell' errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'amministratore di diritto risponde, al pari dell'amministratore di fatto dei reati tributari, tra cui, come nel caso in esame, quelli degli art. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (si vedano tra le più recenti, Cass., Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Puddu, Rv. 280723-01, in termini sull'art. 5, e Cass., Sez. 3, n. 15900 del 02/03/2016, Gagliotta, Rv. 266757 - 01, in termini sull'art. 10). Più precisamente la violazione dell'art. 5, consistente nell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, è direttamente ascrivibile all'imputato, mentre la violazione dell'art. 10, consistente nell'occultamento o distruzione di documenti contabili, è ascrivibile all'imputato a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento (tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019, dep. 2020, Passoni, Rv. 277507-01). La Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto, perché ha osservato che il Nocenti era ben consapevole degli obblighi che andava ad assumere (posto che aveva già un precedente specifico) e della posizione di garanzia conseguente, di cui si era del tutto disinteressato nell'ambito di un contesto di diffusa illegalità, come dimostrato dalla definizione del collegato procedimento per bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (si vedano in termini, Cass., Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 2019, Marni, Rv. 275830-01 e Cass., Sez. 7, ord., n. 9439 del 06/12/2019, dep. 2020, Zanghi, Rv. 278872-01). Peraltro, nella specie, va evidenziato che è stato contestato (e accertato) il concorso con gli amministratori di diritto (Cass., Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954 - 03). Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente motivato con riguardo ai precedenti anche specifici, mentre la revoca del beneficio della pena sospesa è giustificata dalla presenza di precedenti condanne in misura superiore agli anni 2 di reclusione. Secondo le Sezioni Unite n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non Tosserój documentalmente note al giudice della cognizione; a tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. Tuttavia, si ritiene che lo stesso giudice d'appello, anche d'ufficio, possa procedere alla revoca qualora constati l'assenza dei presupposti (arg. ex Cass., sez. 1, n. 30710 del 10/05/2019, Dinar, Rv. 276408-01). Pertanto, non v'è motivo per ritenere che la Corte territoriale non possa provvedere all'incombente a mezzo della correzione dell'errore materiale. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 9 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]