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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45028/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che è manifestamente infondato il motivo di ricorso che attiene alla nullità delle notifiche in appello tenuto conto che l'imputato aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore al quale sono stati notificati, via PEC, l'atto di citazione e l'avviso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione ai vizi di motivazione della sentenza impugnata, perché gravemente carente, anche con riferimento all'omesso esame dei motivi di appello, sulla configurabilità del reato di cui all'art.334 cod. pen. e sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato sono manifestamente infondati e generici perché volti alla rilettura in fatto di circostanze correttamente ricostruite in fatto e valutate in diritto; che sono manifestamente infondati, al cospetto della completezza della sintetica motivazione della Corte di appello, i rilievi del difensore sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria; che, parimenti, sono insuscettibili di censura le valutazioni della Corte di merito su diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche: la censura del ricorrente involge un profilo rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di leaittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente .e logica motivazione • per carenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini dell'applicazione delle circostanze; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che è manifestamente infondato il motivo di ricorso che attiene alla nullità delle notifiche in appello tenuto conto che l'imputato aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore al quale sono stati notificati, via PEC, l'atto di citazione e l'avviso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione ai vizi di motivazione della sentenza impugnata, perché gravemente carente, anche con riferimento all'omesso esame dei motivi di appello, sulla configurabilità del reato di cui all'art.334 cod. pen. e sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato sono manifestamente infondati e generici perché volti alla rilettura in fatto di circostanze correttamente ricostruite in fatto e valutate in diritto; che sono manifestamente infondati, al cospetto della completezza della sintetica motivazione della Corte di appello, i rilievi del difensore sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria; che, parimenti, sono insuscettibili di censura le valutazioni della Corte di merito su diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche: la censura del ricorrente involge un profilo rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di leaittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente .e logica motivazione • per carenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini dell'applicazione delle circostanze; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottob
Sentenza Cassazione n. 45028/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris