CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 26488/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi alla requisitoria depositata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, al termine del suo intervento, si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza tribunale/Ivrea 7.03.2017 appellata da [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena a 4 anni, 1 mese di reclusione ed euro 19000 di multa, confermando nel resto l'appellata sentenza che lo aveva condannato per il reato di detenzione a fini di spaccio (art. 73, d.p.r. n. 309/90) di sostanza stupefacente del tipo cocaina in relazione a fatti del gennaio 2006. 2. Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il LOCCI, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sinteticamente illustrati. 2.1. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192, co. 3 c.p.p. ed il correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione di attendibilità della chiamata di correo, intrinseca ed estrinseca. In sintesi, il ricorrente censura la valutazione compiuta dalla Corte di appello sull'attendibilità intrinseca del teste Varacalli, perché la motivazione della sentenza impugnata non conterrebbe un'autonoma valutazione sul punto. In particolare, la Corte di appello non avrebbe fornito un'adeguata motivazione alle censure mosse dal ricorrente con l'atto di appello. Secondo la difesa, la reiterata commissione di reati da parte del Varacalli avrebbe richiesto un maggior rigore nella valutazione della sua attendibilità. Inoltre, il Giudice dell'appello non avrebbe motivato il profilo del rapporto tra chiamante e chiamato, nonostante le deduzioni svolte nell'atto di appello. Una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dal Varacalli dimostrerebbe la finalità calunniatoria nei confronti dell'imputato; perciò la motivazione sarebbe apparente per non aver argomentato in ordine a tale profilo. Inoltre, il Varacalli non avrebbe reso dichiarazioni coerenti e dettagliate su elementi rilevanti (quali il quantitativo di cocaina ceduta al Locci ed al Brizzi in occasione del loro primo incontro; il pagamento del prezzo di tale prima cessione da parte del Locci; l'identità del beneficiario dei due assegni di euro 4.500,00 e 5.000,00). Sul punto la Corte di appello si sarebbe limitata a giustificare le incongruenze in ragione del tempo trascorso tra i fatti e la testimonianza e in ragione della molteplicità dei rapporti intrattenuti dal Varacalli. Di conseguenza, la motivazione sarebbe illogica. Il ricorrente lamenta altresì una mancanza di motivazione in relazione alla censura difensiva riguardante la mancanza di correlazione, nelle dichiarazioni del teste Varacalli, tra la cessione del quantitativo di 215 grammi e gli assegni di euro 4.500,00 e 5.000,00. Sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca, il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello ha valutato l'attendibilità del Varacalli sulla base delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] e dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni rese dal Brizzi non confermerebbero quelle rese dal Varacalli, di talché la motivazione sarebbe illogica. Inoltre, né la testimonianza di Messina, né la testimonianza del Brizzi avrebbero potuto svolgere la funzione di riscontro esterno individualizzante. La motivazione sarebbe apparente, perché non tiene conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di valutazione di attendibilità nella chiamata di correo. 2.2. Deduce il ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90 ed il correlato vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, il ricorrente lamenta la mancata derubricazione del reato nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309/90. La motivazione della sentenza sarebbe manifestamente illogica. Anzitutto, l'ipotesi di reato più grave sarebbe stata la detenzione di 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina; in secondo luogo, le dichiarazioni del Varacalli non sarebbero state riscontrate e non avrebbero individuato la quantità esatta della sostanza stupefacente venduta nonché il prezzo. Da ultimo, la circostanza che il Locci fosse un assuntore abituale di sostanza stupefacente e l'assenza di sequestri della sostanza dimostrerebbero la lieve entità del fatto. 3. Con requisitoria scritta del 14.03.2023, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto a questa di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Quanto al primo motivo di ricorso, richiamati i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di chiamata di correo (Cass., Sez. 3, sent. n. 44882 del 18.07.2014, Rv. 260607; Cass., Sez. Un., sent. n. 20804 del 29.11.2012, Rv. 255143; Cass., Sez. 6, sent. n. 7240 del 16.04.1998, Rv. 210734; Cass., Sez. 1, sent. n. 29679 del 13.06.2001, Rv. 219889; Cass., Sez. 3, sent. n. 3255 del 10.12.2009, Rv. 245867; Cass., Sez. 1, sent. n. 1263 del 20.10.2006, Rv. 235800) il PG ritiene che la Corte di appello abbia correttamente ritenuto di confermare il giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia. La motivazione sarebbe immune da vizi logici e fornirebbe una adeguata motivazione sugli elementi da cui desumere l'attendibilità del Varacalli. Dunque, il ricorrente proporrebbe una rinnovata valutazione delle risultanze processuali, alternativa a quella effettuata dai giudici di merito. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Procura Generale rileva che la Corte di appello ha apprezzato negativamente numerosi indici idonei a dimostrare la propensione del Locci allo spaccio. Si tratterebbe di circostanze obiettive che attribuiscono alla condotta del ricorrente un'ampiezza di offensività che impedisce di ricondurre i fatti nell'ambito della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309/1990. 4. E' stata depositata istanza di trattazione orale in data 9.03.2023 a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], accolta dal Presidente titolare in data 21.03.2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato in presenza a seguito dell'accoglimento dell'istanza di trattazione orale, è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha correttamente applicato la regola di giudizio richiesta dall'art. 192, co. 3 c.p.p. nonché i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la valutazione della prova dichiarativa. In tema di chiamata di correo, è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione che il Giudice è chiamato ad accertare l'attendibilità della fonte di prova attraverso un rigoroso esame intrinseco delle dichiarazioni, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza e della spontaneità (Cass., Sez. Un., n. 20804 del 29.11.2012, Rv. 255143 - 01; Cass., Sez. 1, n. 41238 del 26.06.2019, Rv. 277134). Per corroborare l'attendibilità è poi necessario procedere ad un riscontro esterno, che impone di valutare le dichiarazioni congiuntamente a qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, purché indipendente e individualizzante. Non è richiesto che il riscontro abbia la valenza di una prova "autosufficiente"; in caso contrario, la chiamata stessa non avrebbe alcun rilievo, posto che la prova si fonderebbe su elementi esterni e non sulla chiamata in correità (Cass., Sez. 2, n. 35923 del 11.07.2019, Rv. 276744; Cass., Sez. 3,n. 44882 del 18.07.2014, Rv. 260607 - 01; Cass., Sez. 4, n. 5821 del 10.12.2004, Rv. 231301). 2.1. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, dopo aver ripercorso i criteri da utilizzare per valutare le dichiarazioni rese dal chiamante in correità, motiva sulla ritenuta attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] (collaboratore di giustizia e teste ex 4 art. 197 bis c.p.p., condannato per gli stessi fatti con sentenza ex art. 444 c.p.p.). In particolare, la sentenza rileva che le contestazioni che si sono rese necessarie in sede di esame non scalfiscono l'attendibilità delle dichiarazioni, in ragione dell'ampio lasso di tempo trascorso dalla data dei fatti nonché delle molteplici relazioni intrattenute dal Varacalli. Dalla motivazione emerge, inoltre, che le dichiarazioni rese dal Varacalli sono coerenti e logiche, i fatti descritti puntualmente circostanziati e che (v. pag. 14) «anche quando sollecitato dal pubblico ministero con contestazioni alla memoria, il dichiarante ha reso i chiarimenti dovuti, ed i punti di affievolimento del ricordo, peraltro ristretti ad elementi secondari, risultano pienamente giustificati dal tempo trascorso e dalla notevole quantità di eventi ed episodi dei quali è stato parte o dei quali è venuto a conoscenza». Alla censura mossa dalla difesa circa la rilevanza che il Varacalli avesse commesso altri reati successivamente alla collaborazione con la giustizia, la Corte di appello afferma che tale circostanza (v. pag. 14) «non vale ad intaccare la credibilità del teste in relazione ai fatti descritti, la quale, priva di contraddizioni storico- temporali, e riscontrata da altre fonti processuali, sia fattualmente sia sul piano logico, deve ritenersi pienamente attendibile. (...) risultando irrilevante la commissione di nuovi fatti reato i quali, incidendo sul piano del programma della collaborazione, non intaccano quello della credibilità». Quanto alla correlazione tra la cessione della sostanza stupefacente e gli assegni di euro 4.500,00 e 5.000,00, la sentenza motiva in maniera adeguata (v. pag. 13) e fornisce elementi di riscontro estrinseci tali da dimostrare la predetta correlazione. La sentenza impugnata fornisce invero una motivazione logica e coerente sui riscontri esterni effettuati. In particolare, le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] e dal teste [OSCURATO:PERSONA], nonché le dichiarazioni rese dallo stesso Locci, hanno permesso alla Corte di appello di riscontrare l'attendibilità della narrazione del Varacalli. Per quanto riguarda le difformità emerse tra la narrazione del Brizzi e la narrazione del Varacalli (inerenti alla consegna dell'assegno e alla presenza del Varacalli all'incontro con Locci), la Corte di appello afferma che (v. pag. 18) «gli elementi di contrasto, come ampiamente e condivisibilmente rilevato dall'organo giudicante di primo grado, logicamente letti e valutati in modo sistematico con il portato del deposto del collaborante e rapportate alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, confermano il portato della propalazione resa dal VARACALLI». 2.2. Alla luce delle ragioni esposte, il motivo - ai limiti dell'inammissibilità per genericità, non confrontandosi adeguatamente in maniera critica con le argomentazioni della sentenza impugnata -, è da ritenersi dunque infondato. Il ricorrente denuncia violazione di legge sostanziale e vizio motivazionale soltanto in apparenza; sostanzialmente riproduce le medesime doglianze formulate in appello e già respinte, con motivazione logica e coerente, dalla Corte di appello. Il motivo è, dunque, articolato sugli stessi motivi proposti con l'atto di appello e motivatamente respinti dalla Corte di appello. Evidente è anche la genericità del contenuto che solo apparentemente ma non specificamente denuncia un vizio di legge e un vizio di motivazione (Cass., Sez. 3, n. 44882 del 18.07.2014, Rv. 260607 - 01; Cass., sez. 2, n. 27816 del 22.03.2019, Rv. 276970 - 01; Cass., Sez. 2, n. 9106 del 12.02.2021, Rv. 280747 - 01). La doglianza mossa dal ricorrente rappresenta quindi il tentativo di sollecitare un giudizio di merito da parte della Corte di Cassazione, giudizio di merito che non è previsto dalla legge. Il giudizio di legittimità è limitato ad errori di diritto commessi dal Giudice ovvero all'apprezzamento di una motivazione che si presenti illogica, ma in modo "manifesto" ex art. 606, co. 1, lett. e). Nel caso de quo, non vi è spazio alcuno per poter ritenere la motivazione della sentenza impugnata come manifestamente illogica, ravvisabile solo in presenza di una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Sez. 1, n. 9539 del 23/07/1999, Rv. 215132). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello, ritenuta la piena attendibilità del Varacalli, ritiene che «il quantitativo dello stupefacente e il conseguente valore economico dello stesso, il prezzo di acquisto e le modalità della condotta non consentono di ricondurre, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, la fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.p.r. n. 309/90». La motivazione della sentenza impugnata valorizza gli elementi probatori ritenuti idonei a provare la finalità di spaccio della detenzione della sostanza stupefacente del tipo cocaina contestata al ricorrente. È orientamento pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la prova della destinazione della sostanza stupefacente alla cessione a terzi, laddove non sia sussistente in forma diretta, ben può desumersi da elementi o indizi, come la quantità della sostanza, le modalità della condotta ed ogni circostanza rilevante per il caso concreto. L'aspetto quantitativo, dunque, può assumere rilievo sintomatico della destinazione a uso di terzi della sostanza detenuta. 3.1. Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che l'ingente quantitativo (225 grammi) di sostanza stupefacente detenuto, in correlazione con gli altri elementi probatori emersi nel corso del giudizio di merito, sia incompatibile con l'uso personale della sostanza. Alla luce delle risultanze processuali, appare dunque corretta la motivazione della Corte di appello, fondata su indici idonei a dimostrare la detenzione per uso non personale della sostanza stupefacente e su corrette massime di esperienza (Cass., sez. 3, n. 37629 del 23.04.2015), a fronte invece di un motivo di ricorso che si articola con argomentazioni puramente contestative. 4. Il ricorso deve essere complessivamente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616, cod. proc. pen. P.Q