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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 settembre 2019

Cassazione n. 32739/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 35457-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 1219/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 9/9/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva accolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] della Pietà avverso la sentenza n. 608/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU annualità 2012; l’ente contribuente resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo di ricorso il Comune ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 bis DL n. 1/2012 conv., dell’art. 9 D.Lgs. n. 23/2011, dell’art. 5 bis DL n. 102/2013e dei DM n. 200 del 19.11.2012 e n. 75284 del 26.6.2014, lamentando che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente escluso la decadenza dell’ente contribuente riguardo l’applicazione della norma agevolativa di cui all’art. 7 lett. i) D.Lgs. n. 504/1992 per omessa presentazione della relativa dichiarazione; 1.2.con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione dall e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente ritenuto applicabile l’agevolazione sebbene l’Ente locale avesse dedotto che l’utilizzatore dell’immobile era soggetto diverso dal soggetto passivo dell’imposta;

1.3. con il terzo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione dall e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente ritenuto applicabile l’agevolazione sebbene l’immobile fosse stato concesso in comodato d’uso gratuito ad altro ente non commerciale, riconosciuto dall’autorità ecclesiastica e per i medesimi fini istituzionali (comuni ad entrambi gli enti), ovvero attività di religione e di culto;

2. la particolare rilevanza delle questioni di diritto, poste, in particolare, dal primo motivo di ricorso circa la questione se l’omessa dichiarazione IMU determini per il contribuente la perdita del diritto ai benefici previsti per legge, rende opportuna la trattazione in pubblica udienza P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 35457-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 1219/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 9/9/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva accolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] della Pietà avverso la sentenza n. 608/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU annualità 2012; l’ente contribuente resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo di ricorso il Comune ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 bis DL n. 1/2012 conv., dell’art. 9 D.Lgs. n. 23/2011, dell’art. 5 bis DL n. 102/2013e dei DM n. 200 del 19.11.2012 e n. 75284 del 26.6.2014, lamentando che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente escluso la decadenza dell’ente contribuente riguardo l’applicazione della norma agevolativa di cui all’art. 7 lett. i) D.Lgs. n. 504/1992 per omessa presentazione della relativa dichiarazione; 1.2.con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione dall e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente ritenuto applicabile l’agevolazione sebbene l’Ente locale avesse dedotto che l’utilizzatore dell’immobile era soggetto diverso dal soggetto passivo dell’imposta; 1.3. con il terzo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione dall e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente ritenuto applicabile l’agevolazione sebbene l’immobile fosse stato concesso in comodato d’uso gratuito ad altro ente non commerciale, riconosciuto dall’autorità ecclesiastica e per i medesimi fini istituzionali (comuni ad entrambi gli enti), ovvero attività di religione e di culto; 2. la particolare rilevanza delle questioni di diritto, poste, in particolare, dal primo motivo di ricorso circa la questione se l’omessa dichiarazione IMU determini per il contribuente la perdita del diritto ai benefici previsti per legge, rende opportuna la trattazione in pubblica udienza P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, del
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