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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 15633/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20864/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PERUGIA n. 337/2016 depositata il12/07/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] srl ha impugnato due avvisi di accertamento relativi al 2006 e 2007 recanti recupero a tassazione di costi indeducibili (relativi a pubblicità e all’acquisto di abbigliamento da lavoro) in quanto non inerenti all’attività di impresa o comunque sproporzionati.

2. La CTP Perugia ha accolto il ricorso osservando che i costi contestati, relativi all’acquisto di tute, guanti, scarpe, tappi per le orecchie per i cinquanta dipendenti della società, operante nel settore metalmeccanico e della produzione confezionamento di prodotti alimentari, erano inerenti, che i pagamenti erano avvenuti con mezzi tracciabili mentre l’entità degli acquisiti era fisiologica e conseguente a scelte imprenditoriali non sindacabili.

3. Ha proposto appello l’Ufficio men tre la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello incidentale sull’eccezione di nullità dell’atto impositivo emesso prima del decorso dei sessanta giorni di cui all’art. 12 comma 7 legge n. 212/2000.

4. La CTR Umbria ha accolto l’appello dell’Ufficio e rigettato quello incidentale della contribuente.

Quanto ai costi per abbigliamento da lavoro, ha statuito la loro indeducibilità per difetto del requisito di certezza; ha poi disconosciuto i costi di pubblicità osservando che non vi era un interesse economico da parte della società e che si trattava di una somma elevata anche tenuto conto che l’impresa era in perdita.

5. L a società p ropone ricorso per cassazione affidato a tre mezzi. 6.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 legge n. 212/2000 che, secondo la contribuente,deve trovare applicazione anche nelle verifiche cc.dd.

“a tavolino”.

Il motivo è infondato. 1.1.In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art.12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti c.d. atavolino, atteso che la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass. n. 24793 del 2020; Cass. n. 12497 del 2020; Cass. n. 27420 del 2018).

2. Con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 TUIR e degli artt. 2697 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., «in relazione all’eccepita violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c.».

Il motivo è per un verso inammissibile e per altro verso infondato.

2.1. La doglianza presenta profili di inammissibil ità perché tratta nello stesso contesto ipotesi eterogenee, violazioni di legge e vizi motivazionali (nn. 3 e 5 dell’art. 360)e rende assai difficoltosa la distinzione tra i profili riconducibili all’un o o all’altr o dei paradigmi di legge, non rientrando nei poteri del Giudice un’operazione di scelta e ricostruzione della censura rilevante (v.

Cass. n. 26874 del 2018; Cass. n. 19443 del 2011; Cass. n. 36881 del 2021). 2.2.Cercando, comunque, di dare risposta alle istanze di parte, può rilevarsi che si deduce l’omessa valutazione delle « ampie allegazioni comunque fornite»dalla ricorrente quanto all’effettività delle forniture di abbigliamento da lavoro effettuate dalla ditta Monicchima la doglianza è inammissibile.

Invero, «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis, Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8981 del 2017).

In questo caso, si tenta proprio di rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal Giudice di merito che è incensurabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato, in quanto l a valutazione delleprove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce, come sopra osservato, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 20553 del 2021; Cass. n. 1234 del 2019), dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 7921 del 2011). 2.3.Il motivo , poi, è infondato , laddove si osserva che la CTR aveva violato le regole sulla ripartizione dell’onere della prova, poiché la contribuente aveva assolto l’onere probatorio a suo carico sulla scorta delle scritture contabili, di regolari fatture e di pagamenti effettuati. 2.4.Va considerato, in proposito, che la CTR ha, con riguardo ai costi di abbigliamento da lavoro, escluso la deducibilità «per difetto del requisito della certezza», data la sproporzione della fornitura che aumentava anno per anno, senza adeguata spiegazione in relazione al ciclo lavorativo, e in maniera incongrua rispetto a diversa annualità in cui la società aveva un numero doppio di dipendenti, considerando altresì che la fornitrice non aveva la capacità di magazzino di effettuare quel volume di forniture.

2.5. Orbene, « Una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettivainesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativicosti, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia» (Cass. n. 28628del 2021; Cass. n. 17619 del 2018).

Quindi, la CTR ha correttamente applicato questo principio ritenendo, a fronte degli elementi indiziari sopra evidenziati, che le risultanze delle scritture contabili, la regolarità delle fatture, nonché l’effettività dei pagamenti, non fossero elementi in grado di dare la prova a favore del contribuente.

3. Con il terzo motivo deduce omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., « in relazione all’eccepita violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. sui costi per la pubblicità».

3.1. Il motivo è inammissibile perché manca la precisa individuazione del “fatto storico” decisivo (Cass. sez. un. 8053 del 2014) il cui esame sarebbe stato omesso e si tenta, ancora, di rimettere in discussione l’accertamento in fatto attraverso argomenti e valutazioni estranei al paradigma indicato.

Si rileva che l’oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA] prevedeva anche la produzione e vendita di prodotti alimentari, che la spesa era pari soltanto al 2% dei ricavi, che non era mai stata contestata l’effettività della spesa, che la pubblicità non deve essere riferita a specifici ricavi, trascurando che la doglianza sub n. 5 deve riguardare un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico - naturalistico, ovvero un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento delfatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 2022; Cass. n. 2268 del 2022; Cass. n. 13578 del 2020). 4.Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.600,00 per compen si, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20864/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PERUGIA n. 337/2016 depositata il12/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] srl ha impugnato due avvisi di accertamento relativi al 2006 e 2007 recanti recupero a tassazione di costi indeducibili (relativi a pubblicità e all’acquisto di abbigliamento da lavoro) in quanto non inerenti all’attività di impresa o comunque sproporzionati. 2. La CTP Perugia ha accolto il ricorso osservando che i costi contestati, relativi all’acquisto di tute, guanti, scarpe, tappi per le orecchie per i cinquanta dipendenti della società, operante nel settore metalmeccanico e della produzione confezionamento di prodotti alimentari, erano inerenti, che i pagamenti erano avvenuti con mezzi tracciabili mentre l’entità degli acquisiti era fisiologica e conseguente a scelte imprenditoriali non sindacabili. 3. Ha proposto appello l’Ufficio men tre la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello incidentale sull’eccezione di nullità dell’atto impositivo emesso prima del decorso dei sessanta giorni di cui all’art. 12 comma 7 legge n. 212/2000. 4. La CTR Umbria ha accolto l’appello dell’Ufficio e rigettato quello incidentale della contribuente. Quanto ai costi per abbigliamento da lavoro, ha statuito la loro indeducibilità per difetto del requisito di certezza; ha poi disconosciuto i costi di pubblicità osservando che non vi era un interesse economico da parte della società e che si trattava di una somma elevata anche tenuto conto che l’impresa era in perdita. 5. L a società p ropone ricorso per cassazione affidato a tre mezzi. 6.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 legge n. 212/2000 che, secondo la contribuente,deve trovare applicazione anche nelle verifiche cc.dd. “a tavolino”. Il motivo è infondato. 1.1.In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art.12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti c.d. atavolino, atteso che la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass. n. 24793 del 2020; Cass. n. 12497 del 2020; Cass. n. 27420 del 2018). 2. Con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 TUIR e degli artt. 2697 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., «in relazione all’eccepita violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c.». Il motivo è per un verso inammissibile e per altro verso infondato. 2.1. La doglianza presenta profili di inammissibil ità perché tratta nello stesso contesto ipotesi eterogenee, violazioni di legge e vizi motivazionali (nn. 3 e 5 dell’art. 360)e rende assai difficoltosa la distinzione tra i profili riconducibili all’un o o all’altr o dei paradigmi di legge, non rientrando nei poteri del Giudice un’operazione di scelta e ricostruzione della censura rilevante (v. Cass. n. 26874 del 2018; Cass. n. 19443 del 2011; Cass. n. 36881 del 2021). 2.2.Cercando, comunque, di dare risposta alle istanze di parte, può rilevarsi che si deduce l’omessa valutazione delle « ampie allegazioni comunque fornite»dalla ricorrente quanto all’effettività delle forniture di abbigliamento da lavoro effettuate dalla ditta Monicchima la doglianza è inammissibile. Invero, «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis, Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8981 del 2017). In questo caso, si tenta proprio di rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal Giudice di merito che è incensurabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato, in quanto l a valutazione delleprove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce, come sopra osservato, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 20553 del 2021; Cass. n. 1234 del 2019), dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 7921 del 2011). 2.3.Il motivo , poi, è infondato , laddove si osserva che la CTR aveva violato le regole sulla ripartizione dell’onere della prova, poiché la contribuente aveva assolto l’onere probatorio a suo carico sulla scorta delle scritture contabili, di regolari fatture e di pagamenti effettuati. 2.4.Va considerato, in proposito, che la CTR ha, con riguardo ai costi di abbigliamento da lavoro, escluso la deducibilità «per difetto del requisito della certezza», data la sproporzione della fornitura che aumentava anno per anno, senza adeguata spiegazione in relazione al ciclo lavorativo, e in maniera incongrua rispetto a diversa annualità in cui la società aveva un numero doppio di dipendenti, considerando altresì che la fornitrice non aveva la capacità di magazzino di effettuare quel volume di forniture. 2.5. Orbene, « Una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettivainesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativicosti, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia» (Cass. n. 28628del 2021; Cass. n. 17619 del 2018). Quindi, la CTR ha correttamente applicato questo principio ritenendo, a fronte degli elementi indiziari sopra evidenziati, che le risultanze delle scritture contabili, la regolarità delle fatture, nonché l’effettività dei pagamenti, non fossero elementi in grado di dare la prova a favore del contribuente. 3. Con il terzo motivo deduce omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., « in relazione all’eccepita violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. sui costi per la pubblicità». 3.1. Il motivo è inammissibile perché manca la precisa individuazione del “fatto storico” decisivo (Cass. sez. un. 8053 del 2014) il cui esame sarebbe stato omesso e si tenta, ancora, di rimettere in discussione l’accertamento in fatto attraverso argomenti e valutazioni estranei al paradigma indicato. Si rileva che l’oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA] prevedeva anche la produzione e vendita di prodotti alimentari, che la spesa era pari soltanto al 2% dei ricavi, che non era mai stata contestata l’effettività della spesa, che la pubblicità non deve essere riferita a specifici ricavi, trascurando che la doglianza sub n. 5 deve riguardare un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico - naturalistico, ovvero un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento delfatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 2022; Cass. n. 2268 del 2022; Cass. n. 13578 del 2020). 4.Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.600,00 per compen si, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo
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