CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13940/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico, stringato motivo di ricorso, con cui, in termini del tutto vaghi, si contesta la sussistenza del fatto, non è consentito in questa sede, poiché, affermando apoditticamente l'assenza di riscontri certi a sostegno dell'ascrivibilità dei reati di cui agli artt. 648 e 64S-bis cod. pen. all'odierno ricorrente, esso risulta privo della necessaria pertinenza censoria, ed omettendo un effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum da parte dei giudici di appello; che, infatti, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità; che, in conclusione, con una motivazione esente da vizi, la Corte territoriale, contrariamente a quanto contestato, ha congruamente indicato i plurimi elementi di fatto e le logiche argomentazioni per cui, valutando come inverosimili gli assunti difensivi circa l'acquisto da terzi di parti di veicoli già cannibalizzati, deve ritenersi pienamente dimostrata la responsabilità per i delitti di ricettazione e riciclaggio (cfr. pag. 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,