CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04071/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che: - il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di una distanza temporale di sei mesi tra il primo ed il secondo reato, non è illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione della prima rapina impropria la seconda non potesse essere stata programmata "almeno nelle sue linee essenziali"; - a sostegno della esistenza di un unico disegno criminoso il ricorso evidenzia l'identità del titolo di reato e l'identità del luogo di commissione del crimine, ma la valutazione del giudice dell'esecuzione che i due reati oggetto dell'istanza siano riconducibili per tipologia (furto in supermercato di beni di necessità divenuti rapina impropria per l'opposizione di addetti dell'esercizio commerciale) ad occasionali determinazioni a delinquere supera lo scrutinio di logicità; - è, inoltre, non illogica e coerente con la giurisprudenza di legittimità la conclusione del giudice dell'esecuzione che tali reati siano indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il