CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 28362/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata il 17/11/2022, il Tribunale di Bari ha disposto la misura cautelare della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici o servizi per la durata di sei mesi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 323 e 479 cod. pen., accogliendo l'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti del predetto indagato. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Bari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando — nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. — vizi di motivazione in ordine al ritenuto pericolo di reiterazione criminale. Pur prendendo atto che il ricorrente non è più alle dipendenze del Comune di Chieuti, teatro dei fatti di cui alle imputazioni provvisorie, essendo stato assunto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], sostiene erroneamente che la qualifica sarebbe la stessa ricoperta rispetto al capo 5), in quanto attualmente Giagnorio svolge funzioni di istruttore presso il comune di Sannicandro senza tuttavia ricoprire alcuna carica dirigenziale, carica ricoperta all'epoca dei fatti nel Comune di Chieuti, come si evince dal raffronto dei due allegati contratti, sicché attualmente Giagnorio non ha più alcun potere "decisionale", né di firma, rispetto alle procedure di programmazione, di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori pubblici nell'organizzazione del Comune dove lavora. Gli ulteriori indici del pericolo cautelare sono invece rassicuranti, in quanto lo stesso Tribunale di Bari dà atto dell'incensuratezza dell'indagato, la cui condotta è definita di non rilevante gravità, tanto più che, sia pure dopo l'aggiudicazione della gara, aveva dichiarato la propria incompatibilità. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Il giudice dell'appello cautelare ha rilevato che sebbene Giagnorio sia incensurato la condotta delineata dalle indagini preliminari risulta connotata da reiterazione e pervicacia; l'indagato non si è fatto scrupolo di partecipare all'aggiudicazione dell'impresa nonostante, almeno successivamente alla lettura delle offerte, conoscesse la situazione di incompatibilità con l'impresa concorrente e solo dopo l'aggiudicazione dichiarò la propria incompatibilità, ma, nonostante ciò, partecipò di fatto alle fasi successive, sia attraverso la condotta di cui all'imputazione provvisoria sub 3) relativa all'ultimazione dei lavori, sia con riguardo all'approvazione della variante in corso d'opera, pur nella diversa qualità di componente dell'Ufficio tecnico del Comune di Chieuti. Tale condotta, osserva l'ordinanza impugnata, appare spregiudicata e indifferente all'indipendenza e all'imparzialità della pubblica amministrazione, sicché sussiste il pericolo di reiterazione di reati analoghi, considerato che Giagnorio esercita tuttora funzioni all'interno della pubblica amministrazione, risultando assunto presso un altro Comune nella medesima qualifica di cui all'imputazione provvisoria sub 5). 3. Le doglianze del ricorrente non inficiano la tenuta logico-argomentativa della motivazione dell'ordinanza impugnata. La censura relativa alla dedotta diversità delle funzioni attualmente svolte da Giagnorio nel diverso comune, sicché sarebbe erroneo sul punto il rilievo dell'ordinanza impugnata, è inammissibile, in quanto fa leva sugli allegati contratti relativi alle due funzioni: in tal modo, però, il ricorrente sollecita questa Corte a un diretto apprezzamento dei contenuti dei documenti e, dunque, ad accertamenti di merito all'evidenza inammissibili, tanto più che il ricorso neppure deduce di avere sottoposto tali documenti al Tribunale di Bari. Peraltro, il ricorrente non mette a fuoco correttamente la valenza attribuita dall'ordinanza impugnata alla circostanza che l'indagato tuttora lavora presso un'amministrazione pubblica, valenza che il giudice cautelare ha collocato nel più ampio quadro rappresentato dagli elementi espressivi della reiterazione delle condotte criminose e della pervicacia che condusse l'indagato a proseguire in siffatte condotte pur dopo aver dichiarato la propria incompatibilità successivamente alla lettura delle offerte. Inoltre, gli elementi positivi richiamati dal ricorso sono stati valorizzati dall'ordinanza impugnata per dar conto dell'adozione di una misura meno afflittiva di quella richiesta dal P.M. appellante. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cu