CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 ottobre 2024
Cassazione n. 29337/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6766/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2/4 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 2/4 [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 539/2022 depositata il 16/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA], con atto notificato in data 01.03.2022, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 539 della Corte di Appello di Milano, pubblicata in data 16 febbraio 2022, affidato a quattro motivi. 2. Resiste con controricorso e memoria i l Condominio di [OSCURATO:PERSONA] via Isonzo n.2/4. 3. Per quanto ancora d’interesse , la controversia ha ad oggetto la liquidazione operata dalla c orte d’appello delle spese legali liquidate in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. relativ amente alla negoziazione assistita proposta al Condominio di [OSCURATO:PERSONA] via Isonzo n.2/4 (rimasta senza seguito) in ordine a l la vicenda concernente il mancato pagamento di fatture emesse per erogate forniture ; ed altresì l’asseritamente erronea liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado. 4. E’ nel giudizio di merito rimasto incontroverso che al momento della costituzione in giudizio nel primo grado il Condominio aveva già saldato le somme dovute in linea capitale; e che nel corso del giudizio ha quindi offerto banco iudicis la somma di € 2.917,60 a titolo di spese legali stragiudiziali (200,00 euro) e giudiziali ( 1400,00 euro); offerta rifiutata in quanto ritenuta insufficiente da controparte. 5. All’esito del giudizio il Condominio è stato condannato al pagamento di € 510,00 oltre 15% di spese forfettarie, iva e c.p.a.per compenso professionale collegato all’invito ad avviare la negoziazione assistita, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in € 630,00 oltre contributo unificato, 15% di spese forfettarie, iva e c.p.a. 6. Interposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure la Corte d’Appello di Milano ha rideterminava l’ammontare delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della medesima , ritenendo quanto alle spese vive per la fase stragiudiziale satisfattiva la somma liquidata dal primo giudice a titolo di compenso professionale; disponendo la compensazione per 4/5 delle spese del giudizio d’appello, con condanna del Condominio al pagamento della residua somma. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia apparente motivazione ex art. 360 n. 4 cod.proc.civ. 5. Lamenta che la c orte d’appello ha immotivatamente escluso l’autonoma rilevanza dell’attivit̀ stragiudiziale , erroneamente confermando il capo della sentenza di primo grado di liquidazione della somma di euro 510,00 per l’invito a intraprendere del procedimento di negoziazione assistita. 6. Con il secondo motivo denuncia il vizio di apparente motivazione ex art. 360 n. 4 cod.proc.civ. relativamente alla statuizione sulla liquidazione delle spese legali del giudizio di primo grado, deducendo che non sarebbe dato comprendere l’ iter logico seguito dalla Corte distrettuale per giungere alla decisione. 7. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 91 cpc, e delle tariffe nella liquidazione delle spese di lite (del primo grado), in quanto – in thesi - avrebbe dovuto essere riconosciuto ad [OSCURATO:SOCIETA] anche il rimborso del compenso per la fase di trattazione e per l’intero giudizio di primo grado. 8. Con il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cpc, nonché delle tariffe di legge nella liquidazione delle spese del giudizio di appello, chiedendone una nuova liquidazione in conseguenza della fondatezza dei motivi di cui sopra. 9. I primi due motivi, che concernendo entrambi la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili. 10. Al la luce dei parametri indicati da questa Corte la motivazione risulta invero supportata da argomenti logici e non intrinsecamente contradittori (Cass. SU 8053/2014). 10.1. Quanto alle spese stragiudiziali , risulta nell’impugnata sentenza posto in rilievo che, pur non dovendo l’attivit̀ di negoziazione assistita costituire oggetto di separata liquidazione di compenso (ex art.20 DM n.55/14) per non essere la medesima andata a buon fine, l’importo erroneamente liquidato come compenso è da riqualificare come indennizzo delle spese vive comunque dovute, risultando esso satisfattivo al riguardo; quanto alle spese forfettarie, nonché a titolo di Iva e Cpa la corte di merito ha ritenuto essersi la condanna al relativo pagamento comunque stabilizzata in ragione della mancata impugnazione da parte del Condominio. 10.2. In ordine alle spese processuali del primo grado la c orte di merito ha esaurientemente esposto che “esse avrebbero dovuto essere liquidate secondo il valore della domanda al momento della sua proposizione, che risulta contenuto nello scaglione da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00. Stante la semplicità̀delle questioni trattate, i compensi debbono essere liquidati alla stregua dei parametri minimi contemplati dal DM n.37/18 (nel frattempo entrato in vigore) e solo per le fasi di studio (Euro 810,00) ed introduttiva (Euro 574,00), posto che all’udienza di prima comparizione il Condominio ha offerto banco iudicis alla [OSCURATO:SOCIETA] l’importo di Euro 2.917,60, di cui Euro 200,00 a titolo di spese stragiudiziali ed Euro 1.400,00 a titolo di spese processuali (il rimanente essendo costituito dal rimborso delle spese vive), offerta rifiutata nonostante – a quella fase processuale – fosse pienamente satisfattiva: le spese di causa successivamente maturate per pervenire all’esito del giudizio, quindi, debbono ritenersi superflue e come tali non ripetibili”. Ha conseguentemente provveduto a riliquidare in base ai suddetti criteri le spese del primo grado di giudizio. 10.3. La statuizione sulla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado non è nemmeno affetta da motivazione apparente con riferimento alla fattispecie osservata. 10.4. Pur avendo la c orte d’appello ravvisato l’erroneit̀ dello scaglione individuato dal giudice di prime cure ai fini della relativa liquidazione, ha al riguardo posto in rilievo che avendo allaprima udienza il Condominio offerto banco iudicis il pagamento di una somma satisfattiva, non accettata tuttavia dall’attore, l’ulteriore attivit̀ del procedimento di primo grado si era resa necessaria solo a causa dell’ingiustificata mancata accettazione della medesima da parte dell’odierna ricorrente, risultando conseguentemente superflue, e come tali non ripetibili, le ulteriori spese del giudizio di primo grado. 11. Va al riguardo ulteriormente osservato che l’assunto della ricorrente secondo cui la corte di merito ha omesso di considerare che l’offerta a saldo e stralcio non accettata non includeva l’ammontare degli interessi, alla cui corresponsione non intendeva rinunciare, oltre a non essere stata formalmente inquadrata come vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod.proc.civ., risulta invero formulata in violazione del requisito a pena d’inammissibilit̀ prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente si limita a dedurre di avere preteso una somma maggiore, ammontante a circa € 4.705,01, e di avere insistito per la corresponsione degli interessi moratori anche nella memoria ex 183 6° comma cod.proc.civ., senza invero alcunché allegare a supporto di tale argomentazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019). 12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ex articolo 360 numero 3 cod. proc.civ. una violazione dell’art. 91 cpc, artt 24 e 11 Cost. in riferimento alle tariffe di legge nella liquidazione delle spese di lite (del primo grado), in quanto avrebbe dovuto essere riconosciuta ad [OSCURATO:SOCIETA] (nonostante l’offerta del Condominio fosse stata effettuata in prima udienza, prima ancora di formulare istanze) anche il rimborso del compenso per la “fase di trattazione”, ovvero per l’intero giudizio di primo grado, posto che la proposta rifiutata da [OSCURATO:SOCIETA] non conteneva gli interessi di mora maturati a favore della ricorrente. 12.1. Il motivo è inammissibile. 12.2. L’art. 91 cpc di cui la ricorrente assume la violazione prevede che il Giudice “Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.”. Il motivo, ancora incentrato sull’omessa considerazione della sussistenza di valide ragioni per continuare il giudizio e rifiutare l’offerta banco iudicis, implica un nuovo scrutinio della vicenda processuale osservata in concreto dalla Corte di merito, non ammissibile in questa sede di giudizio di legittimità per quanto sopra detto, e dunque non è idoneo a mettere in rilievo la violazione della norma processuale, correttamente applicata rispetto alla fattispecie osservata dal giudice di merito. 12.3. Il quarto motivo è inammissibile, dimostrandosi un “non motivo”, posto che con esso la ricorrente chiede al giudice di legittimità di liquidare le spese del giudizio di merito in caso di accoglimento del ricorso. 13. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per onorari, o ltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u