CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 32583/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9771-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2021 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - intimata - E [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato al ricorso successivo - non chè contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - avverso la sentenza n. 458/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/04/2015 R.G.N. 38/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 13.4.2015, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato parzialmente prescritto il credito iscritto a ruolo dall'INPS in danno di [OSCURATO:PERSONA] e relativo a contributi previdenziali non pagati, per i quali l'Istituto aveva ottenuto vari decreti ingiuntivi; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale fondato su un motivo, rispetto al quale l'INPS ha depositato delega in calce; che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso anch'esso contenente ricorso incidentale fondato su un motivo; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo del ricorso principale, l'INPS denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto la novità e inammissibilità della prospettazione secondo cui, non essendo stati tempestivamente opposti i decreti ingiuntivi con cui erano stati richiesti i contributi previdenziali successivamente iscritti a ruolo, il termine prescrizionale applicabile avrebbe dovuto essere quello decennale, ed altresì per aver ritenuto l'infondatezza di tale prospettazione per carenza di documentazione idonea a dimostrare il passaggio in giudicato dei decreti medesimi, ancorché sul punto il debitore ingiunto non avesse formulato contestazione alcuna;che, con il secondo motivo del ricorso principale, l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi 9-10, I. n. 335/1995, e 2953 c.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto che i contributi oggetto d'iscrizione a ruolo, siccome oggetto di altrettanti decreti ingiuntivi non tempestivamente opposti, fossero ormai assoggettati al termine di prescrizione decennale; che, con l'unico motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] si duole di violazione degli artt. 420, 421 e 437 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto la tardività e inammissibilità della prospettazione secondo cui l'unico credito non prescritto era già stato pagato a seguito di condono intervenuto nelle more del giudizio originato dalla sua opposizione al decreto ingiuntivo con cui l'INPS gliene aveva richiesto il pagamento, che proprio per ciò si era concluso con declaratoria di cessazione della materia del contendere; che, con l'unico motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce violazione degli artt. 26 e 60, d.P.R. n. 600/1973, e 145 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l'invalidità della notifica della cartella effettuata in data 8.7.2005 presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., sul presupposto che nella relata si era dato atto che l'impresa non vi era stata trovata e che la notifica dovesse essere ritentata ai sensi dell'art. 145 c.p.c., invece che effettuata nella forma della notifica ad irreperibili ex art. 140 c.p.c.; che i due motivi del ricorso principale dell'INPS possono essere trattati congiuntamente, stante l'intima connessione delle censure svolte, e sono infondati, essendosi chiarito che la conversione in decennale del termine prescrizionale per effetto del giudicato, ex art. 2953 c.c., non si verifica a seguito della mancata tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, bensì nel momento in cui il giudice, dopo aver controllato la notificazione del decreto, lo dichiara esecutivo ex art. 647 c.p.c., stante che l'effetto di cui all'art. 2953 c.c. si collega ad un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e tale qualità non può essere attribuita che al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., dal momento che solo per esso l'art. 656 c.p.c. prevede l'esperibilità dei mezzi straordinari d'impugnazione per la sentenza passata in giudicato (così Cass. n. 1774 del 2018 e succ. conf.); che parimenti infondato è il motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione del principio secondo cui debbono ritenersi precluse in appello quelle eccezioni che, essendo fondate su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, abbiano introdotto in sede di gravame un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione (così da ult. Cass. n. 2271 del 2021); che contrari argomenti non possono desumersi da Cass. n. 15043 del 2015, pure richiamata nel ricorso incidentale, atteso che l'esercizio dei poteri ufficiosi in tema di ammissione di prove indispensabili ex art. 437 c.p.c. opera pur sempre - come si legge nella motivazione - nell'ambito dei "fatti allegati", valendo a tal fine il limite temporale di cui all'art. 420 c.p.c. (così Cass. S.U. n. 761 del 2002 e innumerevoli succ. conf.), che è pacifico, nel caso di specie, non essere stato rispettato, risultando dalla stessa prospettazione del ricorso che la vicenda processuale e sostanziale relativa all'unico credito non ritenuto prescritto è stata approfondita solo a seguito della sentenza di primo grado (cfr. pag. 10 del controricorso con ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]); che con riguardo all'unico motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., va premesso che, per principio consolidato, la notificazione degli atti tributari a società priva di personalità giuridica dev'essere eseguita, ai sensi dell'art. 145, comma 2°, c.p.c. (per come riformato dall'art. 2, I. n. 263/2005), presso la sede della stessa (Cass. n. 9009 del 2017), solo nel caso in cui manchi l'indicazione del legale rappresentante potendo avvenire mediante ricorso alla procedura ex art. 60, d.P.R. n. 600/1973 (Cass. n. 2620 del 2000), dovendo all'uopo accertarsi se la persona fisica sche sia indicata nell'atto quale legale rappresentante . nel comune in cui l'ente ha il suo domicilio fiscale (Cass. nn. 3618 del 2006, 15856 del 2009); che, applicando i suesposti principi al caso di specie e ricordando che, nel caso di notifica da effettuarsi a società dichiarata fallita, la persona fisica che ne ha la rappresentanza va individuata nel curatore fallimentare (così Cass. n. 15856 del 2009, cit.), ferma restando la necessità di notificare l'atto anche al contribuente, legittimato ad opporsi nell'inerzia del curatore (Cass. n. 21074 del 2011), nessuna censura merita la sentenza impugnata, avendo fatto corretta applicazione del principio secondo cui alla procedura ex art. 60, d.P.R. n. 600/1973, può farsi ricorso solo quando non sia nota l'identità del legale rappresentante e/o questi non abbia domicilio presso il comune dove ha sede il domicilio fiscale dell'ente (così Cass. n. 1668 del 2013, puntualmente richiamata dalla sentenza impugnata); che contrari argomenti non possono desumersi da Cass. nn. 13016 del 2012 e 26502 del 2014, che hanno invece applicato il medesimo principio di diritto, sia pure in fattispecie in cui non era nota né conoscibile la persona fisica legale rappresentante della società intimata; che nemmeno può sostenersi che, al fine di escludere il ricorso alla procedura di cui all'art. 60, d.P.R. n. 600/1973, dall'atto da notificare dovrebbe potersi individuare non solo la persona fisica che sia legale rappresentante della società, ma anche la sua residenza (cfr. in tal senso il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., pag. 8), atteso che tali dati costituiscono piuttosto l'oggetto delle ricerche che debbono essere infruttuosamente esperite (e documentate) dal messo notificatore per accertare l'assoluta irreperibilità del destinatario (cfr. in tal senso Cass. n. 4657 del 2020); che i ricorsi, pertanto, vanno conclusivamente rigettati, compensandosi le spese del giudizio di legittimità in ragione della soccombenza reciproca; che, in considerazione del rigetto dei ricorsi, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta i ricorsi. Compensa le spese.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza ca