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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02702/2022

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quall Dne timsEp-7-0 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo b) dell'imputazione perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, rideterminato la pena al medesimo inflitta in anni tre e mesi troVE di reclusione; nonchè rideterminato la durata delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma I. fall. in anni quattro per [OSCURATO:PERSONA] e in anni due per Mancioli; confermando nel resto la decisione di primo grado.

In particolare, il Tribunale di Firenze aveva ritenuto : il [OSCURATO:PERSONA] responsabile, oltre che del reato di bancarotta semplice di cui al capo b) per il quale è intervenuta declaratoria di improcedibilità in appello, di due reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale con riferimento, rispettivamente, al fallimento di due società, Impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., entrambe riconducibili al [OSCURATO:PERSONA]; e il Mancioli colpevole di due reati di bancarotta patrimoniale per concorso nella distrazione di azienda contestata al [OSCURATO:PERSONA] in relazione al fallimento [OSCURATO:SOCIETA] e per dissipazione di un credito di euro 186.600,00 vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA] verso la PSP s.r.I..

2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorrono per cassazione gli imputati.

3. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]„

3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo a) dell'imputazione (artt. 216 c. 1, n. 1 e 219

I. fall., relativo al fallimento dlell' impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] per distrazione di somme di denaro per complessivi euro 1.145.083,50 tramite prelevamenti effettuati dal titolare ), per avere la Corte di Appello omesso di pronunciarsi sulle deduzioni prospettate con l'atto di gravame, con particolare riferimento alle conclusioni desumibili dalla consulenza tecnica svolta dal prof. [OSCURATO:PERSONA] inducenti alla riqualificazione della condotta contestata all'imputato in bancarotta semplice per spese, personali e per la famiglia, eccessive rispetto alla condizione economica.

Invero, il consulente ha ricostruito la destinazione delle somme che vanno a comporre l'importo di euro 1.145.083,50 oggetto di contestazione, giustificando documentalmente tutti gli importi impiegati, ad eccezione della somma di euro 267.913,98, sicchè del tutto irrilevante penalmente sarebbe da ritenersi la condotta contestata con riferimento ai predetti importi, mentre, per il residuo, si sarebbe potuto comunque riqualificare il reato originariamente contestato in bancarotta semplice per spese eccessive ( così per le spese derivanti dalla separazione dei coniugi e per gli esborsi per il mutuo fondiario ).

Premessa la esistenza della sussistenza di un gruppo di fatto tra la due altre società pure riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], e anch'esse fallite, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e l'impresa individuale Extra design, non si è attribuito il giusto rilievo al possesso da parte delle società [OSCURATO:SOCIETA] e PSP - cd. aziende operative - delle attestazioni Soa le quali condizionavano l'unica attività che l'impresa fallita svolgeva, vale a dire la partecipazione a gare pubbliche d'appalto indette per la manutenzione stradale da Anas; di qui l'utilità per la fallita - non adeguatamente considerata - di effettuare versamenti/finanziamenti in favore delle due società - che vengono indicati, per importi e anno, in ricorso, per circa 450.000 euro; peraltro l'illiquidità della impresa fallita all'epoca dei prelievi era solo temporanea, causata da ritardi di pagamenti da parte di Anas ed altri enti territoriali, tant'è che l'importo complessivo versato in favore delle società è definito utile di esercizio dal consulente di parte.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, prendendo le mosse dalle considerazioni svolte nel motivo precedente quanto al residuo al più imputabile a spese eccessive, il ricorrente deduce l'erronea applicazione degli artt. 216, cornma 1, n. 1 e 217, comma 1, n. 1

I. fall. per avere, la Corte di Appello, ritenuto non possibile la derubricazione dei fatti contestati nel reato di bancarotta semplice per la sussistenza del dolo, consistente nella consapevolezza di depauperare l'impresa, laddove l'elemento soggettivo per la configurazione della specifica condotta di reato prevista quale bancarotta semplice per spese personali e/o familiari eccessive può essere, indifferentemente, sia doloso che colposo.

3.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo d) dell'imputazione, in concorso con Mancioli (artt. 81 e 110 cod. pen., 223, 216 comma 1, n. 1 e 219

I. fall. ) con riferimento alla condotta distrattiva concernente la cessione a prezzo vile del ramo d'azienda facente capo alla fallita [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di C.S.A. s.r.I., amministrata dall'imputato, per avere, la Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, omesso di considerare le censure prospettate con l'atto di appello.

Trattasi, sinteticamente, della mancanza di qualsivoglia stima sul valore del cespite, dell'inconferenza del dato valutativo espresso dall'Agenzia delle entrate, dell'illogicità relativa alla sola valorizzazione del fatturato in carenza di qualsivoglia considerazione dei costi, della rilevanza delle deposizioni testimoniali dei curatori fallimentari in ordine all'accumulo di perdite quale possibile conseguenza del mantenimento del ramo di azienda, della antieconomicità del mantenimento del ramo di azienda stimandosi la perdita in euro 240 mila come analiticamente indicata dal c.t.p., del successivo pagamento da parte di C.S.A. di un debito per [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 60.444,96, di cui pure avrebbe dovuto tenersi conto ai fini della valutazione in argomento

3.4. Con il quarto ed ultimo motivo deduce la difformità tra il dispositivo e la motivazione in relazione al capo della pronuncia concernente il trattamento sanzionatorio laddove la Corte di Appello, rilevata la prescrizione del reato di cui al capo b), ha rideterminato la pena in anni tre e mesi nove di reclusione anziché in anni tre e mesi sei di reclusione, avendo la stessa indicato che l'aumento operato dal primo giudice in continuazione rispetto al reato di cui al capo a) della rubrica ritenuto da questi più grave, era stato di mesi sei di reclusione a fronte di una pena complessivamente inflitta di anni quattro di reclusione.

4. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo d) dell'imputazione (artt. 81 e 110 cod. pen., 223, 216 comma 1, n. 1 e 219

I. fall.) con riferimento alla condotta distrattiva concernente la cessione a prezzo vile del ramo d'azienda facente capo alla fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui il Mancioli era stato prima amministratore e poi liquidatore, in favore di C.S.A. s.r.I., laddove la Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, ha omesso di considerare le censure prospettate con l'atto di appello.

Trattasi di doglianze in parte corrispondenti a quelle di cui si è già dato conto supra nel riportare il terzo motivo di ricorso prospettato nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

In più il Mancìoli lamenta che si sia, in buona sostanza, accreditata l'ipotesi già espressa dal tribunale secondo la quale il predetto pur potendo essere soggetto alle direttive del [OSCURATO:PERSONA], avente un unico programma imprenditoriale, non era però un mero prestanome, mentre invece il Mancioli era una mera testa di legno.

4.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo e) dell'imputazione (artt. 223, 216 comma 1, n.1

I. fall.) con riferimento all'azzeramento del credito di euro 186.000,00 vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], anch'essa fallita laddove la Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, limitandosi a ritenere che l'azzeramento del credito non poteva portare alcun vantaggio alla società, ha omesso di considerare le censure prospettate con l'atto di appello con riferimento sia al difetto di alcuna effettiva autonomia decisionale in capo al ricorrente - esautorato in tutto dall'amministratore di fatto - che alla carenza dell'elemento soggettivo doloso, rinvenuto unicamente dalla sentenza di primo grado nella qualifica di ragioniere del ricorrente, da ciò desumendosi la consapevolezza dell'iniziativa ingiustificatamente depauperatoria.

Si rilevava, inoltre, che i denari rivendicati dalla fallita nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. non fossero in alcun modo recuperabili, essendo tale società fallita con sentenza di poco successiva a quella di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., pertanto, non in grado di onorare alcun debito.[OSCURATO:PERSONA] E' fondato unicamente il ricorso del Mancioli limitatamente al capo e) dell'imputazione, emergendo già alla stregua della stessa sentenza impugnata la insussistenza del fatto come contestato; nel resto esso è infondato, come infondato è il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

Va nondimeno rilevato l'errore materiale presente nel dispositivo della sentenza impugnata relativamente alla pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], indicata in anni tre e mesi nove di reclusione, laddove i secondo il corretto calcolo riportato in motivazione essa è stata rideterminata nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione. 1.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il primo e il secondo motivo che ruotano intorno alla distrazione di somme di denaro dell'impresa individuale '[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]' per complessivi euro 1.145.083 sono infondati, presentando al contempo tratti di vera e propria inammissibilità.

Essi non considerano, innanzitutto, che la distrazione intervenuta mediante prelievi ingiustificati, secondo l'impostazione accusatoria, rilevabile dall'imputazione e recepita dalle pronunce di merito, è stata mascherata attraverso artifici contabili, segnatamente rendendo poi inesigibili i crediti derivanti dai prelevamenti effettuati a titolo personale dal [OSCURATO:PERSONA], dal 2002 al 2008, per un importo complessivo di euro 1.145.083,50, che, imputati dal 2002 al 2006 per euro 933.381,85, e dal 2007 al 2008 per euro 211.701,65, al conto denominato' crediti verso il titolare', in sede di chiusura rispettivamente dell'esercizio 2006 e 2008, venivano azzerati, effettuando il giroconto dei rispettivi saldi, pari all'importo di euro 933.381,85 al 31.12.2006 e all'importo di euro 211.701,65 al 31.12.2008, al conto denominato 'Guardrail', posta costituente una componente negativa di reddito ovvero un costo di produzione; con siffatto artificio contabile si erano in buona sostanza resi inesigibili i crediti derivanti dai prelevamenti effettuati a titolo personale dal [OSCURATO:PERSONA], risultando essi portati a costi.

Più in generale va osservato che le conformi pronunce di merito hanno delineato il contesto comportamentale complessivo in cui si inseriscono tutti i prelevamenti in argomento, teso a svuotare l'impresa individuale, e poi la stessa società [OSCURATO:SOCIETA], presunta destinataria di una parte di quei versamenti, in favore di altra società sempre riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], indicativo del programma delittuoso alla stregua del quale agì il [OSCURATO:PERSONA] - più che dell'esistenza di un gruppo di società inteso in senso tecnico - e in ocini caso della sussistenza del dolo distrattivo relativamente ai detti prelievi in capo al predetto; e ciò hanno, nella sostanza, i giudici, affermato non senza precisare - così in particolare quelli di primo grado - che in realtà lo stesso [OSCURATO:PERSONA] - che non aveva fornito al riguardo alcuna giustificazione al curatore - , in sede di esame dibattimentale, per giustificare tali prelievi, aveva definito il 'conto crediti verso titolare' come la 'pattumiera' della ditta individuale, su cui confluivano tutte le partite che " non era possibile registrare in altro modo ", essendo su di esso transitati sia i finanziamenti alle altre due società a lui riconducibili ( [OSCURATO:SOCIETA] e PSP ) sia quanto a lui necessario per il suo sostentamento ( non essendo previsto alcun tipo di compenso per la sua attività di amministratore ), con ciò delineando una impropria commistione tra l'impresa individuale e le due società citate priva di alcuna effettiva giustificazione, ammettendo tra l'altro che " i soldi andavano dove c'era bisogno " ( sicchè con le somme rispettivamente di euro 180.000 ed euro 230.000 aveva conferito titoli obbligazionari come finanziamento soci in favore delle società [OSCURATO:SOCIETA] e PSP ).

Né ad una diversa valutazione potrebbe condurre l'impostazione del consulente di parte, recepita dalla difesa, che nel tentare di dare una parvenza giuridica a quanto affermato dall'imputato riconduce il modo di operare di questi all'esistenza di un gruppo imprenditoriale-societario che avrebbe giustificato, in favore delle società infragruppo, la destinazione di denaro dell' impresa fallita; questa sarebbe stata infatti compensata perché si sarebbe giovata degli appalti per la manutenzione Anas grazie alle attestazioni SOA in possesso delle società beneficiarie degli asseriti finanziamenti.

Una siffatta impostazione non considera che nelle conformi pronunce di merito si è già innanzitutto spiegato come non si possa parlare 4427:dastErt~- di gruppo di società trattandosi appunto, nel caso dì specie, di impresa individuale, e che, in ogni caso, pure a volersi ritenere l'esistenza di un nucleo di imprese, societarie e non, collegate tra loro - laddove si tratta di impresa e società aventi come comune denominatore il medesimo dominus [OSCURATO:PERSONA] - non si possa comunque ragionare in termini di vantaggi compensativi per giustificare la destinazione di una parte dei prelevamenti dalle casse dell'impresa individuale in favore delle società, dal momento che è pacifico secondo la giurisprudenza di questa Corte che la dimostrazione di tali vantaggi compensativi - qui genericamente individuati nella circostanza suindicata - implica l'indicazione del saldo positivo finale dell'operazione ( cfr. per tutte, Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545 - 01 ).

In definitiva, l'operazione contabile sopra descritta - come si sottolinea nella pronuncia di primo grado - finisce col suggellare la natura distrattiva dei prelevamenti, che l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] ha inteso giustificare nei termini suindicati, giustamente non ritenuti esaustivi dai giudici di merito, neppure a seguito degli argomenti svolti a sostegno dal consulente di parte (protesi ad accreditare la tesi dell'esistenza del gruppo di imprese e di vantaggi compensativi, e comunque di utili, soprattutto nel 2002, al momento dei prelievi che secondo la compiuta ricostruzione dei giudici di merito non è invece sostenibile né ha trovato riscontro in atti ).

In particolare, nella sentenza di primo grado, sulla base dei dati contabili analizzati dal curatore e dalla guardia di finanza, si mette in evidenza come già a partire dal 2000 si fossero create gravi inadempienze che - di là delle ragioni che le avevano determinate - venivano fronteggiate col mancato assolvimento dei pagamenti dell'Iva e delle altre imposte - con un accumulo dal 2000 al 2008 di un debito verso l'Erario di euro 694.153,00, che con gli interessi e le sanzioni erano giunti ad euro 1.593.028,00 ( fino a giungere all'accertamento di un passivo fallimentare per euro 1.935.000, di cui euro 1.500.000 per i debiti vero Equitalia, a fronte di attivo pressochè inesistente ).

Indi, si conclude nella pronuncia impugnata che, pure a voler ritenere provata la destinazione di una parte delle somme prelevate alle due società - circostanza che secondo i giudici di appello non sarebbe neppure sicura -, l'unico dato certo in una siffatta ipotesi sarebbe in ogni caso costituito dal fatto che le società beneficiarie del denaro ricevettero indubbio vantaggio dai versamenti dell'impresa individuale mentre questa si privò di risorse con conseguente aggravio della crisi di liquidità in cui versava. 1.2.Quanto alle spese eccessive, a cui si cerca di ricondurre gli altri esborsi nell'ottica della riqualificazione della bancarotta fraudolenta distrattiva in bancarotta semplice, i giudici di merito hanno evidenziato come fosse inverosimile che somme così ingenti, prelevate negli anni, fossero servite per pagare gli alimenti all'ex coniuge; essi in particolare osservano come in realtà i prelievi per spese personali e familiari ( per complessivi 520.000 euro ) siano comunque esorbitanti rispetto ai profitti e ceme l'adempimento di obblighi civilistici non giustifichi i mezzi - la bancarotta per distrazione - ; e ciò soprattutto perché l' importo ricondotto a tale adempimento, anche se spalmato in sei, sette anni, risulta comunque veramente enorme se correlato al fatto che è davvero poco credibile che il [OSCURATO:PERSONA], titolare di imprese fallite, o fallimentari, non sia riuscito - o non si sia attivato - ad ottenere la riduzione degli assegni familiari tramite gli opportuni ricorsi al giudice civile.

Attraverso tali argomenti la corte di appello lascia chiaramente intendere, in maniera logica e congrua, che nel caso in esame, pure a voler ammettere che i prelievi furono eseguiti per far fronte a spese, non si trattò di mere spese eccessive, ovvero di spese soltanto sproporzionate rispetto alle condizioni economiche dell'imprenditore - di cui all'art. 217, comma 1, n. 1, I.f. - quanto piuttosto di spese non necessarie che si tradussero in vera e propria dissipazione in quanto esse ben avrebbero potuto - e dovuto - essere ridotte mediante revisione delle statuizioni civilistiche.

Ed invero, come ha già avuto modo di osservare questa Corte ivalgono ad integrare la detta fattispecie criminosa di cui all'art. 217 I.f. soltanto «quelle spese personali o per la famiglia che, pur essendo razionali e più o meno connesse alla vita dell'azienda risultano sproporzionate alla capacità economica dell'imprenditore » ( Sez. 5, n. 51242 del 30/10/2019, Rv. 278388 - 01, Sez. 5, n. 894 del 22/06/1971, Bruno, Rv. 119090 ), connessione funzionale, questa, in relazione alla quale nulla di decisivo è stato peraltro all'epoca allegato dal ricorrente, che non ha fornito prova di essa neppure nel giudizio di merito; laddove non possono ritenersi spese per la famiglia gli esborsi eccessivi, e non più giustificati dalle condizioni economiche dell'imprenditore obbligato, effettuati in favore del coniuge separato.

Ciò si argomenta nelle pronunce di merito non senza evidenziare che in realtà nel caso di specie si dubita della stessa effettiva destinazione aalle esigenze della famiglia di tutte le somme che si assumono a tal fine prelevate.

Sulla base di tali plurimi elementi convergenti, concludono i giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, che con riferimento a tutti i prelievi oggetto di contestazione deve ravvisarsi il 'dolo depauperativo', ravvisabile in re ipsa con riferimento ai presunti finanziamenti in favore delle due società suindicate, e comunque percepibile anche in relazione agli altri prelievi per asserite spese personali e familiari, essendo evidente che essi, per entità degli importi e asserite destinazioni, fossero privi di sinallagma rispondente all'interesse concreto dell'impresa, che divergessero cioè da tale fine e che potessero incidere negativamente sulle ragioni creditorie.

1.3. A fronte di una siffatta complessiva, complessa, ricostruzione, che in definitiva evidenzia come i prelievi, per la loro elevata consistenza, non potessero in ogni caso per la gran parte di essi ritenersi giustificati, il secondo motivo articolato in ricorso si appalesa del tutto generico, limitandosi esso a contestare il fatto che si sia desunta la prova della distrazione dal dolo laddove il dolo, la consapevolezza, può esserci anche in caso di bancarotta semplice, senza tener conto che i giudici di merito attraverso la compiuta disamina svolta hanno inteso, piuttosto, affermare la natura distrattiva dei prelievi e la corrispondente componente cognitivo-volitiva in capo al disponente.

2. Il terzo motivo, che si articola su argomenti in parte comuni a quelli dedotti nell'interesse del Mancioli e verte sulla cessione, a prezzo vile, del ramo di azienda della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata dal [OSCURATO:PERSONA], in favore di C.S.A. s.r.I., è privo di pregio perché, nel dolersi della mancata considerazione da parte della corte territoriale delle censure prospettate al riguardo con l'atto di appello, non considera che quanto si deduce ha invece già ricevuto risposte esaurienti nella complessiva ricostruzione contenuta nelle pronunce di merito.

La Corte di appello ha invero osservato al riguardo, innanzitutto, che la cessione è avvenuta in favore di società, la C.S.A., costituita ad hoc pochi giorni prima dell'atto di cessione e riconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA], segno evidente che la finalità era proprio quella di trasferire la parte buona dell'impresa ad un soggetto giuridico nuovo, che avrebbe continuato l'attività del [OSCURATO:PERSONA], lasciando morire la [OSCURATO:SOCIETA], ormai destinata al fallimento ( che veniva dichiarato, infatti, circa un anno e mezzo dopo la cessione ); ha evidenziato altresì la corte territoriale che la valutazione dell'agenzia delle entrate, per complessivi euro 395.000, non era stata contrastata o smentita e che erano stati ricavati euro 20.000 solo vendendo due automezzi che facevano parte dell'azienda oggetto di cessione ( ceduta a soli euro 59.550, da pagare in gran parte in rate mensili, di cui euro 10.000 non versati ).

In ogni caso, concludendo sul punto, è solo il caso di aggiungere che la eventuale esistenza di perdite e il profilo di un eventuale interesse/vantaggio a cedere l'attività non escludono la irrisorietà del prezzo che rimane dato incontestato nella ricostruzione delle sentenze di primo e secondo grado, avendo in particolare quella del primo giudice, altresì, ben messo in rilievo nel sottolineare l'incongruità del prezzo di cessione come la cessionaria C.S.A. avesse conseguito nel 2008, ossia nell'anno successivo alla cessione, ricavi per circa cinque milioni di euro ( dei quali, come si precisa nello stesso ricorso del Mancioli, euro 1.680.305,77 conseguiti in virtù dei contratti di appalto ceduti dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla CSA ); è evidente che il riferimento ai ricavi, e non al fatturato come assume il ricorrente, lascia intendere che l'importo fosse da ritenere già al netto dei costi, sicchè a fronte di un siffatto valore rimangono evidentemente non dirimenti gli ulteriori aspetti segnalati dalla difesa.

Né potrebbe assumere rilievo disarticolante la circostanza che per la speculare operazione di cessione di azienda posta in essere dalla PSP - che aveva a sua volta acquistato l'azienda dall'impresa individuale del [OSCURATO:PERSONA] - in favore sempre della CSA sia intervenuta pronuncia assolutoria, avendo il tribunale indicato le specifiche ragioni per le quali rispetto a tale vicenda, a differenza di quella di [OSCURATO:SOCIETA], non potesse ritenersi raggiunta la prova della non congruità del prezzo ( e ciò di là delle analogie pur esistenti tra le due operazioni )

3. Il quarto ed ultimo motivo è fondato.

Ed invero, effettivamente la Corte di Appello, rilevata la prescrizione del reato di cui al capo b), ha correttamente rideterminato, in motivazione, la pena in anni tre e mesi sei di reclusione sul presupposto che, appunto, l'aumento operato dal primo giudice per tale reato in continuazione con quello di cui al capo A ) ritenuto da questi più grave, era stato di mesi sei di reclusione a fronte di una pena complessivamente inflitta di anni quattro di reclusione, ma ha poi in dispositivo indicato la 7 " pena in anni tre e mesnove di reclusione verosimilmente per mero errore materiale; sicchè va emendato l' errorévfprelente nel dispositivo della sentenza impugnata. 4.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Il primo motivo) nella parte in cui contesta la irrisorietà del prezzo di cessione, è infondato al pari di quello articolato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], fondandosi esso su argomenti pressoché identici, sicchè si rimanda a quanto già osservato al riguardo nell'affrontare l'esame del ricorso del [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla asserita qualifica di mero amministratore formale del Mancioli è il caso di evidenziare che i giudici di merito hanno fatto piuttosto leva sul fatto che egli già amministratore della società Sucurvie e poi liquidatore della stessa non era equiparabile a una mera testa di legno essendosi da tempo occupato della società sia pure sotto la direzione del [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Fondato è invece il secondo motivo afferente l'azzeramento, senza giustificazione, del credito di 186.000 euro vantato da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di PSP s.r.1.. ' A ben vedere si pbtz distrazione - già alla stregua dello stessa imputazione - il fatto che due giorni prima della messa in liquidazione della società il credito fu imputato a conto" sopravvenienze passive ordinarie ", laddove una siffatta imputazione contabile non è di per sé sufficiente ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, esaurendosi essa in un' operazione contabile priva di risvolti sotto il profilo della esistenza del credito che sebbene azzerato contabilmente, continuaad esistere come obbligazione civilistica fino a quando non interviene un atto formale di remissione del debito o di rinunzia ad esercitare i diritti sottostanti al credito.

E' vero, infatti, che il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 216

I. fall., può derivare anche dalla diminuzione di entità immateriali, fra cui rientrano ett~ le ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell'attivo del compendio patrimoniale ( Sez. 5, Sentenza n. 57153 del 15/11/2018, Rv. 275232 - 01 ), ma è pur vero che ciò che rileva è che sia configurabile un atto dispositivo potenzialmente depauperativo, laddove rispetto al caso di specie non si può ritenere intervenuto un siffatto atto.

Ed invero, come ha già avuto modo di affermare, in maniera condivisibile, questa Corte nella pronuncia Sez. 5, n. 11752 del 11/02/2020, Rv. 278930, non integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la condotta dell'amministratore di una società fallita che storni dall'attivo poste contabili relative a crediti vantati e le trasferisca nel conto "sopravvenienze passive" in quanto tale attività, in assenza di un formale atto di remissione del debito o di rinunzia ad esercitare i diritti sottostanti al credito, non si traduce in atto di disposizione patrimoniale, reale o simulato, da cui consegua la diminuzione, effettiva o apparente, della garanzia patrimoniale della fallita, rimanendo i crediti in questione parte integrante del patrimonio.

Ne discende che, poichè nel caso di specie si è di fronte unicamente all'imputazione dell'importo del credito al conto " sopravvenienze passive ordinarie ", ossia all'azzeramento contabile del credito - sicchè la dissipazione si indentificherebbe, secondo la stessa contestazione, in una siffatta operazione contabile, non essendosi peraltro nel capo di accusa ipotizzato che attraverso tale operazione si sia inteso celare un prelievo ingiustificato di somme di denaro - , e non è quindi configurabile un atto depauperativo del patrimonio societario ( non risultando intaccato da una siffatta operazione il diritto di credito vantato verso il terzo ), la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua perché il fatto di cui al capo E) non sussiste.

L'operazione si è in altri termini esaurita nella sola annotazione contabile indicata con la conseguenza che - per fare un esempio concreto calzante rispetto al caso di specie - essa non avrebbe precluso al curatore del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] di insinuarsi if{'passivo di PSP essendo il credito ancora in essere nel patrimonio societario ( di là del suo concreto soddisfacimento ) .

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], fatta salva la correzione, ai sensi dell'art. 620 lett.

L codice di rito, dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata laddove si indica in anni tre e mesi nove di reclusione la pena, rideterminata per il [OSCURATO:PERSONA], in luogo di quella corretta di anni tre e mesi sei di reclusione.

Consegue, nei confronti del Mancioli, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo E) dell'imputazione perché il fatto non sussiste, nonchè, ricorrendo giusti motivi, la compensazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado; nel resto il ricorso del Mancioli va invece rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al Mancioli in relazione all'imputazione di cui al capo E) perché il fatto non sussiste.

Rigetta nel resto il ricorso del Mancioli e compensa le spese sostenute nel grado dalla parte civile.

Rigetta, altresì, il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e, letto l'art. 620, lettera L), cod. proc. pen., dispone la correzione dell'errore material

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
quall Dne timsEp-7-0 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo b) dell'imputazione perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, rideterminato la pena al medesimo inflitta in anni tre e mesi troVE di reclusione; nonchè rideterminato la durata delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma I. fall. in anni quattro per [OSCURATO:PERSONA] e in anni due per Mancioli; confermando nel resto la decisione di primo grado. In particolare, il Tribunale di Firenze aveva ritenuto : il [OSCURATO:PERSONA] responsabile, oltre che del reato di bancarotta semplice di cui al capo b) per il quale è intervenuta declaratoria di improcedibilità in appello, di due reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale con riferimento, rispettivamente, al fallimento di due società, Impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., entrambe riconducibili al [OSCURATO:PERSONA]; e il Mancioli colpevole di due reati di bancarotta patrimoniale per concorso nella distrazione di azienda contestata al [OSCURATO:PERSONA] in relazione al fallimento [OSCURATO:SOCIETA] e per dissipazione di un credito di euro 186.600,00 vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA] verso la PSP s.r.I.. 2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorrono per cassazione gli imputati. 3. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]„ 3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo a) dell'imputazione (artt. 216 c. 1, n. 1 e 219 I. fall., relativo al fallimento dlell' impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] per distrazione di somme di denaro per complessivi euro 1.145.083,50 tramite prelevamenti effettuati dal titolare ), per avere la Corte di Appello omesso di pronunciarsi sulle deduzioni prospettate con l'atto di gravame, con particolare riferimento alle conclusioni desumibili dalla consulenza tecnica svolta dal prof. [OSCURATO:PERSONA] inducenti alla riqualificazione della condotta contestata all'imputato in bancarotta semplice per spese, personali e per la famiglia, eccessive rispetto alla condizione economica. Invero, il consulente ha ricostruito la destinazione delle somme che vanno a comporre l'importo di euro 1.145.083,50 oggetto di contestazione, giustificando documentalmente tutti gli importi impiegati, ad eccezione della somma di euro 267.913,98, sicchè del tutto irrilevante penalmente sarebbe da ritenersi la condotta contestata con riferimento ai predetti importi, mentre, per il residuo, si sarebbe potuto comunque riqualificare il reato originariamente contestato in bancarotta semplice per spese eccessive ( così per le spese derivanti dalla separazione dei coniugi e per gli esborsi per il mutuo fondiario ). Premessa la esistenza della sussistenza di un gruppo di fatto tra la due altre società pure riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], e anch'esse fallite, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e l'impresa individuale Extra design, non si è attribuito il giusto rilievo al possesso da parte delle società [OSCURATO:SOCIETA] e PSP - cd. aziende operative - delle attestazioni Soa le quali condizionavano l'unica attività che l'impresa fallita svolgeva, vale a dire la partecipazione a gare pubbliche d'appalto indette per la manutenzione stradale da Anas; di qui l'utilità per la fallita - non adeguatamente considerata - di effettuare versamenti/finanziamenti in favore delle due società - che vengono indicati, per importi e anno, in ricorso, per circa 450.000 euro; peraltro l'illiquidità della impresa fallita all'epoca dei prelievi era solo temporanea, causata da ritardi di pagamenti da parte di Anas ed altri enti territoriali, tant'è che l'importo complessivo versato in favore delle società è definito utile di esercizio dal consulente di parte. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, prendendo le mosse dalle considerazioni svolte nel motivo precedente quanto al residuo al più imputabile a spese eccessive, il ricorrente deduce l'erronea applicazione degli artt. 216, cornma 1, n. 1 e 217, comma 1, n. 1 I. fall. per avere, la Corte di Appello, ritenuto non possibile la derubricazione dei fatti contestati nel reato di bancarotta semplice per la sussistenza del dolo, consistente nella consapevolezza di depauperare l'impresa, laddove l'elemento soggettivo per la configurazione della specifica condotta di reato prevista quale bancarotta semplice per spese personali e/o familiari eccessive può essere, indifferentemente, sia doloso che colposo. 3.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo d) dell'imputazione, in concorso con Mancioli (artt. 81 e 110 cod. pen., 223, 216 comma 1, n. 1 e 219 I. fall. ) con riferimento alla condotta distrattiva concernente la cessione a prezzo vile del ramo d'azienda facente capo alla fallita [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di C.S.A. s.r.I., amministrata dall'imputato, per avere, la Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, omesso di considerare le censure prospettate con l'atto di appello. Trattasi, sinteticamente, della mancanza di qualsivoglia stima sul valore del cespite, dell'inconferenza del dato valutativo espresso dall'Agenzia delle entrate, dell'illogicità relativa alla sola valorizzazione del fatturato in carenza di qualsivoglia considerazione dei costi, della rilevanza delle deposizioni testimoniali dei curatori fallimentari in ordine all'accumulo di perdite quale possibile conseguenza del mantenimento del ramo di azienda, della antieconomicità del mantenimento del ramo di azienda stimandosi la perdita in euro 240 mila come analiticamente indicata dal c.t.p., del successivo pagamento da parte di C.S.A. di un debito per [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 60.444,96, di cui pure avrebbe dovuto tenersi conto ai fini della valutazione in argomento 3.4. Con il quarto ed ultimo motivo deduce la difformità tra il dispositivo e la motivazione in relazione al capo della pronuncia concernente il trattamento sanzionatorio laddove la Corte di Appello, rilevata la prescrizione del reato di cui al capo b), ha rideterminato la pena in anni tre e mesi nove di reclusione anziché in anni tre e mesi sei di reclusione, avendo la stessa indicato che l'aumento operato dal primo giudice in continuazione rispetto al reato di cui al capo a) della rubrica ritenuto da questi più grave, era stato di mesi sei di reclusione a fronte di una pena complessivamente inflitta di anni quattro di reclusione. 4. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo d) dell'imputazione (artt. 81 e 110 cod. pen., 223, 216 comma 1, n. 1 e 219 I. fall.) con riferimento alla condotta distrattiva concernente la cessione a prezzo vile del ramo d'azienda facente capo alla fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui il Mancioli era stato prima amministratore e poi liquidatore, in favore di C.S.A. s.r.I., laddove la Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, ha omesso di considerare le censure prospettate con l'atto di appello. Trattasi di doglianze in parte corrispondenti a quelle di cui si è già dato conto supra nel riportare il terzo motivo di ricorso prospettato nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. In più il Mancìoli lamenta che si sia, in buona sostanza, accreditata l'ipotesi già espressa dal tribunale secondo la quale il predetto pur potendo essere soggetto alle direttive del [OSCURATO:PERSONA], avente un unico programma imprenditoriale, non era però un mero prestanome, mentre invece il Mancioli era una mera testa di legno. 4.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo e) dell'imputazione (artt. 223, 216 comma 1, n.1 I. fall.) con riferimento all'azzeramento del credito di euro 186.000,00 vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], anch'essa fallita laddove la Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, limitandosi a ritenere che l'azzeramento del credito non poteva portare alcun vantaggio alla società, ha omesso di considerare le censure prospettate con l'atto di appello con riferimento sia al difetto di alcuna effettiva autonomia decisionale in capo al ricorrente - esautorato in tutto dall'amministratore di fatto - che alla carenza dell'elemento soggettivo doloso, rinvenuto unicamente dalla sentenza di primo grado nella qualifica di ragioniere del ricorrente, da ciò desumendosi la consapevolezza dell'iniziativa ingiustificatamente depauperatoria. Si rilevava, inoltre, che i denari rivendicati dalla fallita nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. non fossero in alcun modo recuperabili, essendo tale società fallita con sentenza di poco successiva a quella di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., pertanto, non in grado di onorare alcun debito.[OSCURATO:PERSONA] E' fondato unicamente il ricorso del Mancioli limitatamente al capo e) dell'imputazione, emergendo già alla stregua della stessa sentenza impugnata la insussistenza del fatto come contestato; nel resto esso è infondato, come infondato è il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Va nondimeno rilevato l'errore materiale presente nel dispositivo della sentenza impugnata relativamente alla pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], indicata in anni tre e mesi nove di reclusione, laddove i secondo il corretto calcolo riportato in motivazione essa è stata rideterminata nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione. 1.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo e il secondo motivo che ruotano intorno alla distrazione di somme di denaro dell'impresa individuale '[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]' per complessivi euro 1.145.083 sono infondati, presentando al contempo tratti di vera e propria inammissibilità. Essi non considerano, innanzitutto, che la distrazione intervenuta mediante prelievi ingiustificati, secondo l'impostazione accusatoria, rilevabile dall'imputazione e recepita dalle pronunce di merito, è stata mascherata attraverso artifici contabili, segnatamente rendendo poi inesigibili i crediti derivanti dai prelevamenti effettuati a titolo personale dal [OSCURATO:PERSONA], dal 2002 al 2008, per un importo complessivo di euro 1.145.083,50, che, imputati dal 2002 al 2006 per euro 933.381,85, e dal 2007 al 2008 per euro 211.701,65, al conto denominato' crediti verso il titolare', in sede di chiusura rispettivamente dell'esercizio 2006 e 2008, venivano azzerati, effettuando il giroconto dei rispettivi saldi, pari all'importo di euro 933.381,85 al 31.12.2006 e all'importo di euro 211.701,65 al 31.12.2008, al conto denominato 'Guardrail', posta costituente una componente negativa di reddito ovvero un costo di produzione; con siffatto artificio contabile si erano in buona sostanza resi inesigibili i crediti derivanti dai prelevamenti effettuati a titolo personale dal [OSCURATO:PERSONA], risultando essi portati a costi. Più in generale va osservato che le conformi pronunce di merito hanno delineato il contesto comportamentale complessivo in cui si inseriscono tutti i prelevamenti in argomento, teso a svuotare l'impresa individuale, e poi la stessa società [OSCURATO:SOCIETA], presunta destinataria di una parte di quei versamenti, in favore di altra società sempre riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], indicativo del programma delittuoso alla stregua del quale agì il [OSCURATO:PERSONA] - più che dell'esistenza di un gruppo di società inteso in senso tecnico - e in ocini caso della sussistenza del dolo distrattivo relativamente ai detti prelievi in capo al predetto; e ciò hanno, nella sostanza, i giudici, affermato non senza precisare - così in particolare quelli di primo grado - che in realtà lo stesso [OSCURATO:PERSONA] - che non aveva fornito al riguardo alcuna giustificazione al curatore - , in sede di esame dibattimentale, per giustificare tali prelievi, aveva definito il 'conto crediti verso titolare' come la 'pattumiera' della ditta individuale, su cui confluivano tutte le partite che " non era possibile registrare in altro modo ", essendo su di esso transitati sia i finanziamenti alle altre due società a lui riconducibili ( [OSCURATO:SOCIETA] e PSP ) sia quanto a lui necessario per il suo sostentamento ( non essendo previsto alcun tipo di compenso per la sua attività di amministratore ), con ciò delineando una impropria commistione tra l'impresa individuale e le due società citate priva di alcuna effettiva giustificazione, ammettendo tra l'altro che " i soldi andavano dove c'era bisogno " ( sicchè con le somme rispettivamente di euro 180.000 ed euro 230.000 aveva conferito titoli obbligazionari come finanziamento soci in favore delle società [OSCURATO:SOCIETA] e PSP ). Né ad una diversa valutazione potrebbe condurre l'impostazione del consulente di parte, recepita dalla difesa, che nel tentare di dare una parvenza giuridica a quanto affermato dall'imputato riconduce il modo di operare di questi all'esistenza di un gruppo imprenditoriale-societario che avrebbe giustificato, in favore delle società infragruppo, la destinazione di denaro dell' impresa fallita; questa sarebbe stata infatti compensata perché si sarebbe giovata degli appalti per la manutenzione Anas grazie alle attestazioni SOA in possesso delle società beneficiarie degli asseriti finanziamenti. Una siffatta impostazione non considera che nelle conformi pronunce di merito si è già innanzitutto spiegato come non si possa parlare 4427:dastErt~- di gruppo di società trattandosi appunto, nel caso dì specie, di impresa individuale, e che, in ogni caso, pure a volersi ritenere l'esistenza di un nucleo di imprese, societarie e non, collegate tra loro - laddove si tratta di impresa e società aventi come comune denominatore il medesimo dominus [OSCURATO:PERSONA] - non si possa comunque ragionare in termini di vantaggi compensativi per giustificare la destinazione di una parte dei prelevamenti dalle casse dell'impresa individuale in favore delle società, dal momento che è pacifico secondo la giurisprudenza di questa Corte che la dimostrazione di tali vantaggi compensativi - qui genericamente individuati nella circostanza suindicata - implica l'indicazione del saldo positivo finale dell'operazione ( cfr. per tutte, Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545 - 01 ). In definitiva, l'operazione contabile sopra descritta - come si sottolinea nella pronuncia di primo grado - finisce col suggellare la natura distrattiva dei prelevamenti, che l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] ha inteso giustificare nei termini suindicati, giustamente non ritenuti esaustivi dai giudici di merito, neppure a seguito degli argomenti svolti a sostegno dal consulente di parte (protesi ad accreditare la tesi dell'esistenza del gruppo di imprese e di vantaggi compensativi, e comunque di utili, soprattutto nel 2002, al momento dei prelievi che secondo la compiuta ricostruzione dei giudici di merito non è invece sostenibile né ha trovato riscontro in atti ). In particolare, nella sentenza di primo grado, sulla base dei dati contabili analizzati dal curatore e dalla guardia di finanza, si mette in evidenza come già a partire dal 2000 si fossero create gravi inadempienze che - di là delle ragioni che le avevano determinate - venivano fronteggiate col mancato assolvimento dei pagamenti dell'Iva e delle altre imposte - con un accumulo dal 2000 al 2008 di un debito verso l'Erario di euro 694.153,00, che con gli interessi e le sanzioni erano giunti ad euro 1.593.028,00 ( fino a giungere all'accertamento di un passivo fallimentare per euro 1.935.000, di cui euro 1.500.000 per i debiti vero Equitalia, a fronte di attivo pressochè inesistente ). Indi, si conclude nella pronuncia impugnata che, pure a voler ritenere provata la destinazione di una parte delle somme prelevate alle due società - circostanza che secondo i giudici di appello non sarebbe neppure sicura -, l'unico dato certo in una siffatta ipotesi sarebbe in ogni caso costituito dal fatto che le società beneficiarie del denaro ricevettero indubbio vantaggio dai versamenti dell'impresa individuale mentre questa si privò di risorse con conseguente aggravio della crisi di liquidità in cui versava. 1.2.Quanto alle spese eccessive, a cui si cerca di ricondurre gli altri esborsi nell'ottica della riqualificazione della bancarotta fraudolenta distrattiva in bancarotta semplice, i giudici di merito hanno evidenziato come fosse inverosimile che somme così ingenti, prelevate negli anni, fossero servite per pagare gli alimenti all'ex coniuge; essi in particolare osservano come in realtà i prelievi per spese personali e familiari ( per complessivi 520.000 euro ) siano comunque esorbitanti rispetto ai profitti e ceme l'adempimento di obblighi civilistici non giustifichi i mezzi - la bancarotta per distrazione - ; e ciò soprattutto perché l' importo ricondotto a tale adempimento, anche se spalmato in sei, sette anni, risulta comunque veramente enorme se correlato al fatto che è davvero poco credibile che il [OSCURATO:PERSONA], titolare di imprese fallite, o fallimentari, non sia riuscito - o non si sia attivato - ad ottenere la riduzione degli assegni familiari tramite gli opportuni ricorsi al giudice civile. Attraverso tali argomenti la corte di appello lascia chiaramente intendere, in maniera logica e congrua, che nel caso in esame, pure a voler ammettere che i prelievi furono eseguiti per far fronte a spese, non si trattò di mere spese eccessive, ovvero di spese soltanto sproporzionate rispetto alle condizioni economiche dell'imprenditore - di cui all'art. 217, comma 1, n. 1, I.f. - quanto piuttosto di spese non necessarie che si tradussero in vera e propria dissipazione in quanto esse ben avrebbero potuto - e dovuto - essere ridotte mediante revisione delle statuizioni civilistiche. Ed invero, come ha già avuto modo di osservare questa Corte ivalgono ad integrare la detta fattispecie criminosa di cui all'art. 217 I.f. soltanto «quelle spese personali o per la famiglia che, pur essendo razionali e più o meno connesse alla vita dell'azienda risultano sproporzionate alla capacità economica dell'imprenditore » ( Sez. 5, n. 51242 del 30/10/2019, Rv. 278388 - 01, Sez. 5, n. 894 del 22/06/1971, Bruno, Rv. 119090 ), connessione funzionale, questa, in relazione alla quale nulla di decisivo è stato peraltro all'epoca allegato dal ricorrente, che non ha fornito prova di essa neppure nel giudizio di merito; laddove non possono ritenersi spese per la famiglia gli esborsi eccessivi, e non più giustificati dalle condizioni economiche dell'imprenditore obbligato, effettuati in favore del coniuge separato. Ciò si argomenta nelle pronunce di merito non senza evidenziare che in realtà nel caso di specie si dubita della stessa effettiva destinazione aalle esigenze della famiglia di tutte le somme che si assumono a tal fine prelevate. Sulla base di tali plurimi elementi convergenti, concludono i giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, che con riferimento a tutti i prelievi oggetto di contestazione deve ravvisarsi il 'dolo depauperativo', ravvisabile in re ipsa con riferimento ai presunti finanziamenti in favore delle due società suindicate, e comunque percepibile anche in relazione agli altri prelievi per asserite spese personali e familiari, essendo evidente che essi, per entità degli importi e asserite destinazioni, fossero privi di sinallagma rispondente all'interesse concreto dell'impresa, che divergessero cioè da tale fine e che potessero incidere negativamente sulle ragioni creditorie. 1.3. A fronte di una siffatta complessiva, complessa, ricostruzione, che in definitiva evidenzia come i prelievi, per la loro elevata consistenza, non potessero in ogni caso per la gran parte di essi ritenersi giustificati, il secondo motivo articolato in ricorso si appalesa del tutto generico, limitandosi esso a contestare il fatto che si sia desunta la prova della distrazione dal dolo laddove il dolo, la consapevolezza, può esserci anche in caso di bancarotta semplice, senza tener conto che i giudici di merito attraverso la compiuta disamina svolta hanno inteso, piuttosto, affermare la natura distrattiva dei prelievi e la corrispondente componente cognitivo-volitiva in capo al disponente. 2. Il terzo motivo, che si articola su argomenti in parte comuni a quelli dedotti nell'interesse del Mancioli e verte sulla cessione, a prezzo vile, del ramo di azienda della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata dal [OSCURATO:PERSONA], in favore di C.S.A. s.r.I., è privo di pregio perché, nel dolersi della mancata considerazione da parte della corte territoriale delle censure prospettate al riguardo con l'atto di appello, non considera che quanto si deduce ha invece già ricevuto risposte esaurienti nella complessiva ricostruzione contenuta nelle pronunce di merito. La Corte di appello ha invero osservato al riguardo, innanzitutto, che la cessione è avvenuta in favore di società, la C.S.A., costituita ad hoc pochi giorni prima dell'atto di cessione e riconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA], segno evidente che la finalità era proprio quella di trasferire la parte buona dell'impresa ad un soggetto giuridico nuovo, che avrebbe continuato l'attività del [OSCURATO:PERSONA], lasciando morire la [OSCURATO:SOCIETA], ormai destinata al fallimento ( che veniva dichiarato, infatti, circa un anno e mezzo dopo la cessione ); ha evidenziato altresì la corte territoriale che la valutazione dell'agenzia delle entrate, per complessivi euro 395.000, non era stata contrastata o smentita e che erano stati ricavati euro 20.000 solo vendendo due automezzi che facevano parte dell'azienda oggetto di cessione ( ceduta a soli euro 59.550, da pagare in gran parte in rate mensili, di cui euro 10.000 non versati ). In ogni caso, concludendo sul punto, è solo il caso di aggiungere che la eventuale esistenza di perdite e il profilo di un eventuale interesse/vantaggio a cedere l'attività non escludono la irrisorietà del prezzo che rimane dato incontestato nella ricostruzione delle sentenze di primo e secondo grado, avendo in particolare quella del primo giudice, altresì, ben messo in rilievo nel sottolineare l'incongruità del prezzo di cessione come la cessionaria C.S.A. avesse conseguito nel 2008, ossia nell'anno successivo alla cessione, ricavi per circa cinque milioni di euro ( dei quali, come si precisa nello stesso ricorso del Mancioli, euro 1.680.305,77 conseguiti in virtù dei contratti di appalto ceduti dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla CSA ); è evidente che il riferimento ai ricavi, e non al fatturato come assume il ricorrente, lascia intendere che l'importo fosse da ritenere già al netto dei costi, sicchè a fronte di un siffatto valore rimangono evidentemente non dirimenti gli ulteriori aspetti segnalati dalla difesa. Né potrebbe assumere rilievo disarticolante la circostanza che per la speculare operazione di cessione di azienda posta in essere dalla PSP - che aveva a sua volta acquistato l'azienda dall'impresa individuale del [OSCURATO:PERSONA] - in favore sempre della CSA sia intervenuta pronuncia assolutoria, avendo il tribunale indicato le specifiche ragioni per le quali rispetto a tale vicenda, a differenza di quella di [OSCURATO:SOCIETA], non potesse ritenersi raggiunta la prova della non congruità del prezzo ( e ciò di là delle analogie pur esistenti tra le due operazioni ) 3. Il quarto ed ultimo motivo è fondato. Ed invero, effettivamente la Corte di Appello, rilevata la prescrizione del reato di cui al capo b), ha correttamente rideterminato, in motivazione, la pena in anni tre e mesi sei di reclusione sul presupposto che, appunto, l'aumento operato dal primo giudice per tale reato in continuazione con quello di cui al capo A ) ritenuto da questi più grave, era stato di mesi sei di reclusione a fronte di una pena complessivamente inflitta di anni quattro di reclusione, ma ha poi in dispositivo indicato la 7 " pena in anni tre e mesnove di reclusione verosimilmente per mero errore materiale; sicchè va emendato l' errorévfprelente nel dispositivo della sentenza impugnata. 4.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il primo motivo) nella parte in cui contesta la irrisorietà del prezzo di cessione, è infondato al pari di quello articolato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], fondandosi esso su argomenti pressoché identici, sicchè si rimanda a quanto già osservato al riguardo nell'affrontare l'esame del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla asserita qualifica di mero amministratore formale del Mancioli è il caso di evidenziare che i giudici di merito hanno fatto piuttosto leva sul fatto che egli già amministratore della società Sucurvie e poi liquidatore della stessa non era equiparabile a una mera testa di legno essendosi da tempo occupato della società sia pure sotto la direzione del [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Fondato è invece il secondo motivo afferente l'azzeramento, senza giustificazione, del credito di 186.000 euro vantato da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di PSP s.r.1.. ' A ben vedere si pbtz distrazione - già alla stregua dello stessa imputazione - il fatto che due giorni prima della messa in liquidazione della società il credito fu imputato a conto" sopravvenienze passive ordinarie ", laddove una siffatta imputazione contabile non è di per sé sufficiente ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, esaurendosi essa in un' operazione contabile priva di risvolti sotto il profilo della esistenza del credito che sebbene azzerato contabilmente, continuaad esistere come obbligazione civilistica fino a quando non interviene un atto formale di remissione del debito o di rinunzia ad esercitare i diritti sottostanti al credito. E' vero, infatti, che il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 216 I. fall., può derivare anche dalla diminuzione di entità immateriali, fra cui rientrano ett~ le ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell'attivo del compendio patrimoniale ( Sez. 5, Sentenza n. 57153 del 15/11/2018, Rv. 275232 - 01 ), ma è pur vero che ciò che rileva è che sia configurabile un atto dispositivo potenzialmente depauperativo, laddove rispetto al caso di specie non si può ritenere intervenuto un siffatto atto. Ed invero, come ha già avuto modo di affermare, in maniera condivisibile, questa Corte nella pronuncia Sez. 5, n. 11752 del 11/02/2020, Rv. 278930, non integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la condotta dell'amministratore di una società fallita che storni dall'attivo poste contabili relative a crediti vantati e le trasferisca nel conto "sopravvenienze passive" in quanto tale attività, in assenza di un formale atto di remissione del debito o di rinunzia ad esercitare i diritti sottostanti al credito, non si traduce in atto di disposizione patrimoniale, reale o simulato, da cui consegua la diminuzione, effettiva o apparente, della garanzia patrimoniale della fallita, rimanendo i crediti in questione parte integrante del patrimonio. Ne discende che, poichè nel caso di specie si è di fronte unicamente all'imputazione dell'importo del credito al conto " sopravvenienze passive ordinarie ", ossia all'azzeramento contabile del credito - sicchè la dissipazione si indentificherebbe, secondo la stessa contestazione, in una siffatta operazione contabile, non essendosi peraltro nel capo di accusa ipotizzato che attraverso tale operazione si sia inteso celare un prelievo ingiustificato di somme di denaro - , e non è quindi configurabile un atto depauperativo del patrimonio societario ( non risultando intaccato da una siffatta operazione il diritto di credito vantato verso il terzo ), la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua perché il fatto di cui al capo E) non sussiste. L'operazione si è in altri termini esaurita nella sola annotazione contabile indicata con la conseguenza che - per fare un esempio concreto calzante rispetto al caso di specie - essa non avrebbe precluso al curatore del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] di insinuarsi if{'passivo di PSP essendo il credito ancora in essere nel patrimonio societario ( di là del suo concreto soddisfacimento ) . 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], fatta salva la correzione, ai sensi dell'art. 620 lett. L codice di rito, dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata laddove si indica in anni tre e mesi nove di reclusione la pena, rideterminata per il [OSCURATO:PERSONA], in luogo di quella corretta di anni tre e mesi sei di reclusione. Consegue, nei confronti del Mancioli, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo E) dell'imputazione perché il fatto non sussiste, nonchè, ricorrendo giusti motivi, la compensazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado; nel resto il ricorso del Mancioli va invece rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al Mancioli in relazione all'imputazione di cui al capo E) perché il fatto non sussiste. Rigetta nel resto il ricorso del Mancioli e compensa le spese sostenute nel grado dalla parte civile. Rigetta, altresì, il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e, letto l'art. 620, lettera L), cod. proc. pen., dispone la correzione dell'errore material
Sentenza Cassazione n. 02702/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris