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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24237/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 16/07/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza in data 17 maggio 2021 che, a seguito della riunione del p.p. n. 13199/12 al p.p. n. 13101/12 R.G.N.R., concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, condannava Korane alla pena di mesi cinque di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale commessa il 23 agosto 2012 e i reati di oltraggio a pubblici ufficiali commessi il 23 agosto 2012 e l' 11 ottobre 2012.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Korane, deducendo, come unico motivo, l'intervenuta prescrizione dei reati già prima della pronuncia resa dalla Corte di appello (per i reati commessi il 23/08/2012) o prima della scadenza del termine per impugnare la sentenza della Corte di appello (per il reato commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Inoltre, non può essere riconosciuta la recidiva contestata„ stante l'assenza di una verifica in concreto sulla pericolosità dell'imputato e, in ogni caso, alla luce della sentenza delle SU n. 28808 del 2019, la stessa non può essere applicata, stante il giudizio di subvalenza.

Pertanto, anche tenendo conto del periodo di anni uno e giorni 62 di sospensione dei termini di prescrizione, tutti i reati sono prescritti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. È estraneo al devolutum, sicché inammissibile, il motivo di ricorso che denuncia, ai fini del riconoscimento della recidiva, l'assenza di una verifica in concreto sulla pericolosità dell'imputato, perché non risulta, né il ricorso si duole della mancata corretta sintesi dei motivi di appello, che tale questione sia stata specificamente sviluppata nell'impugnazione di merito. 3.Quanto al giudizio di subvalenza della recidiva rispetto alle circostanze attenuanti generiche, è opportuno ricordare che la Corte di legittimità, nel suo più ampio consesso, ha sottolineato che, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018 -dep. 15/05/2019-, Schettino, Rv. 275319 — 01).

Detta interpretazione corrisponde, del resto, al dettato dell'art. 157, terzo comma, cod. pen. che espressamente esclude l'applicabilità„ ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. peri. (vedi anche Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018 -dep. 28/01/2019-, Amico, Rv. 274899 - 01; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058 - 01) 4.In conclusione, il motivo di ricorso con cui si deduce l'intervenuta prescrizione dei reati, già prima della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello, risulta destituito di fondamento.

In particolare, avendo riguardo agli aumenti di pena conseguenti all'applicazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale contestata e ritenuta in sentenza, il delitto di resistenza a pubblico ufficiale si prescriverà nel 2026 e quelli di oltraggio a partire dall'agosto 2022.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della senten2:a della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di eurc, 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 16/07/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza in data 17 maggio 2021 che, a seguito della riunione del p.p. n. 13199/12 al p.p. n. 13101/12 R.G.N.R., concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, condannava Korane alla pena di mesi cinque di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale commessa il 23 agosto 2012 e i reati di oltraggio a pubblici ufficiali commessi il 23 agosto 2012 e l' 11 ottobre 2012. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Korane, deducendo, come unico motivo, l'intervenuta prescrizione dei reati già prima della pronuncia resa dalla Corte di appello (per i reati commessi il 23/08/2012) o prima della scadenza del termine per impugnare la sentenza della Corte di appello (per il reato commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Inoltre, non può essere riconosciuta la recidiva contestata„ stante l'assenza di una verifica in concreto sulla pericolosità dell'imputato e, in ogni caso, alla luce della sentenza delle SU n. 28808 del 2019, la stessa non può essere applicata, stante il giudizio di subvalenza. Pertanto, anche tenendo conto del periodo di anni uno e giorni 62 di sospensione dei termini di prescrizione, tutti i reati sono prescritti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. È estraneo al devolutum, sicché inammissibile, il motivo di ricorso che denuncia, ai fini del riconoscimento della recidiva, l'assenza di una verifica in concreto sulla pericolosità dell'imputato, perché non risulta, né il ricorso si duole della mancata corretta sintesi dei motivi di appello, che tale questione sia stata specificamente sviluppata nell'impugnazione di merito. 3.Quanto al giudizio di subvalenza della recidiva rispetto alle circostanze attenuanti generiche, è opportuno ricordare che la Corte di legittimità, nel suo più ampio consesso, ha sottolineato che, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 -dep. 15/05/2019-, Schettino, Rv. 275319 — 01). Detta interpretazione corrisponde, del resto, al dettato dell'art. 157, terzo comma, cod. pen. che espressamente esclude l'applicabilità„ ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. peri. (vedi anche Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018 -dep. 28/01/2019-, Amico, Rv. 274899 - 01; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058 - 01) 4.In conclusione, il motivo di ricorso con cui si deduce l'intervenuta prescrizione dei reati, già prima della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello, risulta destituito di fondamento. In particolare, avendo riguardo agli aumenti di pena conseguenti all'applicazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale contestata e ritenuta in sentenza, il delitto di resistenza a pubblico ufficiale si prescriverà nel 2026 e quelli di oltraggio a partire dall'agosto 2022. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della senten2:a della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di eurc, 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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