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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41328/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01QN2KX ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 51/RG 21713 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato v=:! delitto di cui all'art. 337 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato stato solo genericamente ed apoditticamente contestato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedirm. , ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in e(i:o tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della caisa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/ 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01QN2KX ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 51/RG 21713 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato v=:! delitto di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato stato solo genericamente ed apoditticamente contestato. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedirm. , ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in e(i:o tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della caisa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/ 202
Sentenza Cassazione n. 41328/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris