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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 11124/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5253/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1579/2017 depositata il03/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO Ritenuto che: Il Tribunale di Bologna rigettava le domande di nullità/invalidità/annullamento della delibera di esclusione assunta dal CDA della Banca di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] scrl nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avanti alla Corte di appello di Bologna la quale con sentenza nr 1579/2017 lo rigettava.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui resiste con controricorso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 24.1.2023 , "per rinuncia all'azione", stante l'accordo transattivo intervenuto un tra le parti .

DIRITTO Considerato che: La rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte -che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio - l' estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. a mente dell'art. 391 c.p.c.: secondo quant o rilevato da questa Corte, tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante allespese del giudizio ( così Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).

In assenza della detta accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all'art.391 c.p.c., comma 4, che esclude la condanna allespese in danno del rinunciante.

A seguito della modificazione introdotta colD.Lgs. n. 40 del 2006, tuttavia, la detta statuizione di condanna non è più necessitata, potendo il giudice discrezionalmente negarla.

Compete pertanto alla Corte apprezzare l'esistenza di ragioni, particolarmente meritevoli di apprezzamento, atte a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, ledette spese dovrebbero far carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con larinuncia, la sua estinzione.

Nel caso di specie il motivo che ha indotto alla rinuncia vale a dire l’avvenuta transazione con lacontroparte giustifica la compensazione fra le parti delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammiss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5253/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1579/2017 depositata il03/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO Ritenuto che: Il Tribunale di Bologna rigettava le domande di nullità/invalidità/annullamento della delibera di esclusione assunta dal CDA della Banca di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] scrl nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avanti alla Corte di appello di Bologna la quale con sentenza nr 1579/2017 lo rigettava. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui resiste con controricorso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 24.1.2023 , "per rinuncia all'azione", stante l'accordo transattivo intervenuto un tra le parti . DIRITTO Considerato che: La rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte -che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio - l' estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. a mente dell'art. 391 c.p.c.: secondo quant o rilevato da questa Corte, tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante allespese del giudizio ( così Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971). In assenza della detta accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all'art.391 c.p.c., comma 4, che esclude la condanna allespese in danno del rinunciante. A seguito della modificazione introdotta colD.Lgs. n. 40 del 2006, tuttavia, la detta statuizione di condanna non è più necessitata, potendo il giudice discrezionalmente negarla. Compete pertanto alla Corte apprezzare l'esistenza di ragioni, particolarmente meritevoli di apprezzamento, atte a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, ledette spese dovrebbero far carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con larinuncia, la sua estinzione. Nel caso di specie il motivo che ha indotto alla rinuncia vale a dire l’avvenuta transazione con lacontroparte giustifica la compensazione fra le parti delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammiss
Sentenza Cassazione n. 11124/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris