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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23099/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 15/11/2021 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibiità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 novembre 2021 la corte di appello di Milano adita quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza n. 4048/12 della corte di appello di Milano del 5 giugno 2012 e in subordine la rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. all'udienza preliminare per valutare eventuali scelte processuali diverse come la definizione del processo con riti alternativi e in ulteriore subordine la restituzione in termini per impugnare la sentenza di primo grado Varga., rigettava l'istanza.

2. Avverso la pronuncia suindicata della Corte di Appello di Milano propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, che solleva due motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo, deduce i vizi ex art. 606 connmal lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 175 cod. proc. pen.

Si rappresenta come con la nuova formulazione dell'art. 175 cod,. proc. pen. l'unico limite alla deduzione dell'imputato, di non avere avuto conoscenza della sentenza per la cui impugnazione chiede di essere rimesso in termini, è dato dall'avere volontariamente rinunziato a comparire.

Per cui non spetta all'imputato, ed in ciò avrebbe errato la corte di appello, fornire la prova negativa della reale conoscenza del procedimento penale conclusosi, essendo onere del giudice reperire agli atti l'eventuale prova positiva.

4. Con il secondo motivo, deduce i vizi ex art. 606 connmal lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 175 cod. proc. pen. e all'art. 14 della Convenzione Europea di estradizione.

Si rappresenta che solo il 15 luglio 2021 il ricorrente è stato estradato in relazione al procedimento di cui alla sentenza n. 4048/2012, emessa il 5 giugno 2012, dalla Corte di appello di Milano, per cui escludere per l'imputato la possibilità di chiedere la restituzione in termini, dal momento in cui è avvenuta la consegna per la condanna di cui immediatamente sopra, integrerebbe una violazione di legge, posto che il principio di specialità di cui all'art. 14 comma 1 della Convenzione Europea di Estradizione impedisce al giudice di perseguire l'estradato per reati diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione, configurandosi quale condizione di procedibilità.

5. Con note di udienza depositate dal difensore, il ricorrente ha illustrato ulteriormente le ragioni a sostegno della richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che la questione relativa alla validità del titolo esecutivo si distingue da quella riguardante la richiesta di restituzione nel termine per impugnare, perché la prima - alla quale si riferisce la disciplina di cui all'art. 670 cod. proc. pen. - trova la sua premessa nel difetto di conoscenza legale del provvedimento, mentre la seconda - oggetto delle regole di cui all'art. 175 cod. proc. pen. - postula che il procedimento, che deve assicurare la conoscenza legale, sia corretto e validamente chiuso e che si sia creata una divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione (cfr., Sez. 6, n. 19219 del 02/03/2017 (dep. 21/04/2017) Rv. 270029 - 01 Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, Kadric, Rv. 268251, in motivazione).

Si è altresì precisato, che la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., nel testo anteriore alla legge 28 aprile 2014, n. 67, non implica altresì la nullità della. sentenza per omessa citazione dell'imputato se la notificazione della citazione al medesimo è stata regolarmente eseguita, atteso che nel procedimento di esecuzione rileva, ai fini della predetta restituzione nel termine, la mancata effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario nonostante la regolarità formale della sua notificazione (Sez. 1, n. 52477 del 17/10/2017 Rv. 273066 - 01).

Tanto stabilito preventivamente, si deve altresì precisare che nel caso in esame la validità del titolo esecutivo è indiscutibile , avendo la Corte di appello ritenuto meramente esplorativa la istanza a suo tempo proposta in relazione innanzitutto alle verifiche della regolarità del titolo esecutivo, atteso che si è ritenuto che l'imputato, nel quadro della allora vigente disciplina del processo contumaciale, è stato dichiarato latitante, e, quindi, le notifiche delle decisioni emesse all'esito del giudizio sono state effettuate tenendo conto di tale situazione processuale.

Né alcuna puntuale censura è formulata dalla difesa al riguardo.

2. Proseguendo nell'analisi del primo motivo, si osserva che il thema decidendum proposto, circa l'assenza di conoscenza del provvedimento da parte del ricorrente, va posposto rispetto alla questione, logicamente precedente, di cui al secondo motivo e relativa alla tempestività della richiesta.

Si può anticipare che tale profilo appare assorbito dalla infondatezza della ritenuta tempestività della richiesta di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. citato, come qui di seguito illustrato.

3. Ed invero, analizzando a questo punto il secondo motivo di censura, riguardante, come detto, il tema, preliminare, della tempestività della richiesta di restituzione in termini, va osservato che in ordine ad esso, l'applicazione della previgente previsione dell'art. 175 comma 2 cod. proc. pen., nella versione introdotta dal D.L. 21/02/2005 n. 17 convertito con legge 22 aprile 2005 n. 60, poi modificato con legge del 28 aprile 2014 n. 67, ancora applicabile ai casi di cui all'art. 1 della legge 11 agosto 2014 n. 118, secondo cui, "se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione.

A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica", non è preclusa, come invece sostenuto dalla difesa, dal principio di specialità invocato; così da doversi reputare decorrente, secondo il difensore, pur a fronte di una già intervenuta conoscenza della decisione per la quale si vuole richiedere la restituzione in termini per l'impugnazione, il termine di presentazione della predetta domanda, solo a seguito della nuova estradizione poi disposta anche per i reati di cui al procedimento in parola.

3.1. In proposito, occorre evidenziare, infatti, che la clausola di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, si configura come disposizione introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale (così Sez.

U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218767, espressamente richiamata, da ultimo, da Sez. 2, n. 3706 del 08/01/2016, Alampi, Rv. 265781, nonché da Sez. 1, n. 45549 del 23/09/2015, Leggieri).

Tuttavia, quando l'estradizione per altri reati sia intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna all'esito del giudizio di primo grado, si è più volte escluso, sia pure con soluzioni differenti, che debba essere pronunciata sentenza di improcedibilità, con proseguibilità, piuttosto, del giudizio, quando, al momento della estradizione in Italia per altri reati, sia stata già pronunciata sentenza di condanna.

Il principio di specialità non viene in tal modo posto nel nulla, atteso che la sua applicazione preclude comunque l'esecuzione della pena, che resterebbe inattuabile fino alla concessione dell'estradizione suppletiva (cfr. in tal senso Sez. 6, n. 5816 del 15/12/2016 (dep. 08/02/2017) Rv. 269006 - 01).

3.2. Risulta quindi evidente che, altro è la rilevanza del principio di specialità, quale condizione di procedibilità, nei termini e limiti prima sintetizzati, altra è la possibilità e facoltà dell'interessato di difendersi rispetto al processo per il quale operi la predetta condizione; possibilità e facoltà che peraltro, alla luce delle precisazioni giurisprudenziali poco prima citate, possono anche risentire, nella loro capacità espansiva, della fase del procedimento non interessato dalla estradizione.

Cosicchè, per quanto di precipuo interesse, nel caso in cui per reati non interessati da estradizione è comunque già intervenuta sentenza di primo grado al momento della disposta estradizione in Italia per altri reati, l'iter procedurale potrà proseguire, con conseguente esercitabilità, quindi, di ogni facoltà processuale, compresa quella eventualmente inerente la richiesta di restituzione in termini, pur in presenza dell'operatività del principio di specialità.

E' del resto significativo, nel senso da ultimo sottolineato, circa la possibilità e, quindi, in taluni casi, come quello di specie, la doverosità, a date condizioni, del tempestivo esercizio di facoltà difensive per procedimenti non rientranti nell'ambito del principio di specialità, in presenza di estradizione disposta per reati diversi, che il diverso tema della configurabilità della rinunzia al principio di specialità anche mediante comportamenti concludenti ovvero affermazioni ricavabili in via implicita, si sia posto (con soluzione invero negativa) in relazione a casi connotati, comunque, dalla attivazione di facoltà processuali, per i reati diversi da quelli interessati dalla estradizione: riguardanti l'effettuata richiesta di applicazione di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. (v.

Sez. 3, n. 10473 del 09/10/2014, dep. 2015, Fellahi, Rv. 262989) oppure lo svolgimento di una difesa nel merito (Sez. 1, n. 33668 del 17/06/2005, Campailla, Rv. 232075), la presentazione di richiesta di pena concordata in appello da parte della difesa ex art. 599 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 14005 del 22/02/2007, Cavallin, Rv. 236435), la richiesta di beneficiare del condono (Sez. 1, n. 8580 del 28/11/2014, dep. 2015, Leggieri, Rv. 262879), la richiesta di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato (in motivazione sez. 6, n. 5816 del 15/12/2016 (dep. 08/02/2017 ) cit.).

In altri termini quindi, l'estradizione e l'operatività correlata del principio di specialità non ostano, necessariamente, all'esercizio di facoltà processuali per altri distinti reati.

Questi ultimi rilievi, consentono di confermare la distinzione tra le facoltà giuridiche protese alla difesa dell'imputato rispetto al procedimento per il quale non è stata disposta estradizione, e il principio di specialità in parola, quale condizione di procedibilità per il predetto procedimento, articolantesi, come in precedenza illustrato, in termini diversi a seconda della fase processuale del procedimento non interessato da estradizione . 3.3.Va quindi ribadita la infondatezza della tesi difensiva per cui, in ragione del principio di specialità operante rispetto alla sentenza della corte di appello di Milano, per la quale si è chiesta la restituzione in termini per l'impugnazione, il termine per proporre tale ultima istanza non avrebbe potuto decorrere in costanza del predetto principio, e tantonneno quindi - come invece ritenuto correttamente dalla corte, alla luce della illustrazione, rimasta incontestata, dei dati dimostrativi della avvenuta conoscenza della condanna da parte del ricorrente -, sin dal dicembre 2013, data di sopravvenienza di tale ultima cognizione.

Conoscenza, quest'ultima, conseguita, in maniera in fatto incontestata, a seguito della prima procedura di estradizione.

Ciò in quanto, per quanto sinora esposto, trattavasi di una sentenza ormai divenuta già irrevocabile al momento della estradizione disposta per reati diversi; cosicchè, mentre nulla ostava all'esercizio di facoltà processuali, sub specie, in particolare, della tempestiva attivazione della richiesta di restituzione in termini in ragione della sopravvenuta conoscenza della decisione in questione, il principio di specialità, non oggetto di rinunzia, operava solo quale causa ostativa alla esecutività della decisione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 15/11/2021 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibiità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 novembre 2021 la corte di appello di Milano adita quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza n. 4048/12 della corte di appello di Milano del 5 giugno 2012 e in subordine la rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. all'udienza preliminare per valutare eventuali scelte processuali diverse come la definizione del processo con riti alternativi e in ulteriore subordine la restituzione in termini per impugnare la sentenza di primo grado Varga., rigettava l'istanza. 2. Avverso la pronuncia suindicata della Corte di Appello di Milano propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, che solleva due motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo, deduce i vizi ex art. 606 connmal lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 175 cod. proc. pen. Si rappresenta come con la nuova formulazione dell'art. 175 cod,. proc. pen. l'unico limite alla deduzione dell'imputato, di non avere avuto conoscenza della sentenza per la cui impugnazione chiede di essere rimesso in termini, è dato dall'avere volontariamente rinunziato a comparire. Per cui non spetta all'imputato, ed in ciò avrebbe errato la corte di appello, fornire la prova negativa della reale conoscenza del procedimento penale conclusosi, essendo onere del giudice reperire agli atti l'eventuale prova positiva. 4. Con il secondo motivo, deduce i vizi ex art. 606 connmal lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 175 cod. proc. pen. e all'art. 14 della Convenzione Europea di estradizione. Si rappresenta che solo il 15 luglio 2021 il ricorrente è stato estradato in relazione al procedimento di cui alla sentenza n. 4048/2012, emessa il 5 giugno 2012, dalla Corte di appello di Milano, per cui escludere per l'imputato la possibilità di chiedere la restituzione in termini, dal momento in cui è avvenuta la consegna per la condanna di cui immediatamente sopra, integrerebbe una violazione di legge, posto che il principio di specialità di cui all'art. 14 comma 1 della Convenzione Europea di Estradizione impedisce al giudice di perseguire l'estradato per reati diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione, configurandosi quale condizione di procedibilità. 5. Con note di udienza depositate dal difensore, il ricorrente ha illustrato ulteriormente le ragioni a sostegno della richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che la questione relativa alla validità del titolo esecutivo si distingue da quella riguardante la richiesta di restituzione nel termine per impugnare, perché la prima - alla quale si riferisce la disciplina di cui all'art. 670 cod. proc. pen. - trova la sua premessa nel difetto di conoscenza legale del provvedimento, mentre la seconda - oggetto delle regole di cui all'art. 175 cod. proc. pen. - postula che il procedimento, che deve assicurare la conoscenza legale, sia corretto e validamente chiuso e che si sia creata una divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione (cfr., Sez. 6, n. 19219 del 02/03/2017 (dep. 21/04/2017) Rv. 270029 - 01 Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, Kadric, Rv. 268251, in motivazione). Si è altresì precisato, che la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., nel testo anteriore alla legge 28 aprile 2014, n. 67, non implica altresì la nullità della. sentenza per omessa citazione dell'imputato se la notificazione della citazione al medesimo è stata regolarmente eseguita, atteso che nel procedimento di esecuzione rileva, ai fini della predetta restituzione nel termine, la mancata effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario nonostante la regolarità formale della sua notificazione (Sez. 1, n. 52477 del 17/10/2017 Rv. 273066 - 01). Tanto stabilito preventivamente, si deve altresì precisare che nel caso in esame la validità del titolo esecutivo è indiscutibile , avendo la Corte di appello ritenuto meramente esplorativa la istanza a suo tempo proposta in relazione innanzitutto alle verifiche della regolarità del titolo esecutivo, atteso che si è ritenuto che l'imputato, nel quadro della allora vigente disciplina del processo contumaciale, è stato dichiarato latitante, e, quindi, le notifiche delle decisioni emesse all'esito del giudizio sono state effettuate tenendo conto di tale situazione processuale. Né alcuna puntuale censura è formulata dalla difesa al riguardo. 2. Proseguendo nell'analisi del primo motivo, si osserva che il thema decidendum proposto, circa l'assenza di conoscenza del provvedimento da parte del ricorrente, va posposto rispetto alla questione, logicamente precedente, di cui al secondo motivo e relativa alla tempestività della richiesta. Si può anticipare che tale profilo appare assorbito dalla infondatezza della ritenuta tempestività della richiesta di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. citato, come qui di seguito illustrato. 3. Ed invero, analizzando a questo punto il secondo motivo di censura, riguardante, come detto, il tema, preliminare, della tempestività della richiesta di restituzione in termini, va osservato che in ordine ad esso, l'applicazione della previgente previsione dell'art. 175 comma 2 cod. proc. pen., nella versione introdotta dal D.L. 21/02/2005 n. 17 convertito con legge 22 aprile 2005 n. 60, poi modificato con legge del 28 aprile 2014 n. 67, ancora applicabile ai casi di cui all'art. 1 della legge 11 agosto 2014 n. 118, secondo cui, "se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica", non è preclusa, come invece sostenuto dalla difesa, dal principio di specialità invocato; così da doversi reputare decorrente, secondo il difensore, pur a fronte di una già intervenuta conoscenza della decisione per la quale si vuole richiedere la restituzione in termini per l'impugnazione, il termine di presentazione della predetta domanda, solo a seguito della nuova estradizione poi disposta anche per i reati di cui al procedimento in parola. 3.1. In proposito, occorre evidenziare, infatti, che la clausola di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, si configura come disposizione introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale (così Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218767, espressamente richiamata, da ultimo, da Sez. 2, n. 3706 del 08/01/2016, Alampi, Rv. 265781, nonché da Sez. 1, n. 45549 del 23/09/2015, Leggieri). Tuttavia, quando l'estradizione per altri reati sia intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna all'esito del giudizio di primo grado, si è più volte escluso, sia pure con soluzioni differenti, che debba essere pronunciata sentenza di improcedibilità, con proseguibilità, piuttosto, del giudizio, quando, al momento della estradizione in Italia per altri reati, sia stata già pronunciata sentenza di condanna. Il principio di specialità non viene in tal modo posto nel nulla, atteso che la sua applicazione preclude comunque l'esecuzione della pena, che resterebbe inattuabile fino alla concessione dell'estradizione suppletiva (cfr. in tal senso Sez. 6, n. 5816 del 15/12/2016 (dep. 08/02/2017) Rv. 269006 - 01). 3.2. Risulta quindi evidente che, altro è la rilevanza del principio di specialità, quale condizione di procedibilità, nei termini e limiti prima sintetizzati, altra è la possibilità e facoltà dell'interessato di difendersi rispetto al processo per il quale operi la predetta condizione; possibilità e facoltà che peraltro, alla luce delle precisazioni giurisprudenziali poco prima citate, possono anche risentire, nella loro capacità espansiva, della fase del procedimento non interessato dalla estradizione. Cosicchè, per quanto di precipuo interesse, nel caso in cui per reati non interessati da estradizione è comunque già intervenuta sentenza di primo grado al momento della disposta estradizione in Italia per altri reati, l'iter procedurale potrà proseguire, con conseguente esercitabilità, quindi, di ogni facoltà processuale, compresa quella eventualmente inerente la richiesta di restituzione in termini, pur in presenza dell'operatività del principio di specialità. E' del resto significativo, nel senso da ultimo sottolineato, circa la possibilità e, quindi, in taluni casi, come quello di specie, la doverosità, a date condizioni, del tempestivo esercizio di facoltà difensive per procedimenti non rientranti nell'ambito del principio di specialità, in presenza di estradizione disposta per reati diversi, che il diverso tema della configurabilità della rinunzia al principio di specialità anche mediante comportamenti concludenti ovvero affermazioni ricavabili in via implicita, si sia posto (con soluzione invero negativa) in relazione a casi connotati, comunque, dalla attivazione di facoltà processuali, per i reati diversi da quelli interessati dalla estradizione: riguardanti l'effettuata richiesta di applicazione di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. (v. Sez. 3, n. 10473 del 09/10/2014, dep. 2015, Fellahi, Rv. 262989) oppure lo svolgimento di una difesa nel merito (Sez. 1, n. 33668 del 17/06/2005, Campailla, Rv. 232075), la presentazione di richiesta di pena concordata in appello da parte della difesa ex art. 599 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 14005 del 22/02/2007, Cavallin, Rv. 236435), la richiesta di beneficiare del condono (Sez. 1, n. 8580 del 28/11/2014, dep. 2015, Leggieri, Rv. 262879), la richiesta di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato (in motivazione sez. 6, n. 5816 del 15/12/2016 (dep. 08/02/2017 ) cit.). In altri termini quindi, l'estradizione e l'operatività correlata del principio di specialità non ostano, necessariamente, all'esercizio di facoltà processuali per altri distinti reati. Questi ultimi rilievi, consentono di confermare la distinzione tra le facoltà giuridiche protese alla difesa dell'imputato rispetto al procedimento per il quale non è stata disposta estradizione, e il principio di specialità in parola, quale condizione di procedibilità per il predetto procedimento, articolantesi, come in precedenza illustrato, in termini diversi a seconda della fase processuale del procedimento non interessato da estradizione . 3.3.Va quindi ribadita la infondatezza della tesi difensiva per cui, in ragione del principio di specialità operante rispetto alla sentenza della corte di appello di Milano, per la quale si è chiesta la restituzione in termini per l'impugnazione, il termine per proporre tale ultima istanza non avrebbe potuto decorrere in costanza del predetto principio, e tantonneno quindi - come invece ritenuto correttamente dalla corte, alla luce della illustrazione, rimasta incontestata, dei dati dimostrativi della avvenuta conoscenza della condanna da parte del ricorrente -, sin dal dicembre 2013, data di sopravvenienza di tale ultima cognizione. Conoscenza, quest'ultima, conseguita, in maniera in fatto incontestata, a seguito della prima procedura di estradizione. Ciò in quanto, per quanto sinora esposto, trattavasi di una sentenza ormai divenuta già irrevocabile al momento della estradizione disposta per reati diversi; cosicchè, mentre nulla ostava all'esercizio di facoltà processuali, sub specie, in particolare, della tempestiva attivazione della richiesta di restituzione in termini in ragione della sopravvenuta conoscenza della decisione in questione, il principio di specialità, non oggetto di rinunzia, operava solo quale causa ostativa alla esecutività della decisione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rig
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