Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 16502/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

bunale di Bologna;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 19 novembre 2018 il Tribunale di Bologna ha accolto larichiesta di applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2,lett. b), 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per essersi posto alla guida diun’autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con l’aggravante di avere commesso ilfatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00 in [OSCURATO:PERSONA] in Persiceto, il 7agosto 2018.

Ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. citato la pena è statasostituita con quella della prestazione di attività lavorativa in forma non retribuita infavore della collettività.

La sentenza è divenuta irrevocabile il 30 luglio 2022.2.

Con provvedimento del 29 aprile 2025 il Tribunale, in esito alla camera diconsiglio all’uopo fissata, preso atto che la sentenza emessa de plano era statanotificata all’imputato presso il difensore e non, piuttosto, al domicilio da questieletto, dando atto che la violazione dell’art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. davaluogo a nullità a regime intermedio che non era stata sanata e che, dunque, lasentenza non era divenuta irrevocabile, dichiarata la non esecutività della pronunciaemessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ha disposto che la stessa venisse notificata aldomicilio da questi dichiarato.3.

Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del Khaledrilevando che la sentenza, mai divenuta irrevocabile è stata notificata all’imputatosolo in data 16 maggio 2025, a distanza di oltre sei anni e nove mesi dallacommissione del fatto e che, pertanto, la contravvenzione contestata è estinta perprescrizione.4.

Con il provvedimento adottato dal Tribunale di Bologna ai sensi dell’art.670 cod. proc. pen., in data 29 aprile 2025, è stata dichiarata la non esecutivitàdella sentenza pronunciata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

Così facendo il [OSCURATO:PERSONA] è statorimesso in termini per la proposizione del ricorso, come effettivamente proposto.Il ricorso è fondato.

Il reato, infatti, commesso il 7 agosto del 2018, èprescritto alla data del 7 febbraio 2025 e tale deve essere dichiarato in questa sede.5.

Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchéil reato è estinto per prescrizione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto perprescrizione.Così è deciso 26/02/2026.La Consigliera est.

Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di Bologna;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 19 novembre 2018 il Tribunale di Bologna ha accolto larichiesta di applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2,lett. b), 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per essersi posto alla guida diun’autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con l’aggravante di avere commesso ilfatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00 in [OSCURATO:PERSONA] in Persiceto, il 7agosto 2018. Ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. citato la pena è statasostituita con quella della prestazione di attività lavorativa in forma non retribuita infavore della collettività. La sentenza è divenuta irrevocabile il 30 luglio 2022.2. Con provvedimento del 29 aprile 2025 il Tribunale, in esito alla camera diconsiglio all’uopo fissata, preso atto che la sentenza emessa de plano era statanotificata all’imputato presso il difensore e non, piuttosto, al domicilio da questieletto, dando atto che la violazione dell’art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. davaluogo a nullità a regime intermedio che non era stata sanata e che, dunque, lasentenza non era divenuta irrevocabile, dichiarata la non esecutività della pronunciaemessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ha disposto che la stessa venisse notificata aldomicilio da questi dichiarato.3. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del Khaledrilevando che la sentenza, mai divenuta irrevocabile è stata notificata all’imputatosolo in data 16 maggio 2025, a distanza di oltre sei anni e nove mesi dallacommissione del fatto e che, pertanto, la contravvenzione contestata è estinta perprescrizione.4. Con il provvedimento adottato dal Tribunale di Bologna ai sensi dell’art.670 cod. proc. pen., in data 29 aprile 2025, è stata dichiarata la non esecutivitàdella sentenza pronunciata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Così facendo il [OSCURATO:PERSONA] è statorimesso in termini per la proposizione del ricorso, come effettivamente proposto.Il ricorso è fondato. Il reato, infatti, commesso il 7 agosto del 2018, èprescritto alla data del 7 febbraio 2025 e tale deve essere dichiarato in questa sede.5. Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchéil reato è estinto per prescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto perprescrizione.Così è deciso 26/02/2026.La Consigliera est. Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16502/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris