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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40446/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11241/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, di conferma della sentenza del Tribunale di Belluno, che lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione ed C 400 di multa per il reato di furto in abitazione.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova dichiarativa, è inammissibile, siccome versato in fatto e comunque meramente reiterativo di quello proposto in sede di gravame.

Sul punto, la Corte territoriale ha congruamente motivato l'affermazione di responsabilità del prevenuto, anche a prescindere dal dato che la difesa censura - per non essere stato controllato il dato testimoniale relativo alle impronte asseritamente lasciate dal ricorrente - facendo leva su elementi indiziari ( struttura alberghiera chiusa, pregressa conoscenza dei luoghi da parte dell'imputato, assenza di giustificazione sul possesso di beni risultati sottratti nella struttura) ritenuti tcon congrua argomentazione, convergenti a carico del ricorrente; d'altro canto, non è ammissibile un ricorso per cassazione volto a prefigurare una diversa valutazione delle risultanze processuali, rimessa in via esclusiva al giudice del merito.

Va, altresì, considerato che la sentenza della Corte di appello concretizza una situazione di doppia conformità delle due pronunce di merito, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv: 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

La c.d.

"doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.

Considerato che anche il secondo motivo, che lamenta il medesimo vizio in relazione all'asportazione della somma di denaro da parte dell'imputato, è inammissibile, giacchè la Difesa ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto raggiunta la prova logica che lega l'ammanco di danaro all'azione furtiva dell'imputato, offrendo solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti- come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6, n. 6582, del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048, del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 41110, del 24/10/2011; Sez. 6, n. 8705, del 24/1/2013; Sez. 1, n. 8163, del 10/2/2015; Sez. 5, n. 10411, del 28/1/2013), mentre la critica difensiva non riesce ad individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale del percorso argomentativo complessivo.

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della prova indiziarla, è inammissibile, siccome generico, e comunque manifestamente infondato, alla luce delle considerazioni che precedono.

Giova ricordare, in proposito, che il dubbio, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17.11.2011, dep. 2012).

Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità.

Ciò che non è ravvisabile nel caso di specie, in cui il procedimento valutativo risulta corretto sul piano del metodo, affidato alla valutazione logica degli elementi indiziari, dovendosi ricordare la condivisa, costante, affermazione rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità, ovvero che la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi, connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271228).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11241/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, di conferma della sentenza del Tribunale di Belluno, che lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione ed C 400 di multa per il reato di furto in abitazione. Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova dichiarativa, è inammissibile, siccome versato in fatto e comunque meramente reiterativo di quello proposto in sede di gravame. Sul punto, la Corte territoriale ha congruamente motivato l'affermazione di responsabilità del prevenuto, anche a prescindere dal dato che la difesa censura - per non essere stato controllato il dato testimoniale relativo alle impronte asseritamente lasciate dal ricorrente - facendo leva su elementi indiziari ( struttura alberghiera chiusa, pregressa conoscenza dei luoghi da parte dell'imputato, assenza di giustificazione sul possesso di beni risultati sottratti nella struttura) ritenuti tcon congrua argomentazione, convergenti a carico del ricorrente; d'altro canto, non è ammissibile un ricorso per cassazione volto a prefigurare una diversa valutazione delle risultanze processuali, rimessa in via esclusiva al giudice del merito. Va, altresì, considerato che la sentenza della Corte di appello concretizza una situazione di doppia conformità delle due pronunce di merito, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv: 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Considerato che anche il secondo motivo, che lamenta il medesimo vizio in relazione all'asportazione della somma di denaro da parte dell'imputato, è inammissibile, giacchè la Difesa ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto raggiunta la prova logica che lega l'ammanco di danaro all'azione furtiva dell'imputato, offrendo solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti- come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6, n. 6582, del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048, del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 41110, del 24/10/2011; Sez. 6, n. 8705, del 24/1/2013; Sez. 1, n. 8163, del 10/2/2015; Sez. 5, n. 10411, del 28/1/2013), mentre la critica difensiva non riesce ad individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale del percorso argomentativo complessivo. Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della prova indiziarla, è inammissibile, siccome generico, e comunque manifestamente infondato, alla luce delle considerazioni che precedono. Giova ricordare, in proposito, che il dubbio, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17.11.2011, dep. 2012). Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità. Ciò che non è ravvisabile nel caso di specie, in cui il procedimento valutativo risulta corretto sul piano del metodo, affidato alla valutazione logica degli elementi indiziari, dovendosi ricordare la condivisa, costante, affermazione rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità, ovvero che la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi, connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271228). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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