CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 15331/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24470/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. BELLONI 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente e controricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 01 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA n. 225/2020 emessa da CORTE D'APPELLO [OSCURATO:SOCIETA] Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la ricorrente in via principale né quella incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi devono intendersi rinunciat i e che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che in ragione della reciproca soccombenza si stima di dover interamente compensare; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; C