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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 13289/2026

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mento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 09/12/2025, il Tribunale di Rimini, accogliendo la richiesta dipatteggiamento avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], su cui il pubblico ministero avevaprestato il proprio assenso, ha applicato allo stesso, in ordine al delitto di illecita detenzionecontinuata di stupefacenti, concessegli le attenuanti generiche, la pena concordata,disponendo altresì la confisca e la distruzione delle sostanze cadute in sequestro.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], cheha articolato un unico motivo, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi degli artt. 448, comma 2-bis e 606,comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’illegalità della misura di sicurezza e il vizio dimotivazione per carenza, in punto di omessa statuizione in ordine ai telefoni cellulari cadutiin sequestro.Sostiene, in particolare, che, nella decisione oggetto d’impugnativa, in manieraall’evidenza illegittima, nulla sarebbe stato disposto con riguardo agli indicati apparecchi,rinvenuti nella disponibilità dell’imputato all’atto del suo arresto e contestualmente sottopostia sequestro probatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perle ragioni che, di seguito, si espongono.2.

Destituito di fondamento è l’unico motivo del ricorso.Ritiene, infatti, il Collegio che, nel caso in cui, in una sentenza di patteggiamento, èomessa la statuizione riguardante i beni sottoposti a sequestro probatorio, il rimedioesperibile dalla parte interessata ad ottenerne la restituzione è il ricorso al giudicedell’esecuzione, costituendo principio consolidato – al quale intende darsi continuità – quellosecondo cui «In tema di patteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone né laconfisca né la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non può essereimpugnata con ricorso per cassazione, dovendo, invece, l’interessato rivolgersi al giudicedell’esecuzione ai sensi dell’art. 263, comma 6, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte haprecisato che il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente avverso l’ordinanzacon la quale, ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., è rigettata l’opposizione aldiniego di restituzione pronunciata dal giudice dell’esecuzione)» (così: Sez. 6, n. 10452 del18/01/2017, Tenuzzo, Rv. 269542-01).3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 econsiderato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versarein colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrenteversi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di eurotremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGENNARO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 09/12/2025, il Tribunale di Rimini, accogliendo la richiesta dipatteggiamento avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], su cui il pubblico ministero avevaprestato il proprio assenso, ha applicato allo stesso, in ordine al delitto di illecita detenzionecontinuata di stupefacenti, concessegli le attenuanti generiche, la pena concordata,disponendo altresì la confisca e la distruzione delle sostanze cadute in sequestro.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], cheha articolato un unico motivo, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi degli artt. 448, comma 2-bis e 606,comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’illegalità della misura di sicurezza e il vizio dimotivazione per carenza, in punto di omessa statuizione in ordine ai telefoni cellulari cadutiin sequestro.Sostiene, in particolare, che, nella decisione oggetto d’impugnativa, in manieraall’evidenza illegittima, nulla sarebbe stato disposto con riguardo agli indicati apparecchi,rinvenuti nella disponibilità dell’imputato all’atto del suo arresto e contestualmente sottopostia sequestro probatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perle ragioni che, di seguito, si espongono.2. Destituito di fondamento è l’unico motivo del ricorso.Ritiene, infatti, il Collegio che, nel caso in cui, in una sentenza di patteggiamento, èomessa la statuizione riguardante i beni sottoposti a sequestro probatorio, il rimedioesperibile dalla parte interessata ad ottenerne la restituzione è il ricorso al giudicedell’esecuzione, costituendo principio consolidato – al quale intende darsi continuità – quellosecondo cui «In tema di patteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone né laconfisca né la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non può essereimpugnata con ricorso per cassazione, dovendo, invece, l’interessato rivolgersi al giudicedell’esecuzione ai sensi dell’art. 263, comma 6, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte haprecisato che il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente avverso l’ordinanzacon la quale, ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., è rigettata l’opposizione aldiniego di restituzione pronunciata dal giudice dell’esecuzione)» (così: Sez. 6, n. 10452 del18/01/2017, Tenuzzo, Rv. 269542-01).3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 econsiderato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versarein colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrenteversi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di eurotremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGENNARO [OSCURATO:PERSONA]
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