CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22922/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 006P7DD) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE(dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso agli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, e confermato la responsabilità penale per i delitti di cui agli artt. 110, 624-bis, 61 n. 2 cod. pen. (capo A) e artt. 81, 110, 493-ter cod. pen. (capo B); considerato che i ricorsi sono inammissibili ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritti personalmente dagli imputati (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 — 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»); rilevato, pertanto, all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, poiché l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così decis