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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16850/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

In particolare, il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, perché il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha accertato il reato in esame, dopo aver evidenziato il numero degli incontri con soggetti pregiudicati, il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative, evocative di una precedente programmazione (posto che l'imputato, pur trovandosi sulla pubblica via, si era messo a conversare in disparte con soggetti pregiudicati), e la condotta posta in essere (l'imputato, alla vista delle Forze dell'ordine, si era allontanato rapidamente).

Tutti tali indicatori sono stati ragionevolmente considerati dai giudici di merito come atti ad escludere il carattere occasionale degli incontri.

E, a fronte di tale ragionamento, non manifestamente illogico, il ricorso non ha dedotto alcuna specifica censura, limitandosi a prospettare la mancata dimostrazione del fatto che l'imputato fosse stato a conoscenza dei precedenti penali dei soggetti interessati dagli incontri, così che l'atto ha assunto un carattere meramente confutativo.

Il secondo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità, posto che la dosimetria della pena è questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

La Corte di appello, infatti, ha argomentato, in maniera chiara e puntuale, che la pena fosse parametrata al concreto disvalore del fatto e alla negativa personalità dell'imputato, nonché contenuta in misura prossima al minimo edittale.2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. In particolare, il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, perché il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha accertato il reato in esame, dopo aver evidenziato il numero degli incontri con soggetti pregiudicati, il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative, evocative di una precedente programmazione (posto che l'imputato, pur trovandosi sulla pubblica via, si era messo a conversare in disparte con soggetti pregiudicati), e la condotta posta in essere (l'imputato, alla vista delle Forze dell'ordine, si era allontanato rapidamente). Tutti tali indicatori sono stati ragionevolmente considerati dai giudici di merito come atti ad escludere il carattere occasionale degli incontri. E, a fronte di tale ragionamento, non manifestamente illogico, il ricorso non ha dedotto alcuna specifica censura, limitandosi a prospettare la mancata dimostrazione del fatto che l'imputato fosse stato a conoscenza dei precedenti penali dei soggetti interessati dagli incontri, così che l'atto ha assunto un carattere meramente confutativo. Il secondo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità, posto che la dosimetria della pena è questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. La Corte di appello, infatti, ha argomentato, in maniera chiara e puntuale, che la pena fosse parametrata al concreto disvalore del fatto e alla negativa personalità dell'imputato, nonché contenuta in misura prossima al minimo edittale.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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