CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02825/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27113/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito p.e.c., avendo il contribuente eletto domicilio presso in Roma presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, elettivamente domicilia; –controricorrente – avverso Oggetto: inammissibilità appello per difetto di specificità – processo tributario la sentenza n. 3759/2017 della Commissione tributaria regionale Napoli - Campania, s ezione 21, emessa il 21/4/2017 e depositata il 26/4/2017, ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] , La Corte osserva: [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente impugnava l’ avviso di accertamento n.250TEZM000055/2015 emesso per IRPEF 2010 e notificato il 15/5/2015 dall’Agenzia delle Entrate di Napoli, previo riscontro di maggiori componenti positivi di euro 34.120,07 per omessa o incompleta dichiarazione di redditi da fabbricati in relazione a d otto contratti di locazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria p rovinciale di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente ritenendo, per alcuni contratti, non provata la risoluzione e, per altri, tassabili i canoni sebbene non percepiti per morosità ove non intervenuta la risoluzione. 3. [OSCURATO:PERSONA] t ributaria r egionale di Napoli, adita dal contribuente, dichiarava inammissibile l’appello per difettodi specificità dei motivi,non essendo state addotte puntuali ragioni censorie avverso la decisione ma riprodotte le deduzioni già avanzate in primo grado in violazione dell’art. del d.lgs. 546/1992, di contenuto analogo rispetto all’art. 342 c.p.c. 4. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandoloa tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.e dell’art. 53 del d.lgs. 54671992. Il ricorrente rileva che nel processo tributario il requisito della specificità dei motivi è soddisfatto qualora essi si correlino agli argomenti della sentenza impugnata contestandone il fondamento logico giuridico, non esigendo una formalistica enunciazione delle ragioni specifiche di censura. 1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.2. La Corte, in relazione alla violazione dell’art. 53 del d .lgs. 546/1992, ha osservato che in tema di contenzioso tributario la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazionespecifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, imotivi di censura (Cass., sez. 5, 10/01/2024, n. 1030). Ed ancora, è stato affermato che, laddove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazionespecifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., sez. 6-5, 25/2/2022, n. 6302). In definitiva, non sono configurabili la mancanza o l’assoluta incertezza e genericità dei motivi specifici dell’impugnazione che determinano l’inammissibilità dell’appello qualora quest’ultimo contenga una motivazione interpretabile in modo non equivoco, dal momento che, come ripetutamente affermato(Cass., sez.5, 21/07/2020 , n. 15519), è possibile desumere gli elementi di specificità deimotivi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. Inoltre, l'art. 53 del d .lgs. 546/1992 deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 delle disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia. E’, dunque, necessario garantire l’effettività del sindacato di merito ogni qualvolta sia espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado. 1.3. Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale si è limitata a dichiarare l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità non facendo buon governo dei principi innanzi riportati, pur dando atto della reiterazione dei motivi esposti in primo grado sotto un profilo censorio, giudicato però solo apparente. Deve, invece, ritenersi che il contribuente, nel proporre l’atto di appello, abbia inteso censurare la decisione di primo grado contestandola in ordine alle diverse statuizioni rese, come desumibile dai motivi proposti in grado di appello che il ricorrente enuncia sinteticamente a pagina 10 dell’atto introduttivo del presente giudizio e di cui la Commissione non dà in alcun modo conto. La censura proposta è, quindi, fondata. 2.Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360 , primo comma,num.3 e n um .5 , c .p.c., il ricorrente deduce la v iolazione e la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 53 del d.lgs. 546/1992 - omessa pronuncia su circostanza decisiva della controversia con riferimento alla errata e/o omessa valutazione della clausola risolutiva espressa dei contratti n. 3169/2009 e 4949/2009 –omessa pronuncia su una circostanza decisiva della controversia con riferimento alla errata e/o omessa valutazione degli effetti retroattivi della pronuncia di risoluzione espressa per i contratti n. 3169/2009 e n.4949/2009 – omessa pronuncia su circostanza decisiva della controversia con riferimento alla errata e/o omessa valutazione dei documenti prodotti per i contratti n. 5104/2010 e n. 5102/2010. In particolare, il contribuente osserva che una volta intervenuta una qualsiasi causa di risoluzione del contratto di locazione, ai fini della determinazione del reddito generato dall’immobile non rileva più il canone di locazione bensì la rendita catastale, e che non vi è stata statuizione circa la pur rappresentata omissione e/o errata valutazione da parte dell’Amministrazione tributaria degli effetti retroattivi della pronuncia di risoluzione giudiziale espressa con riferimento ai contratti indicati in atti; inoltre, la Commissione ha omesso di pronunciarsi in ordine alla prospettata errata e/o omessa valutazione da parte dell’Amministrazione dei documenti prodotti relativi ai contratti in atti indicati. 2.1. Il secondo motivo di doglianzaè inammissibile. 2.2. Secondo l’orientamento di questa Corte (Cass. sez.1, 23/10/2018 n. 26874) è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, num. 3 e num. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (da ultimo, anche Cass. sez. L., 6/2/2024, n. 3397). 2.3. Nel caso di specie il ricorrente, oltre ad aver cumulato le censure di cui ai numeri 3 e 5, incompatibili tra poco per quanto poc’anzi detto, nell’illustrare le doglianze non ha esposto i profili utili ad evidenziare una specificatrattazione dei rilievi di cui al numero 3 e quelli di cui al numero 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie e quelle relative a profili concernenti la ricostruzione del fatto per i quali vi sarebbero le omissioni decisive denunciate, limitandosi a ripresentare i motivi di impugnazionerispetto alla sentenza di primo gradoed a proporre mere argomentazioni, non evidenziando con puntualità i fatti controversi tra le parti e ritenuti decisivi. 3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma num. 3 e num. 5, c.p.c., il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione di legge -omessa pronuncia su circostanza decisiva della controversia e violazione errata e/o omessa valutazione del provvedimento di autotutela parziale n. 250TEZM000055 emesso dall’Agenzia delle Entrate in data 13/10/2015. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate erroneamente valutando il provvedimentodi autotutela parziale emesso dall’Agenzia per la rideterminazione del reddito accertato per quattro dei contratti di cui in atti; la Commissione, in maniera del tutto contraddittoria, ha accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate che, in realtà, è stato formulato in antitesi rispetto a quanto dalla stessa Agenzia precedentemente accertato e, cioè, l’effettiva e regolare dichiarazione ai fini reddituali dei contratti in questione. 3.1. Il terzo motivo di ricorso è assorbito nell’accoglimento del primo, dovendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, quale giudice del rinvio, riesaminare l’appello incidentale dell’Agenzia alla luce dei motivi oggetto dell’appello principale del contribuente non esaminati in virtù della dichiarata inammissibilità della proposizione del gravame. 4. In definitiva, l’accoglimento del primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo ed assorbito il terzo, conduce all’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per un nuovo esame del merito relativo alle doglianze esposte dalle parti, nonché per la regolamentazione delle spese comprese quelle del giudizio di legittimità. La Corte, P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gr