CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 agosto 1979
Cassazione n. 38471/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/08/1979 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per i reati di cui all'art. 341 bis cod. pen. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo sull'omesso proscioglimento per intervenuto risarcimento del danno. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4. Il motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata (pagg. 2 e 3). La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità e comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha evidenziato il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di estinzione del reato di cui all'art. 341 bis, terzo comma, cod. pen. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] er7 tensore [OSCURATO:PERSONA]