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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03671/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica di cui al capo B) d'imputazione, nonché per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo C), commessi il primo nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., società dichiarata fallita con sentenza nel 2013, e di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società dichiarata fallita nel 2014; mentre, la seconda nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha, altresì, confermato il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo A) d'imputazione relativo al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA].

In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte territoriale ha, da un lato, assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto e ha provveduto di conseguenza a rideterminare la pena in anni quattro e mesi quattro di reclusione; dall'altro lato, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi otto di reclusione.

2. Avverso la sentenza propongono ricorso gli imputati articolando sette motivi. 2.1 Con il primo motivo, i ricorrenti deducono vizi di motivazione in relazione alla mancata assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] anche per i reati di cui ai capi B) e C), lamentando la non configurabilità di un ruolo gestorio in capo all'imputata nella società [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Con il secondo motivo si denunda violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza della condotta distrattiva di cui al capo A) inerente alla sottrazione di una Mercedes SLK, autovettura concessa in leasing alla società [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando che i giudici di merito non avrebbero considerato che il bene non rientrava più nella disponibilità della fallita, in quanto il contratto di leasing sarebbe stato ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] con il trasferimento del ramo d'azienda.

Inoltre, si lamenta che la Corte territoriale, nel formulare il giudizio di responsabilità penale a carico degli imputati, avrebbe omesso di considerare il contributo da questi ultimi offerti nel ritrovamento del bene nella materiale disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe succeduto nel contratto di leasing in forza di un rapporto di collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano vizi di motivazione in riferimento alla sussistenza delle condotte distrattive di cui al capo C), sostenendo che le autovetture oggetto di contestazione non sarebbero mai uscite dal patrimonio societario della EASI4 /7 TECHNOLOGIES, in quanto, successivamente alla dichiarazione di fallimento, esse sarebbero state rinvenute nella materiale disponibilità di soggetti legati alla fallita, i quali, contrariamente da quanto sostenuto dai giudici di merito, avrebbero prontamente e in maniera spontanea provveduto alla riconsegna delle autovetture. 2.4 Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano vizi di motivazione in riferimento al riconoscimento dell'elemento soggettivo doloso in capo agli imputati nella distrazione dei beni informatici di cui al capo C).

In particolare, si osserva che i giudici di merito avrebbero fondato la prova della condotta dolosa in forza del mancato rinvenimento delle attrezzature informatiche presso la sede della [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare che tale circostanza troverebbe giustificazione nel fatto che la società era stata costretta a lasciare la sede aziendale a seguito di uno sfratto esecutivo. 2.5 Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano vizi di motivazione in relazione alla sussistenza della condotta distrattiva delle somme di denaro di cui al capo C) inerenti al fallimento della [OSCURATO:PERSONA].

In riferimento all'importo di 276.000 euro, si lamenta che i giudici di merito non avrebbero confutato gli elementi forniti dalla difesa, la quale aveva giustificato l'esborso di tale somma in ragione della necessità di pagare le passività della [OSCURATO:SOCIETA]., i cui debiti, secondo la difesa, erano ricompresi nel contratto di cessione del ramo d'azienda.

In riferimento, invece, ai prelievi dai conti correnti delle ulteriori somme, si lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito un intento distrattivo e doloso a tali condotte, omettendo di considerare sia l'irrilevanza dei prelevamenti rispetto al successivo dissesto societario sia l'assenza di volontà degli imputati di recare pregiudizio ai creditori. 2.5 Con il sesto e settimo motivo, i ricorrenti lamentano vizi di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219

I. fall. nonché delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

In particolare, si osserva che la Corte territoriale ha fornito una motivazione adeguata in merito al ruolo effettivamente gestorio assolto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] in seno a [OSCURATO:PERSONA] e circa la sua penale responsabilità nelle condotte di cui ai capi B) e C). 2.2 Analoghe conclusioni si possono formulare per il secondo motivo, in quanto il ricorso si limita a riproporre le censure già formulate con i motivi d'appello, omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale i giudici di merito hanno già ampiamente dimostrato le ragioni per le quali il bene non è stato ceduto alla [OSCURATO:PERSONA], ma era rimasto nella disponibilità materiale della fallita (cfr. pag. 13).

Inoltre, si dà atto di come gli imputati, in realtà, non abbiano in alcun modo cooperato nel ritrovamento dell'autovettura - comunque avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento e, dunque, successivamente alla consumazione del reato - né abbiano favorito il rintraccio di Piana.

Ancora, in relazione al subentro del Piana nel contratto di leasing, il ricorso non confuta quanto evidenziato nella pronuncia di merito, la quale ha già smentito tale eccezione, rilevando l'inesistenza negli atti di prove in grado di giustificare formalmente la disponibilità del bene da parte del Piana (cfr. pag. 14). 2.3 Le medesime carenze affliggono anche il terzo motivo di ricorso, in quanto la difesa non si confronta con la motivazione resa nella sentenza impugnata, la quale ha già adeguatamente confutato le doglianze formulate in ordine alla sussistenza delle contestate condotte distrattive (cf. pag. 15-16). 2.4 D quarto motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., poichè, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2.5 II quinto motivo è manifestamente infondato poiché la sentenza ha reso un coerente e logico sviluppo argomentativo in merito alla sussistenza delle ritenute condotte distrattive.

Con particolare riguardo alla distrazione della somma di 276.000 euro, la sentenza impugnata (cfr. pagg. 16 e 17) ha già confutato l'eccezione difensiva, evidenziando come dalla documentazione in atti non emerga alcuna prova del fatto che i debiti della [OSCURATO:SOCIETA]. fossero ricompresi nella cessione del ramo d'azienda.

In relazione ai contestati prelevamenti dai conti correnti, poi, i giudici di merito hanno dato ampia dimostrazione della natura distrattiva e della loro rilevanza rispetto al dissesto societario. 2.6 Inammissibili sono infine anche il sesto e il settimo motivo.

Quanto al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 legge fall. è manifestamente infondata l'obiezione difensiva per cui il danno cagionato al ceto creditorio dovrebbe essere valutato in relazione a quello complessivo del passivo fallimentare, essendo il consolidato insegnamento di legittimità, del quale la Corte territoriale ha fatto buon governo, esattamente di segno opposto (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658).

Con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, invece, quelle dei ricorrenti sono censure generiche e in fatto, comunque prive del necessario confronto con la motivazione della sentenza sul punto (si veda pag. 18 della sentenza impugnata).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica di cui al capo B) d'imputazione, nonché per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo C), commessi il primo nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., società dichiarata fallita con sentenza nel 2013, e di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società dichiarata fallita nel 2014; mentre, la seconda nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha, altresì, confermato il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo A) d'imputazione relativo al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte territoriale ha, da un lato, assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto e ha provveduto di conseguenza a rideterminare la pena in anni quattro e mesi quattro di reclusione; dall'altro lato, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi otto di reclusione. 2. Avverso la sentenza propongono ricorso gli imputati articolando sette motivi. 2.1 Con il primo motivo, i ricorrenti deducono vizi di motivazione in relazione alla mancata assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] anche per i reati di cui ai capi B) e C), lamentando la non configurabilità di un ruolo gestorio in capo all'imputata nella società [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Con il secondo motivo si denunda violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza della condotta distrattiva di cui al capo A) inerente alla sottrazione di una Mercedes SLK, autovettura concessa in leasing alla società [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando che i giudici di merito non avrebbero considerato che il bene non rientrava più nella disponibilità della fallita, in quanto il contratto di leasing sarebbe stato ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] con il trasferimento del ramo d'azienda. Inoltre, si lamenta che la Corte territoriale, nel formulare il giudizio di responsabilità penale a carico degli imputati, avrebbe omesso di considerare il contributo da questi ultimi offerti nel ritrovamento del bene nella materiale disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe succeduto nel contratto di leasing in forza di un rapporto di collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano vizi di motivazione in riferimento alla sussistenza delle condotte distrattive di cui al capo C), sostenendo che le autovetture oggetto di contestazione non sarebbero mai uscite dal patrimonio societario della EASI4 /7 TECHNOLOGIES, in quanto, successivamente alla dichiarazione di fallimento, esse sarebbero state rinvenute nella materiale disponibilità di soggetti legati alla fallita, i quali, contrariamente da quanto sostenuto dai giudici di merito, avrebbero prontamente e in maniera spontanea provveduto alla riconsegna delle autovetture. 2.4 Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano vizi di motivazione in riferimento al riconoscimento dell'elemento soggettivo doloso in capo agli imputati nella distrazione dei beni informatici di cui al capo C). In particolare, si osserva che i giudici di merito avrebbero fondato la prova della condotta dolosa in forza del mancato rinvenimento delle attrezzature informatiche presso la sede della [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare che tale circostanza troverebbe giustificazione nel fatto che la società era stata costretta a lasciare la sede aziendale a seguito di uno sfratto esecutivo. 2.5 Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano vizi di motivazione in relazione alla sussistenza della condotta distrattiva delle somme di denaro di cui al capo C) inerenti al fallimento della [OSCURATO:PERSONA]. In riferimento all'importo di 276.000 euro, si lamenta che i giudici di merito non avrebbero confutato gli elementi forniti dalla difesa, la quale aveva giustificato l'esborso di tale somma in ragione della necessità di pagare le passività della [OSCURATO:SOCIETA]., i cui debiti, secondo la difesa, erano ricompresi nel contratto di cessione del ramo d'azienda. In riferimento, invece, ai prelievi dai conti correnti delle ulteriori somme, si lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito un intento distrattivo e doloso a tali condotte, omettendo di considerare sia l'irrilevanza dei prelevamenti rispetto al successivo dissesto societario sia l'assenza di volontà degli imputati di recare pregiudizio ai creditori. 2.5 Con il sesto e settimo motivo, i ricorrenti lamentano vizi di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219 I. fall. nonché delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. In particolare, si osserva che la Corte territoriale ha fornito una motivazione adeguata in merito al ruolo effettivamente gestorio assolto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] in seno a [OSCURATO:PERSONA] e circa la sua penale responsabilità nelle condotte di cui ai capi B) e C). 2.2 Analoghe conclusioni si possono formulare per il secondo motivo, in quanto il ricorso si limita a riproporre le censure già formulate con i motivi d'appello, omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale i giudici di merito hanno già ampiamente dimostrato le ragioni per le quali il bene non è stato ceduto alla [OSCURATO:PERSONA], ma era rimasto nella disponibilità materiale della fallita (cfr. pag. 13). Inoltre, si dà atto di come gli imputati, in realtà, non abbiano in alcun modo cooperato nel ritrovamento dell'autovettura - comunque avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento e, dunque, successivamente alla consumazione del reato - né abbiano favorito il rintraccio di Piana. Ancora, in relazione al subentro del Piana nel contratto di leasing, il ricorso non confuta quanto evidenziato nella pronuncia di merito, la quale ha già smentito tale eccezione, rilevando l'inesistenza negli atti di prove in grado di giustificare formalmente la disponibilità del bene da parte del Piana (cfr. pag. 14). 2.3 Le medesime carenze affliggono anche il terzo motivo di ricorso, in quanto la difesa non si confronta con la motivazione resa nella sentenza impugnata, la quale ha già adeguatamente confutato le doglianze formulate in ordine alla sussistenza delle contestate condotte distrattive (cf. pag. 15-16). 2.4 D quarto motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., poichè, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2.5 II quinto motivo è manifestamente infondato poiché la sentenza ha reso un coerente e logico sviluppo argomentativo in merito alla sussistenza delle ritenute condotte distrattive. Con particolare riguardo alla distrazione della somma di 276.000 euro, la sentenza impugnata (cfr. pagg. 16 e 17) ha già confutato l'eccezione difensiva, evidenziando come dalla documentazione in atti non emerga alcuna prova del fatto che i debiti della [OSCURATO:SOCIETA]. fossero ricompresi nella cessione del ramo d'azienda. In relazione ai contestati prelevamenti dai conti correnti, poi, i giudici di merito hanno dato ampia dimostrazione della natura distrattiva e della loro rilevanza rispetto al dissesto societario. 2.6 Inammissibili sono infine anche il sesto e il settimo motivo. Quanto al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 legge fall. è manifestamente infondata l'obiezione difensiva per cui il danno cagionato al ceto creditorio dovrebbe essere valutato in relazione a quello complessivo del passivo fallimentare, essendo il consolidato insegnamento di legittimità, del quale la Corte territoriale ha fatto buon governo, esattamente di segno opposto (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658). Con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, invece, quelle dei ricorrenti sono censure generiche e in fatto, comunque prive del necessario confronto con la motivazione della sentenza sul punto (si veda pag. 18 della sentenza impugnata). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p
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