CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 06034/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per i reati di bancarotta fraudolenta impropria (artt. 110, 223, commi 1 e 2 nn. 1 e 2), 219, commi 1 e 2 n. 1), 216, comma 1 n.1) I. fall.). Lette le note difensive depositate in data 28 dicembre 2024 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle pene accessorie previste dall'art. 216 ultimo comma I. fai!. applicate trattandosi di patteggiamento allargato - è manifestamente infondato in quanto l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 15 della sentenza impugnata che valorizza il ruolo in concreto rivestito e la concreta durata), risolvendosi la doglianza in una prospettazione in palese contrasto con il dato normativo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il consi liere estensore [OSCURATO:PERSONA] • ente