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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36318/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SCARFO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SCARFO' ANGELA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG chiede il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] che chiede la conferma della sentenza impugnata, deposita le conclusioni e la nota spese.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di: SCARFO' [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 4 febbraio 2019 la Corte d'Assise di Monza dichiarava [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei delitti di concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e nel porto illegale di pistola cal. 7,65, utilizzata per realizzare il predetto delitto, nonchè la sola [OSCURATO:PERSONA] di detenzione illegale della medesima arma, e, escluse le contestate aggravanti e la recidiva, ritenuta la continuazione e concesse ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche e, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], anche la diminuente di cui all'art. 116 cod. peri., condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni diciassette di reclusione ed [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere, alle pene accessorie di legge, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio con assegnazione della provvisionale — immediatamente esecutiva — di euro 10.000,00 per ciascuna parte, oltre alle spese di costituzione e difesa.

Li sottoponeva altresì alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore a tre anni a pena espiata.

2. Proposto appello da parte degli imputati, la Corte di Assise di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza di primo grado e riduceva ad anni undici di reclusione la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la prima pronuncia.

2.1. Da entrambe le conformi sentenze di merito si evince la seguente ricostruzione dei fatti.

L'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta nel pomeriggio del 22 giugno 2017 nel cortile del complesso condominiale ove abitava ad opera di [OSCURATO:PERSONA]), che gli aveva esploso contro plurimi colpi di arma da fuoco, uno letale, con una pistola ricevuta dalla sorella Angela, residente nel medesimo edificio al piano terra e protagonista di frequenti litigi con la vittima, originati dalla uccisione di un gatto del [OSCURATO:PERSONA] all'apparenza causata dal cane della [OSCURATO:PERSONA], a seguito della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva danneggiato l'autovettura ed una finestra della abitazione dell'imputata e ne erano seguite plurime discussioni con insulti, minacce reciproche e denunce.

In particolare, quel giorno dopo l'ennesima lite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la figlia dell'imputata aveva chiesto l'intervento dello zio [OSCURATO:PERSONA] e questi, recatosi presso l'abitazione della sorella condottovi dalla nipote, e ricevuta dalla sorella una pistola, aveva incontrato il vicino nel cortile condominiale.

I due avevano iniziato a litigare verbalmente per poi passare ad una colluttazione a mani nude con spinte e colpi reciproci nel corso della quale, dapprima [OSCURATO:PERSONA] aveva spinto [OSCURATO:PERSONA] contro un muretto, facendolo cadere, quindi, dopo che quest'ultimo era riuscito a rialzarsi, lo aveva cinto da dietro col braccio destro, aveva estratto con la mano sinistra una pistola dalla tasca, l'aveva puntata contro la parte anteriore del corpo di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva esploso cinque colpi; questi era caduto a terra ed era deceduto poco prima dell'arrivo dei soccorsi.

Entrambe le Corti di Assise, nel ritenere inattendibile la ricostruzione dei fatti proposta da [OSCURATO:PERSONA] perché in contrasto con la dinamica descritta dalla teste oculare Azzarrari ed i dati emersi dalla consulenza medico-legale, escludevano che costui avesse agito per legittima difesa, anche putativa o per eccesso nella stessa scriminante, e ravvisavano la sua responsabilità per l'omicidio volontario dell'antagonista e quella della sorella Angela per concorso anomalo nel medesimo delitto per avere detenuto la pistola carica e le munizioni al fine di minacciare o di ferire il vicino molesto, averla consegnata al fratello perché lo affrontasse e gli desse una lezione ed avere assistito al litigio tra i due in modo tale da avere rafforzato la volontà del congiunto.

3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso con unico atto gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del loro difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: a) violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e dell'art.59 cod. pen. e vizio di motivazione per avere escluso la Corte di appello la ricorrenza della legittima difesa putativa sebbene l'esplosione dei colpi da parte di [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuta in una situazione di pericolo concreta ed effettiva per avere dovuto affrontare un soggetto quale [OSCURATO:PERSONA], dal carattere aggressivo e provocatore, in possesso di attrezzi ed armi artigianali, uno rinvenuto in suo possesso anche il giorno della sua morte, le cui condotte pregresse erano state fonte di continua angoscia per la famiglia [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse munito di armi nell'atto di fronteggiare il ricorrente, ma ha trascurato che di fianco al suo cadavere era stato rinvenuto uno strumento artigianale atto ad offendere e che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha riferito essere stato da lui utilizzato.

Non appare condivisibile nemmeno il giudizio ricostruttivo dei fatti, basato sulla deposizione della teste Azzarrari, per la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto la meglio sul contendente sin dalla prima fase, in quanto la giovane, oltre ad avere avuto dal balcone della sua abitazione una visione incompleta e non nitida del cortile, in dibattimento aveva reso una versione diversa dei fatti rispetto a quella fornita nel corso delle indagini, che era stata oggetto di contestazioni irrituali, divenute esse stesse la testimonianza presa in considerazione per formulare il giudizio di responsabilità.

Inoltre, la diversa dinamica riferita dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non è stata smentita nemmeno dalla consulenza medico-legale per avere questa accertato nella vittima una lesione contusiva da colpo contendente e quella letale frutto di colpo di pistola esploso da distanza ravvicinata, ma non a contatto: ebbene 2 Ajk- la teste oculare non ha mai riferito dell'uso di un oggetto da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto degli spari.

Inoltre, la consulenza ha ritenuto che anche la dinamica riferita da [OSCURATO:PERSONA] fosse compatibile con quanto riscontrato da un punto di vista oggettivo, il che prova il travisamento delle prove operato dalla Corte di secondo grado, che, nell'escludere la superiorità fisica dell'ucciso, ha omesso la verifica delle sue fattezze in comparazione con quelle dell'imputato, più basso e più esile di corporatura, quindi difficilmente in grado di cingere da tergo persona più alta ed obesa.

Pertanto, il momento in cui l'imputato si è trovato in stato di pericolo si è verificato non all'inizio del litigio, ma quando [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di lesionargli l'occhio, azione alla quale aveva reagito, sparando per evitare di soccombere. b)Violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e dell'art. 55 cod. pen..

La sentenza impugnata è illogica anche laddove ha escluso l'eccesso colposo in legittima difesa e ha affermato che il ricorrente, invece di uccidere l'avversario, avrebbe potuto fuggire, per effetto della valutazione unitaria di momenti distinti e differenti della lite, mentre è nella fase finale che avrebbe dovuto ravvisarsi l'eccesso colposo per avere egli ecceduto, a causa di negligenza ed imperizia e del clima di tensione e vessatorio creato dalla vittima, nella reazione. c) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e degli artt. 575 e 584 cod. pen. per avere la Corte di appello escluso la riqualificazione del delitto di cui al capo A) in omicidio preterintenzionale, avendo ravvisato il dolo diretto, sebbene la consulenza medico-legale attesti l'impatto di un unico colpo da arma da fuoco sulla vittima e la presenza di lesioni da oggetto contundente.

Non è dunque corretto desumere il dolo omicidiario dalla esplosione di plurimi colpi a distanza ravvicinata ed il giudizio espresso in sentenza si è basato soltanto sulle dichiarazioni della teste Azzarrari, prive di efficacia probatoria perchè inattendibili, a dispetto di quanto riferito dal ricorrente, ritenuto credibile soltanto laddove ha confermato la tesi accusatoria. d) Violazione ed erronea applicazione degli art. 116 cod. pen. e 125 e 192 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza del concorso anomalo di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e nel porto dell'arma, basata sul travisamento delle dichiarazioni spontanee rese dalla ricorrente, dalle quali non emerge che ella fosse consapevole del prelievo da parte del fratello della pistola detenuta all'interno della propria borsetta, circostanza frutto di mera presunzione.

La Corte in maniera illogica ha ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto l'arma dalla sorella, circostanza rimasta indimostrata per avere egli agito in modo autonomo e per non essere provata la presenza sul luogo del delitto anche di [OSCURATO:PERSONA]), non avendo sul punto riferito nulla di concludente la teste oculare Azzarrari.il e) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e dell'art. 62 n. 2 cod. pen. per avere la Corte di appello escluso la circostanza attenuante della provocazione con motivazione illogica e meramente apparente.

L'omicidio è avvenuto in una situazione esasperata dal carattere aggressivo e provocatore dell'ucciso, che era stato protagonista di continue liti con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], legate alla presenza del cane, l'ultima delle quali la mattina di quel giorno quando aveva avuto un'accesa discussione con [OSCURATO:PERSONA], senza che le denunce sporte a suo carico avessero consentito di risolvere i problemi di convivenza.

Sul punto la Corte di appello si contraddice, perché, da un lato qualifica come fatto ingiusto la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nelle ore precedenti l'omicidio, dall'altro definisce quell'episodio l'ultimo di una serie di altri alterchi che avevano giustificato lo stato d'ira degli imputati per le sue continue angherie.

4. All'udienza odierna si è proceduto alla trattazione orale del procedimento.

Considerato in diritto I ricorsi sono infondati e non meritano accoglimento. 1.11 primo motivo censura il giudizio di insussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa putativa. 1.1 II tema è stato oggetto di considerazione diffusa nella sentenza in verifica, che, richiamata in termini adesivi la ricostruzione degli eventi operata dalla sentenza di primo grado, ha escluso la scriminante con ampio corredo giustificativo, avvalsosi di una disamina accurata ed analitica dei dati probatori, in specie della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e della relazione di consulenza medico-legale, dalle quali fonti ha tratto il convincimento, ampiamente motivato, della non veridicità della ricostruzione degli eventi prospettata dagli imputati, peraltro in termini non del tutto corrispondenti fra loro. 1.2 L'impugnazione in esame ripropone la tesi difensiva, incentrata sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato aggredito da [OSCURATO:PERSONA], soggetto più forte e prestante, che nel corso della colluttazione iniziale lo avrebbeva atterrato e, sovrastandolo, avrebbe tentato di ferirlo agli occhi con le mani, al che l'imputato aveva esploso, dapprima dei colpi in aria per allontanare l'avversario, poi era svenuto ed al risveglio, per distogliere [OSCURATO:PERSONA] dal continuare ad aggredirlo, gli aveva esploso contro il colpo letale.

1.2.1. Al contrario, le sentenze di merito affermano, basandosi sulla deposizione dell'unica teste oculare della vicenda -[OSCURATO:PERSONA], che vi aveva assistito dal balcone della sua abitazione- che i due contendenti avevano iniziato un litigio verbale quando [OSCURATO:PERSONA], visto [OSCURATO:PERSONA] nel cortile ed appreso dell'ennesimo litigio intercorso quel giorno tra questi e la nipote Mariangela, lo aveva raggiunto, provenendo dall'abitazione della sorella già armato di pistola, quindi dagli insulti essi erano passati alle vie di fatto, spingendosi e colpendosi a vicenda a mani nude sino a che [OSCURATO:PERSONA], non armato, era caduto contro un muretto, si era rialzato e [OSCURATO:PERSONA] lo aveva cinto da tergo col braccio destro e gli aveva esploso più colpi di pistola, uno al torace, causa di lesioni letali.

1.2.2. In tale ricostruzione fattuale i giudici di merito negano siano riscontrabili i presupposti applicativi della legittima difesa, anche nella forma putativa, per l'insufficienza dimostrativa degli elementi indicati dalla difesa, in quanto «il carattere aggressivo e provocatorio del [OSCURATO:PERSONA], i dissidi con i vicini per questioni futili, la circostanza che nella sua abitazione siano stati sequestrati rudimentali strumenti atti all'offesa non costituiscono elementi sufficienti per giustificare una reazione omicidiaria da parte dello [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 13 sentenza di appello).

Tale affermazione ha ricevuto congrua e puntuale giustificazione a ragione delle deposizioni dei testi residenti nel medesimo stabile, alcuni dei quali -Schembri, brio e Terrazzano- pur avendo avuto in passato dissidi con la vittima ed avendo subito condotte minacciose o lesive dalla stessa, avevano escluso trascichi successivi ed evitato ulteriori occasioni di lite, diversamente da quanto accaduto tra [OSCURATO:PERSONA] da un lato ed [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA] dall'altro.

Quest'ultima si era resa protagonista di un acceso contrasto con [OSCURATO:PERSONA] anche la mattina del giorno dell'omicidio, nel corso del quale la stessa era stata sentita dalla teste Schepis minacciare per prima il vicino di farlo fuori, ottenendo in risposta che lui le avrebbe spaccato la gambe.

Con il contenuto informativo offerto dai predetti testi il ricorso non si misura e preferisce ignorarli per insistere nella rievocazione alternativa, ma indìmostrata, che vuole [OSCURATO:PERSONA] intimorito e sopraffatto dall'antagonista armato, senza però indicare, al di fuori delle interessate affermazioni dello stesso imputato, quali elementi probatori ne avvalorino la narrazione.

Per contro, si legge nella sentenza impugnata a pag. 15 della motivazione che la descrizione degli eventi fornita da Azzarrari, chiara ed esplicita, anche se sollecitata da alcune contestazioni, riportata testualmente alle pagg. 14-27 della sentenza di primo grado, trova un primo elemento di riscontro nella conversazione telefonica intercettata n. 53 del 23 giugno 2017 nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito alla zia che lo zio aveva dovuto dare una spinta all'indietro a [OSCURATO:PERSONA], che si era poi trascinato ed avvicinato nuovamente.

Inoltre, la dinamica descritta dalla teste ha ricevuto riscontro anche nella consulenza medico-legale che ha evidenziato la compatibilità della lesività esterna con una dinamica di colluttazione, nonchè la compatibilità del colpo letale con la posizione eretta di vittima e sparatore con la bocca dell'arma in posizione frontale laterale sinistra rispetto all'ucciso con tramite dal basso verso l'alto, da sinistra a destra e leggermente da davanti a dietro.

Nel giudizio della Corte di appello, conforme a quello della prima Corte di Assise, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva estratto ed utilizzato la pistola che aveva sulla sua persona non aveva versato in una situazione di pericolo attuale di un'offesa grave ed ingiusta, posto che [OSCURATO:PERSONA] era già caduto, era in difficoltà e distante, non aveva esibito nessuna arma, non presentava superiorità fisica tale da far presagire la inevitabile soccombenza, sicchè l'imputato avrebbe potuto allontanarsi e rientrare nell'abitazione della sorella.

Ed anche dopo essersi rialzato, [OSCURATO:PERSONA] non aveva attentato alla sua vita e non aveva cercato di accecarlo, sicchè sarebbe stato sufficiente il compimento di azioni alternative, quali il percuoterlo, sparare in aria o colpirlo in zone non vitali, mentre [OSCURATO:PERSONA] gli aveva rivolto l'arma, sparando all'altezza del busto con l'intento di prevalere e di abbatterlo.

Inoltre, l'insussistenza dei requisiti tipici per ravvisare la legittima difesa - ossia l'ingiustizia del pericolo, l'inevitabilità della reazione e la proporzione con l'offesa- danno conto anche dell'esclusione della sua dimensione putativa e dell'insussistenza di un dubbio, originato dalla situazione oggettiva, sulla necessità di esplodere i colpi di pistola con quelle modalità e con quella direzione nei confronti di soggetto disarmato e già indebolito dalla caduta.

1.2.3. Le contestazioni mosse col primo motivo di ricorso presentano profili di marcata infondatezza ed aspecificità.

In primo luogo, le censure al giudizio di attendibilità della teste Azzarrari si basano su affermazioni apodittiche ed indimostrate, oltre che giuridicamente prive di consistenza.

Resta escluso che le informazioni essenziali, poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siano state acquisite soltanto a seguito di contestazioni, correttamente impiegate dal pubblico ministero per sollecitare il ricordo.

La teste è stata definita dalla Corte di appello più titubante nella deposizione dibattimentale rispetto alle informazioni fornite nel corso delle indagini, riscontro giustificato sia per la maggiore distanza temporale dai fatti, sia per l'imbarazzo di riferire l'accaduto in danno della vicinda di casa [OSCURATO:PERSONA], che non si esclude possa avere esercitato pressioni sulla giovane per enfatizzare la descrizione di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto violento e provocatore, come del resto rivelato anche dalla teste Terrazzan, che aveva da lei subito una scenata e l'accusa di "infamità" per quanto riferito all'Autorità giudiziaria.

La Corte di appello ha però rimarcato la logicità e la coerenza intrinseca del racconto di Azzarrari, la natura dettagliata della dinamica descritta, la costanza sul nucleo essenziale, ribadito anche a fronte dell'insistente controesame difensivo e riscontrato l'assenza di motivi di astio o di inimicizia nei riguardi degli imputati.

Risulta poi privo di qualsiasi riscontro oggettivo l'assunto difensivo che denuncia l'impossibilità per la teste di avere una visuale completa sul cortile nel quale si era verificato il delitto: sul punto la sentenza di primo grado, la cui motivazione si salda con quella di appello a formare un unico corpo argomentativo valutabile per la conformità di decisione e di criteri inferenziali, ha evidenziato che il balcone sul quale si era trovata la giovane consentiva ampia visuale, libera da ostacoli, come evincibile dai rilievi fotografici realizzati dai Carabinieri ed agli atti.

Sotto altro profilo difetta l'indicazione in ricorso di qualsiasi elemento dal quale poter desumere la pretesa preponderanza fisica di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA]), oltre che la circostanza dell'essere stato egli armato e quindi pericoloso per l'incolumità dell'imputato.

La teste Azzarrari ha più volte ribadito di non aver visto durante la colluttazione arma diversa dalla pistola di [OSCURATO:PERSONA], il quale del resto il giorno successivo al delitto -lo si legge nella sentenza di primo grado a pag. 67- non aveva presentato lesioni indicative del patito uso di uno strumento atto ad offendere, nè tracce del preteso tentativo dì accecamento operato dalla vittima che gli avrebbe "spinto le dita negli occhi" (pag. 5 ricorso) quali graffi, lividi, escoriazioni e sullo strumento rinvenuto nei pressi del corpo di [OSCURATO:PERSONA] non è stato rinvenuto materiale organico riconducibile a Scade), che del resto nel primo interrogatorio reso al publico ministero non aveva fatto menzione del possesso di un arnese in grado di ferirlo da parte della vittima.

Non giova alla difesa a tale riguardo ricordare che del tentativo di accecamento patito da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito anche [OSCURATO:PERSONA], poichè sul punto la coimputata è stata nettamente smentita dalla teste oculare ed estranea alla contesa, quindi del tutto disinteressata.

Inoltre, la sentenza di primo grado a pag. 71 della motivazione ha rimarcato come della presenza di arma in mano a [OSCURATO:PERSONA] e del suo utilizzo contro [OSCURATO:PERSONA] costui aveva discusso durante un colloquio in carcere del 13 luglio 2017 con i parenti, Angela compresa, oggetto di intercettazione, per adattare la versione difensiva agli esiti dell'autopsia e dei rilievi tecnici, già loro noti.

2. Anche il secondo motivo va disatteso.

La configurabilità dell'eccesso colposo in legittima difesa è stata motivatamente esclusa come dipendente dalla negazione dei presupposti per ravvisare la predetta scriminante.

Nè a conclusioni differenti si sarebbe potuti giungere, isolando, come preteso in ricorso, la seconda fase della lite dalla prima: al contrario, dalla ricostruzione dell'episodio operata dai giudici di merito emerge che, proprio dopo la caduta a terra all'indietro di [OSCURATO:PERSONA] per effetto della spinta datagli da [OSCURATO:PERSONA], questi avrebbe potuto allontanarsi dal luogo o impedire all'avversario di avvicinarsi mediante l'esplosione di colpi di pistola in aria, mentre aveva insistito nella sfida reciproca, ben sapendo di poter contare sulla pistola sino a quel momento non esibita per sopraffarlo.2.1.

In punto di diritto l'evocazione della necessità di considerare la percezione soggettiva delle condizioni di fatto in cui l'agente aveva operato non sembra conformarsi alla lezione interpretativa propria di questa Corte, la quale in tema di legittima difesa, reale o putativa, ha osservato che la sussistenza della scriminante richiede la rigorosa dimostrazione di requisiti costituiti da «un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima; mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa» (Sez. 5, n. 25653 del 14/5/2011, Diop ed altri, Rv. 240447; Sez. 4 n. 16908 del 12/02/2004, Lopez, Rv. 228045; Sez. 4, n. 32282 del 4/7/2006, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 235181; Sez. 1, n. 47117 del 26/11/2009, Carta, Rv. 245884), sicchè «Non è configurabile l'esimente della legittima difesa qualora l'agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall'aggressore senza pregiudizio e senza disonore» (Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223441; Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Cali', Rv. 272080) e «L'esimente della legittima difesa non è applicabile allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa» (Sez. 1, n. 3200 del 18/02/2000, Fondi, Rv. 215513; Sez. 1, n. 52617 del 14/11/2017, Pileggi, Rv. 271605), come nel caso in cui si sia accettato un duello o una sfida, ovvero si sia attuata una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo a fronte di un pericolo non attuale e concreto (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861; Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, Gasparini, Rv. 274534), orientamento che si adatta perfettamente al caso in esame e che induce a respingere la tesi difensiva riproposta col ricorso.

2.2. Resta soltanto da aggiungere che, per pacifico e condivisibile orientamento di questa Corte, una volta esclusi i presupposti della legittima difesa, non è nemmeno ipotizzabile in astratto un eccesso colposo nella stessa scriminante, che pretende il superamento dei limiti alla stessa collegati; la norma di cui all'art.55 cod. pen., attraverso l'espresso richiamo alle disposizioni che disciplinano le singole cause di giustificazione, postula dunque il collegamento tra eccesso colposo e situazioni scriminanti, con conseguente impossibilità di ravvisare la fattispecie colposa in assenza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminate di cui si eccedono colposamente i limiti.

In coerenza con tale impostazione, fondata sull'interpretazione letterale e sistematica, che la difesa non confuta con alcun argomento valutabile, in tema di legittima difesa si è affermato che l'assenza dei presupposti della scriminante, ossia della necessità di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, ostacola anche la possibilità di ravvisarne l'eccesso colposo, caratterizzato da erronea valutazione di detto pericolo e da inadeguatezza dei mezzi usati (Sez. 4, n. 9463 del 13/02/2019, Ouldhnini, Rv. 275269; Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti ed altro, Rv. 256017; Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., Rv. 247898; Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008, P.G. in proc.

Diari e altri, Rv. 242349; Sez. 1, n. 298 del 24/09/1991, Riolo, Rv. 190726).

2.3. Deve dunque concludersi per la perfetta coerenza e fedeltà ai dati probatori dell'analisi delle relative fonti come condotta dai giudici di merito, che hanno escluso motivatamente la configurabilità della scriminante della legittima difesa sulla scorta di valutazione corretta sul piano metodologico, perché compiuta "ex ante" e rapportata alle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie esaminata.

3. Il terzo motivo si incentra sulla mancata qualificazione del delitto di cui al capo A) in omicidio preterintenzionale e sull'individuazione del dolo diretto, sebbene la consulenza medico-legale attesti l'impatto di un unico colpo da arma da fuoco sulla vittima e la presenza di lesioni da oggetto contundente.

Anche sul punto la sentenza impugnata si presenta immune da censure per quanto già esposto in riferimento ai motivi già esaminati.

La Corte di appello ha escluso che [OSCURATO:PERSONA]) avesse agito allo scopo di percuotere o ferire l'antagonista perché la sua condotta smentisce tale intento; ha osservato che, se egli avesse realmente inteso allontanarlo da sé o impartirgli una lezione senza giungere ad esiti letali avrebbe continuato a spingerlo, a colpirlo con pugni, calci o schiaffi, persino con l'arma utilizzata quale corpo contundente senza sì fosse posta l'esigenza insopprimibile di esplodere plurimi colpi di pistola a distanza così ravvicinata con un'arma, condotta con sè già carica e pronta allo sparo.

Nella valutazione dei giudici di merito, l'aver agito in quel modo denota il dolo diretto, ossia l'intenzione di uccidere colui verso il quale da tempo nutriva sentimenti di avversione e rivalità, rinfocolati dalle lamentele di sorella e nipote e dalle loro richieste di intervento.

Non presta il fianco a critiche nemmeno la valutazione negativa espressa dai giudici di merito sulla versione dei fatti fornita dal ricorrente: la stessa non è stata disattesa in sé, ma per l'incoerenza con i dati probatori acquisiti e per plurimi aspetti di inverosimiglianza, dei quali la motivazione della sentenza in verifica dà dato ampio conto senza essere incorsa in vizi di incompiutezza o manifesta irrazionalità.4.

Il quarto motivo di ricorso investe la ricostruzione del concorso anomalo di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e nel porto dell'arma di sua proprietà.

4.1. Si lamenta da parte della difesa il compiuto travisamento delle dichiarazioni spontanee rese dalla ricorrente, dalle quali non emerge che ella fosse consapevole del prelievo da parte del fratello della pistola detenuta all'interno della propria borsetta, circostanza frutto di mera presunzione, mentre il fratello aveva agito a sua insaputa ed in modo autonomo senza fosse nemmeno dimostrata la presenza della stessa Angela luogo del delitto. 4.2 Ebbene, anche sul punto la sentenza non merita censure.

La Corte distrettuale ha evidenziato che la pistola era stata acquistata dalla ricorrente e poi era stata detenuta carica appositamente per difendersi da [OSCURATO:PERSONA], verso il quale da tempo era animata da forte ostilità, da sentimenti di rivalsa ed avversione, rinfocolati quel giorno stesso dall'ultima lite che aveva coinvolto anche la figlia Mercedes e dall'esasperazione per il mancato intervento a loro tutela da parte di vicini e forze dell'ordine; per tale ragione aveva chiesto, tramite la figlia, l'intervento del fratello [OSCURATO:PERSONA], che più volte aveva affrontato verbalmente [OSCURATO:PERSONA] senza successo ed al quale aveva trasmesso gli stessi sentimenti di frustrazione e di rabbia.

La ricorrente, si legge nella sentenza impugnata a pag. 20, nelle sue dichiarazioni spontanee ha ammesso che il fratello aveva visto la pistola detenuta all'interno della sua borsetta e di aver pensato che l'avesse prelevata per affrontare [OSCURATO:PERSONA]; per contro, [OSCURATO:PERSONA] sulle modalità con le quali si era procurato l'arma ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere.

La deduzione operata in sentenza, che egli avesse ottenuto la pistola per consegna fattagli dalla sorella, che già sapeva esserne in possesso e che era principalmente interessata a convincere il vicino a desistere dai suoi atteggiamenti, anche se non intenzionata ad ucciderlo e che essi avessero concordato di far uso dell'arma per minacciare o al massimo ferire [OSCURATO:PERSONA], non presenta profili di arbitrarietà, né di palese illogicità perché rispetta le acquisizioni probatorie ed il contesto generale nel quale era maturata l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA].

Non è frutto di travisamento nemmeno la circostanza della presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel cortile all'atto della lite che avrebbe condotto [OSCURATO:PERSONA] a morte: se è vero che la teste Azzarrari non è stata precisa sul punto, non ricordando con esattezza che Angela fosse sul luogo, tanto emerge dalla conversazione intercettata del 23 giugno 2017, nella quale la figlia aveva raccontato ad una parente lo svolgimento dei fatti come appreso dalla madre e costei al dibattimento ha ripercorso quanto accaduto per avervi assistito tanto da avere affermato, contrariamente al vero, di essere intervenuta personalmente per distogliere [OSCURATO:PERSONA] dall'aggredire il fratello.In questo contesto operativo il giudizio sul contributo materiale e morale di [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] per avere fornito lo strumento esecutivo ed avere ispirato il confronto fra i due contendenti e la individuazione della sua responsabilità a titolo di concorso anomalo rispecchiano i dati probatori e non incorrono in vizi di sorta: l'accesa conflittualità con la vittima, la richiesta di intervento da parte dell'uomo di famiglia con intenti ritorsivi, la conoscenza della personalità dei due contendenti, il possesso da parte del fratello della propria pistola con il colpo già inserito in canna costituiscono tasselli fattuali della vicenda, attinenti alla personalità dei soggetti coinvolti ed alle circostanze ambientali, che hanno indotto a ravvisare con congruo e logico percorso inferenziale il concorso anomalo nel ferimento letale della persona offesa quale evento prevedibile per l'imputata, anche se dalla stessa inizialmente non voluto, ma certamente non avulso dalla situazione e non frutto di fattori eccezionali, anomali, non immaginabili.

4.3. Nessun travisamento dei fatti, né tanto meno la "strumentalizzazione in senso favorevole all'accusa" delle testimonianze raccolte (pag. 12 ricorso), sono deducibili col ricorso per cassazione, la cui funzione non è quella di devolvere la verifica sulla fondatezza dell'accusa e la valutazione diretta dei dati probatori, ma di evidenziare vizi della sentenza secondo le ipotesi indicate dall'art. 606, comma primo, cod. proc. pen., vizi che nel caso in esame non sono riscontrabili. 4.4 Anche in punto di diritto la sentenza in verifica rispecchia puntualmente gli orientamenti interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali, per ravvisare il concorso anomalo, deve sussistere non solo il nesso causale, ma anche psicologico tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, dell'azione concordata, fermo restando che la prognosi postuma sulla prevedibilità del reato più grave commesso dal concorrente va effettuata in concreto, valutando la personalità dell'imputato e il contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta.

Il coefficiente psicologico viene ricondotto al paradigma della colpa in concreto, richiedendosi, in particolare, la previsione o prevedibilità ed evitabilità dell'evento, accertabili per l'appunto in concreto, tenuto conto di tutte le circostanze che accompagnano l'azione dei concorrenti ed in grado di escludere l'adesione all'evento diverso causato dal concorrente Si è affermato in giurisprudenza che «la responsabilità per concorso anomalo è ravvisabile solo quando l'evento diverso e più grave di quello voluto dal compartecipe costituisca uno sviluppo logicamente prevedibile, ma non previsto, quale possibile conseguenza della condotta concordata da parte di un soggetto di normale intelligenza e cultura media, secondo regole di ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani, non interrotta da fattori accidentali e imprevedibili.quindi necessarie due condizioni negative: che l'evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale, perché altrimenti sussisterebbe la responsabilità di cui all'art. 110 cod. pen., e che l'evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, non prevedibili da parte dell'agente» (Sez. 1, n. 37940 del 24/10/2006, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 235427; conformi: Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li ed altri, Rv. 240276; Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, Camko, Rv. 251849; Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977; Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489).

5. Con l'ultimo motivo di ricorso ci si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, giustificata dal carattere aggressivo e dal contegno molesto dell'ucciso e dalle continue liti con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], l'ultima delle quali la mattina di quel giorno stesso.

5.1. Al riguardo la Corte di appello, avvalendosi di precise risultanze istruttorie, ha osservato che nel caso in esame non ricorre il requisito dell'offesa ingiusta tale da provocare uno stato d'ira all'origine del gesto aggressivo, poiché da tempo tra gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano in atto litigi, contese e ripicche reciproche, determinati da ragioni e torti da entrambe le parti.

Ed anche la condotta di [OSCURATO:PERSONA] poco prima dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta non costituire un comportamento offensivo e non tollerabile perché consistito nel passeggiare nel cortile fischiando verso il balcone degli [OSCURATO:PERSONA], sia per il modesti fastidio che tale condotta aveva comportato, sia per la vistosa sproporzione della reazione di [OSCURATO:PERSONA], sceso ad affrontarlo con una pistola carica e pronta all'uso.

5.2. Nessun profilo di contraddizione o di illogicità manifesta è dato rinvenire nel ragionamento probatorio sotteso al diniego della invocata circostanza attenuante: è sufficiente considerare che, come evidenziato nella sentenza impugnata, la teste Schepis ha riferito di avere udito la mattina del giorno dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA] e la figlia litigare con [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultima rivolgergli per prima esplicite minacce, cui l'uomo aveva risposto a tono con insulti ed ulteriori minacce.

5.3. La decisione anche sul punto si mostra coerente con l'interpretazione offerta da questa, che è Corte è costante nell'affermare che, pur non pretendendo la norma di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. il requisito della proporzione tra offesa e risposta illecita, deve comunque sussistere un rapporto di adeguatezza tra di esse, nella considerazione che un'azione inadeguata non sarebbe conseguente all'impulso prodotto dal fatto ingiusto altrui.

Pertanto, la circostanza attenuante non può configurarsi quando la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira, oppure il nesso causale fra il comportamento ingiusto e la reazione tenuta e da rivelare che altri sentimenti, quali la vendetta, il malanimo, il desiderio di sopraffazione sono alla base del gesto criminoso, con esclusione quindi del rapporto di derivazione causale dal fatto antecedente (Cass. sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, D'Ambrogi, rv. 258678; sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, rv. 248375; sez. 1, n. 1214 del 6/11/2008, [OSCURATO:PERSONA], rv. 242622; sez. 4, n. 24693 del 2/3/2004, Vannozzi, rv. 228861; sez. 1, n. 1305 del 15/11/1993, Marras, rv. 197245; sez. 1, n. 8773 del 16/6/1992, Unggironi, rv. 191576).

Per le considerazioni svolte i ricorsi, infondati in tutte le loro deduzioni, vanno respinti con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore delle parti civili delle spese sostenute nel presente giudizio.

P. Q. M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SCARFO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SCARFO' ANGELA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG chiede il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] che chiede la conferma della sentenza impugnata, deposita le conclusioni e la nota spese. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di: SCARFO' [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 4 febbraio 2019 la Corte d'Assise di Monza dichiarava [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei delitti di concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e nel porto illegale di pistola cal. 7,65, utilizzata per realizzare il predetto delitto, nonchè la sola [OSCURATO:PERSONA] di detenzione illegale della medesima arma, e, escluse le contestate aggravanti e la recidiva, ritenuta la continuazione e concesse ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche e, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], anche la diminuente di cui all'art. 116 cod. peri., condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni diciassette di reclusione ed [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere, alle pene accessorie di legge, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio con assegnazione della provvisionale — immediatamente esecutiva — di euro 10.000,00 per ciascuna parte, oltre alle spese di costituzione e difesa. Li sottoponeva altresì alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore a tre anni a pena espiata. 2. Proposto appello da parte degli imputati, la Corte di Assise di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza di primo grado e riduceva ad anni undici di reclusione la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la prima pronuncia. 2.1. Da entrambe le conformi sentenze di merito si evince la seguente ricostruzione dei fatti. L'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta nel pomeriggio del 22 giugno 2017 nel cortile del complesso condominiale ove abitava ad opera di [OSCURATO:PERSONA]), che gli aveva esploso contro plurimi colpi di arma da fuoco, uno letale, con una pistola ricevuta dalla sorella Angela, residente nel medesimo edificio al piano terra e protagonista di frequenti litigi con la vittima, originati dalla uccisione di un gatto del [OSCURATO:PERSONA] all'apparenza causata dal cane della [OSCURATO:PERSONA], a seguito della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva danneggiato l'autovettura ed una finestra della abitazione dell'imputata e ne erano seguite plurime discussioni con insulti, minacce reciproche e denunce. In particolare, quel giorno dopo l'ennesima lite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la figlia dell'imputata aveva chiesto l'intervento dello zio [OSCURATO:PERSONA] e questi, recatosi presso l'abitazione della sorella condottovi dalla nipote, e ricevuta dalla sorella una pistola, aveva incontrato il vicino nel cortile condominiale. I due avevano iniziato a litigare verbalmente per poi passare ad una colluttazione a mani nude con spinte e colpi reciproci nel corso della quale, dapprima [OSCURATO:PERSONA] aveva spinto [OSCURATO:PERSONA] contro un muretto, facendolo cadere, quindi, dopo che quest'ultimo era riuscito a rialzarsi, lo aveva cinto da dietro col braccio destro, aveva estratto con la mano sinistra una pistola dalla tasca, l'aveva puntata contro la parte anteriore del corpo di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva esploso cinque colpi; questi era caduto a terra ed era deceduto poco prima dell'arrivo dei soccorsi. Entrambe le Corti di Assise, nel ritenere inattendibile la ricostruzione dei fatti proposta da [OSCURATO:PERSONA] perché in contrasto con la dinamica descritta dalla teste oculare Azzarrari ed i dati emersi dalla consulenza medico-legale, escludevano che costui avesse agito per legittima difesa, anche putativa o per eccesso nella stessa scriminante, e ravvisavano la sua responsabilità per l'omicidio volontario dell'antagonista e quella della sorella Angela per concorso anomalo nel medesimo delitto per avere detenuto la pistola carica e le munizioni al fine di minacciare o di ferire il vicino molesto, averla consegnata al fratello perché lo affrontasse e gli desse una lezione ed avere assistito al litigio tra i due in modo tale da avere rafforzato la volontà del congiunto. 3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso con unico atto gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del loro difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: a) violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e dell'art.59 cod. pen. e vizio di motivazione per avere escluso la Corte di appello la ricorrenza della legittima difesa putativa sebbene l'esplosione dei colpi da parte di [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuta in una situazione di pericolo concreta ed effettiva per avere dovuto affrontare un soggetto quale [OSCURATO:PERSONA], dal carattere aggressivo e provocatore, in possesso di attrezzi ed armi artigianali, uno rinvenuto in suo possesso anche il giorno della sua morte, le cui condotte pregresse erano state fonte di continua angoscia per la famiglia [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse munito di armi nell'atto di fronteggiare il ricorrente, ma ha trascurato che di fianco al suo cadavere era stato rinvenuto uno strumento artigianale atto ad offendere e che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha riferito essere stato da lui utilizzato. Non appare condivisibile nemmeno il giudizio ricostruttivo dei fatti, basato sulla deposizione della teste Azzarrari, per la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto la meglio sul contendente sin dalla prima fase, in quanto la giovane, oltre ad avere avuto dal balcone della sua abitazione una visione incompleta e non nitida del cortile, in dibattimento aveva reso una versione diversa dei fatti rispetto a quella fornita nel corso delle indagini, che era stata oggetto di contestazioni irrituali, divenute esse stesse la testimonianza presa in considerazione per formulare il giudizio di responsabilità. Inoltre, la diversa dinamica riferita dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non è stata smentita nemmeno dalla consulenza medico-legale per avere questa accertato nella vittima una lesione contusiva da colpo contendente e quella letale frutto di colpo di pistola esploso da distanza ravvicinata, ma non a contatto: ebbene 2 Ajk- la teste oculare non ha mai riferito dell'uso di un oggetto da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto degli spari. Inoltre, la consulenza ha ritenuto che anche la dinamica riferita da [OSCURATO:PERSONA] fosse compatibile con quanto riscontrato da un punto di vista oggettivo, il che prova il travisamento delle prove operato dalla Corte di secondo grado, che, nell'escludere la superiorità fisica dell'ucciso, ha omesso la verifica delle sue fattezze in comparazione con quelle dell'imputato, più basso e più esile di corporatura, quindi difficilmente in grado di cingere da tergo persona più alta ed obesa. Pertanto, il momento in cui l'imputato si è trovato in stato di pericolo si è verificato non all'inizio del litigio, ma quando [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di lesionargli l'occhio, azione alla quale aveva reagito, sparando per evitare di soccombere. b)Violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e dell'art. 55 cod. pen.. La sentenza impugnata è illogica anche laddove ha escluso l'eccesso colposo in legittima difesa e ha affermato che il ricorrente, invece di uccidere l'avversario, avrebbe potuto fuggire, per effetto della valutazione unitaria di momenti distinti e differenti della lite, mentre è nella fase finale che avrebbe dovuto ravvisarsi l'eccesso colposo per avere egli ecceduto, a causa di negligenza ed imperizia e del clima di tensione e vessatorio creato dalla vittima, nella reazione. c) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e degli artt. 575 e 584 cod. pen. per avere la Corte di appello escluso la riqualificazione del delitto di cui al capo A) in omicidio preterintenzionale, avendo ravvisato il dolo diretto, sebbene la consulenza medico-legale attesti l'impatto di un unico colpo da arma da fuoco sulla vittima e la presenza di lesioni da oggetto contundente. Non è dunque corretto desumere il dolo omicidiario dalla esplosione di plurimi colpi a distanza ravvicinata ed il giudizio espresso in sentenza si è basato soltanto sulle dichiarazioni della teste Azzarrari, prive di efficacia probatoria perchè inattendibili, a dispetto di quanto riferito dal ricorrente, ritenuto credibile soltanto laddove ha confermato la tesi accusatoria. d) Violazione ed erronea applicazione degli art. 116 cod. pen. e 125 e 192 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza del concorso anomalo di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e nel porto dell'arma, basata sul travisamento delle dichiarazioni spontanee rese dalla ricorrente, dalle quali non emerge che ella fosse consapevole del prelievo da parte del fratello della pistola detenuta all'interno della propria borsetta, circostanza frutto di mera presunzione. La Corte in maniera illogica ha ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto l'arma dalla sorella, circostanza rimasta indimostrata per avere egli agito in modo autonomo e per non essere provata la presenza sul luogo del delitto anche di [OSCURATO:PERSONA]), non avendo sul punto riferito nulla di concludente la teste oculare Azzarrari.il e) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e dell'art. 62 n. 2 cod. pen. per avere la Corte di appello escluso la circostanza attenuante della provocazione con motivazione illogica e meramente apparente. L'omicidio è avvenuto in una situazione esasperata dal carattere aggressivo e provocatore dell'ucciso, che era stato protagonista di continue liti con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], legate alla presenza del cane, l'ultima delle quali la mattina di quel giorno quando aveva avuto un'accesa discussione con [OSCURATO:PERSONA], senza che le denunce sporte a suo carico avessero consentito di risolvere i problemi di convivenza. Sul punto la Corte di appello si contraddice, perché, da un lato qualifica come fatto ingiusto la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nelle ore precedenti l'omicidio, dall'altro definisce quell'episodio l'ultimo di una serie di altri alterchi che avevano giustificato lo stato d'ira degli imputati per le sue continue angherie. 4. All'udienza odierna si è proceduto alla trattazione orale del procedimento. Considerato in diritto I ricorsi sono infondati e non meritano accoglimento. 1.11 primo motivo censura il giudizio di insussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa putativa. 1.1 II tema è stato oggetto di considerazione diffusa nella sentenza in verifica, che, richiamata in termini adesivi la ricostruzione degli eventi operata dalla sentenza di primo grado, ha escluso la scriminante con ampio corredo giustificativo, avvalsosi di una disamina accurata ed analitica dei dati probatori, in specie della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e della relazione di consulenza medico-legale, dalle quali fonti ha tratto il convincimento, ampiamente motivato, della non veridicità della ricostruzione degli eventi prospettata dagli imputati, peraltro in termini non del tutto corrispondenti fra loro. 1.2 L'impugnazione in esame ripropone la tesi difensiva, incentrata sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato aggredito da [OSCURATO:PERSONA], soggetto più forte e prestante, che nel corso della colluttazione iniziale lo avrebbeva atterrato e, sovrastandolo, avrebbe tentato di ferirlo agli occhi con le mani, al che l'imputato aveva esploso, dapprima dei colpi in aria per allontanare l'avversario, poi era svenuto ed al risveglio, per distogliere [OSCURATO:PERSONA] dal continuare ad aggredirlo, gli aveva esploso contro il colpo letale. 1.2.1. Al contrario, le sentenze di merito affermano, basandosi sulla deposizione dell'unica teste oculare della vicenda -[OSCURATO:PERSONA], che vi aveva assistito dal balcone della sua abitazione- che i due contendenti avevano iniziato un litigio verbale quando [OSCURATO:PERSONA], visto [OSCURATO:PERSONA] nel cortile ed appreso dell'ennesimo litigio intercorso quel giorno tra questi e la nipote Mariangela, lo aveva raggiunto, provenendo dall'abitazione della sorella già armato di pistola, quindi dagli insulti essi erano passati alle vie di fatto, spingendosi e colpendosi a vicenda a mani nude sino a che [OSCURATO:PERSONA], non armato, era caduto contro un muretto, si era rialzato e [OSCURATO:PERSONA] lo aveva cinto da tergo col braccio destro e gli aveva esploso più colpi di pistola, uno al torace, causa di lesioni letali. 1.2.2. In tale ricostruzione fattuale i giudici di merito negano siano riscontrabili i presupposti applicativi della legittima difesa, anche nella forma putativa, per l'insufficienza dimostrativa degli elementi indicati dalla difesa, in quanto «il carattere aggressivo e provocatorio del [OSCURATO:PERSONA], i dissidi con i vicini per questioni futili, la circostanza che nella sua abitazione siano stati sequestrati rudimentali strumenti atti all'offesa non costituiscono elementi sufficienti per giustificare una reazione omicidiaria da parte dello [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 13 sentenza di appello). Tale affermazione ha ricevuto congrua e puntuale giustificazione a ragione delle deposizioni dei testi residenti nel medesimo stabile, alcuni dei quali -Schembri, brio e Terrazzano- pur avendo avuto in passato dissidi con la vittima ed avendo subito condotte minacciose o lesive dalla stessa, avevano escluso trascichi successivi ed evitato ulteriori occasioni di lite, diversamente da quanto accaduto tra [OSCURATO:PERSONA] da un lato ed [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA] dall'altro. Quest'ultima si era resa protagonista di un acceso contrasto con [OSCURATO:PERSONA] anche la mattina del giorno dell'omicidio, nel corso del quale la stessa era stata sentita dalla teste Schepis minacciare per prima il vicino di farlo fuori, ottenendo in risposta che lui le avrebbe spaccato la gambe. Con il contenuto informativo offerto dai predetti testi il ricorso non si misura e preferisce ignorarli per insistere nella rievocazione alternativa, ma indìmostrata, che vuole [OSCURATO:PERSONA] intimorito e sopraffatto dall'antagonista armato, senza però indicare, al di fuori delle interessate affermazioni dello stesso imputato, quali elementi probatori ne avvalorino la narrazione. Per contro, si legge nella sentenza impugnata a pag. 15 della motivazione che la descrizione degli eventi fornita da Azzarrari, chiara ed esplicita, anche se sollecitata da alcune contestazioni, riportata testualmente alle pagg. 14-27 della sentenza di primo grado, trova un primo elemento di riscontro nella conversazione telefonica intercettata n. 53 del 23 giugno 2017 nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito alla zia che lo zio aveva dovuto dare una spinta all'indietro a [OSCURATO:PERSONA], che si era poi trascinato ed avvicinato nuovamente. Inoltre, la dinamica descritta dalla teste ha ricevuto riscontro anche nella consulenza medico-legale che ha evidenziato la compatibilità della lesività esterna con una dinamica di colluttazione, nonchè la compatibilità del colpo letale con la posizione eretta di vittima e sparatore con la bocca dell'arma in posizione frontale laterale sinistra rispetto all'ucciso con tramite dal basso verso l'alto, da sinistra a destra e leggermente da davanti a dietro. Nel giudizio della Corte di appello, conforme a quello della prima Corte di Assise, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva estratto ed utilizzato la pistola che aveva sulla sua persona non aveva versato in una situazione di pericolo attuale di un'offesa grave ed ingiusta, posto che [OSCURATO:PERSONA] era già caduto, era in difficoltà e distante, non aveva esibito nessuna arma, non presentava superiorità fisica tale da far presagire la inevitabile soccombenza, sicchè l'imputato avrebbe potuto allontanarsi e rientrare nell'abitazione della sorella. Ed anche dopo essersi rialzato, [OSCURATO:PERSONA] non aveva attentato alla sua vita e non aveva cercato di accecarlo, sicchè sarebbe stato sufficiente il compimento di azioni alternative, quali il percuoterlo, sparare in aria o colpirlo in zone non vitali, mentre [OSCURATO:PERSONA] gli aveva rivolto l'arma, sparando all'altezza del busto con l'intento di prevalere e di abbatterlo. Inoltre, l'insussistenza dei requisiti tipici per ravvisare la legittima difesa - ossia l'ingiustizia del pericolo, l'inevitabilità della reazione e la proporzione con l'offesa- danno conto anche dell'esclusione della sua dimensione putativa e dell'insussistenza di un dubbio, originato dalla situazione oggettiva, sulla necessità di esplodere i colpi di pistola con quelle modalità e con quella direzione nei confronti di soggetto disarmato e già indebolito dalla caduta. 1.2.3. Le contestazioni mosse col primo motivo di ricorso presentano profili di marcata infondatezza ed aspecificità. In primo luogo, le censure al giudizio di attendibilità della teste Azzarrari si basano su affermazioni apodittiche ed indimostrate, oltre che giuridicamente prive di consistenza. Resta escluso che le informazioni essenziali, poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siano state acquisite soltanto a seguito di contestazioni, correttamente impiegate dal pubblico ministero per sollecitare il ricordo. La teste è stata definita dalla Corte di appello più titubante nella deposizione dibattimentale rispetto alle informazioni fornite nel corso delle indagini, riscontro giustificato sia per la maggiore distanza temporale dai fatti, sia per l'imbarazzo di riferire l'accaduto in danno della vicinda di casa [OSCURATO:PERSONA], che non si esclude possa avere esercitato pressioni sulla giovane per enfatizzare la descrizione di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto violento e provocatore, come del resto rivelato anche dalla teste Terrazzan, che aveva da lei subito una scenata e l'accusa di "infamità" per quanto riferito all'Autorità giudiziaria. La Corte di appello ha però rimarcato la logicità e la coerenza intrinseca del racconto di Azzarrari, la natura dettagliata della dinamica descritta, la costanza sul nucleo essenziale, ribadito anche a fronte dell'insistente controesame difensivo e riscontrato l'assenza di motivi di astio o di inimicizia nei riguardi degli imputati. Risulta poi privo di qualsiasi riscontro oggettivo l'assunto difensivo che denuncia l'impossibilità per la teste di avere una visuale completa sul cortile nel quale si era verificato il delitto: sul punto la sentenza di primo grado, la cui motivazione si salda con quella di appello a formare un unico corpo argomentativo valutabile per la conformità di decisione e di criteri inferenziali, ha evidenziato che il balcone sul quale si era trovata la giovane consentiva ampia visuale, libera da ostacoli, come evincibile dai rilievi fotografici realizzati dai Carabinieri ed agli atti. Sotto altro profilo difetta l'indicazione in ricorso di qualsiasi elemento dal quale poter desumere la pretesa preponderanza fisica di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA]), oltre che la circostanza dell'essere stato egli armato e quindi pericoloso per l'incolumità dell'imputato. La teste Azzarrari ha più volte ribadito di non aver visto durante la colluttazione arma diversa dalla pistola di [OSCURATO:PERSONA], il quale del resto il giorno successivo al delitto -lo si legge nella sentenza di primo grado a pag. 67- non aveva presentato lesioni indicative del patito uso di uno strumento atto ad offendere, nè tracce del preteso tentativo dì accecamento operato dalla vittima che gli avrebbe "spinto le dita negli occhi" (pag. 5 ricorso) quali graffi, lividi, escoriazioni e sullo strumento rinvenuto nei pressi del corpo di [OSCURATO:PERSONA] non è stato rinvenuto materiale organico riconducibile a Scade), che del resto nel primo interrogatorio reso al publico ministero non aveva fatto menzione del possesso di un arnese in grado di ferirlo da parte della vittima. Non giova alla difesa a tale riguardo ricordare che del tentativo di accecamento patito da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito anche [OSCURATO:PERSONA], poichè sul punto la coimputata è stata nettamente smentita dalla teste oculare ed estranea alla contesa, quindi del tutto disinteressata. Inoltre, la sentenza di primo grado a pag. 71 della motivazione ha rimarcato come della presenza di arma in mano a [OSCURATO:PERSONA] e del suo utilizzo contro [OSCURATO:PERSONA] costui aveva discusso durante un colloquio in carcere del 13 luglio 2017 con i parenti, Angela compresa, oggetto di intercettazione, per adattare la versione difensiva agli esiti dell'autopsia e dei rilievi tecnici, già loro noti. 2. Anche il secondo motivo va disatteso. La configurabilità dell'eccesso colposo in legittima difesa è stata motivatamente esclusa come dipendente dalla negazione dei presupposti per ravvisare la predetta scriminante. Nè a conclusioni differenti si sarebbe potuti giungere, isolando, come preteso in ricorso, la seconda fase della lite dalla prima: al contrario, dalla ricostruzione dell'episodio operata dai giudici di merito emerge che, proprio dopo la caduta a terra all'indietro di [OSCURATO:PERSONA] per effetto della spinta datagli da [OSCURATO:PERSONA], questi avrebbe potuto allontanarsi dal luogo o impedire all'avversario di avvicinarsi mediante l'esplosione di colpi di pistola in aria, mentre aveva insistito nella sfida reciproca, ben sapendo di poter contare sulla pistola sino a quel momento non esibita per sopraffarlo.2.1. In punto di diritto l'evocazione della necessità di considerare la percezione soggettiva delle condizioni di fatto in cui l'agente aveva operato non sembra conformarsi alla lezione interpretativa propria di questa Corte, la quale in tema di legittima difesa, reale o putativa, ha osservato che la sussistenza della scriminante richiede la rigorosa dimostrazione di requisiti costituiti da «un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima; mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa» (Sez. 5, n. 25653 del 14/5/2011, Diop ed altri, Rv. 240447; Sez. 4 n. 16908 del 12/02/2004, Lopez, Rv. 228045; Sez. 4, n. 32282 del 4/7/2006, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 235181; Sez. 1, n. 47117 del 26/11/2009, Carta, Rv. 245884), sicchè «Non è configurabile l'esimente della legittima difesa qualora l'agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall'aggressore senza pregiudizio e senza disonore» (Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223441; Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Cali', Rv. 272080) e «L'esimente della legittima difesa non è applicabile allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa» (Sez. 1, n. 3200 del 18/02/2000, Fondi, Rv. 215513; Sez. 1, n. 52617 del 14/11/2017, Pileggi, Rv. 271605), come nel caso in cui si sia accettato un duello o una sfida, ovvero si sia attuata una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo a fronte di un pericolo non attuale e concreto (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861; Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, Gasparini, Rv. 274534), orientamento che si adatta perfettamente al caso in esame e che induce a respingere la tesi difensiva riproposta col ricorso. 2.2. Resta soltanto da aggiungere che, per pacifico e condivisibile orientamento di questa Corte, una volta esclusi i presupposti della legittima difesa, non è nemmeno ipotizzabile in astratto un eccesso colposo nella stessa scriminante, che pretende il superamento dei limiti alla stessa collegati; la norma di cui all'art.55 cod. pen., attraverso l'espresso richiamo alle disposizioni che disciplinano le singole cause di giustificazione, postula dunque il collegamento tra eccesso colposo e situazioni scriminanti, con conseguente impossibilità di ravvisare la fattispecie colposa in assenza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminate di cui si eccedono colposamente i limiti. In coerenza con tale impostazione, fondata sull'interpretazione letterale e sistematica, che la difesa non confuta con alcun argomento valutabile, in tema di legittima difesa si è affermato che l'assenza dei presupposti della scriminante, ossia della necessità di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, ostacola anche la possibilità di ravvisarne l'eccesso colposo, caratterizzato da erronea valutazione di detto pericolo e da inadeguatezza dei mezzi usati (Sez. 4, n. 9463 del 13/02/2019, Ouldhnini, Rv. 275269; Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti ed altro, Rv. 256017; Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., Rv. 247898; Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008, P.G. in proc. Diari e altri, Rv. 242349; Sez. 1, n. 298 del 24/09/1991, Riolo, Rv. 190726). 2.3. Deve dunque concludersi per la perfetta coerenza e fedeltà ai dati probatori dell'analisi delle relative fonti come condotta dai giudici di merito, che hanno escluso motivatamente la configurabilità della scriminante della legittima difesa sulla scorta di valutazione corretta sul piano metodologico, perché compiuta "ex ante" e rapportata alle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie esaminata. 3. Il terzo motivo si incentra sulla mancata qualificazione del delitto di cui al capo A) in omicidio preterintenzionale e sull'individuazione del dolo diretto, sebbene la consulenza medico-legale attesti l'impatto di un unico colpo da arma da fuoco sulla vittima e la presenza di lesioni da oggetto contundente. Anche sul punto la sentenza impugnata si presenta immune da censure per quanto già esposto in riferimento ai motivi già esaminati. La Corte di appello ha escluso che [OSCURATO:PERSONA]) avesse agito allo scopo di percuotere o ferire l'antagonista perché la sua condotta smentisce tale intento; ha osservato che, se egli avesse realmente inteso allontanarlo da sé o impartirgli una lezione senza giungere ad esiti letali avrebbe continuato a spingerlo, a colpirlo con pugni, calci o schiaffi, persino con l'arma utilizzata quale corpo contundente senza sì fosse posta l'esigenza insopprimibile di esplodere plurimi colpi di pistola a distanza così ravvicinata con un'arma, condotta con sè già carica e pronta allo sparo. Nella valutazione dei giudici di merito, l'aver agito in quel modo denota il dolo diretto, ossia l'intenzione di uccidere colui verso il quale da tempo nutriva sentimenti di avversione e rivalità, rinfocolati dalle lamentele di sorella e nipote e dalle loro richieste di intervento. Non presta il fianco a critiche nemmeno la valutazione negativa espressa dai giudici di merito sulla versione dei fatti fornita dal ricorrente: la stessa non è stata disattesa in sé, ma per l'incoerenza con i dati probatori acquisiti e per plurimi aspetti di inverosimiglianza, dei quali la motivazione della sentenza in verifica dà dato ampio conto senza essere incorsa in vizi di incompiutezza o manifesta irrazionalità.4. Il quarto motivo di ricorso investe la ricostruzione del concorso anomalo di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e nel porto dell'arma di sua proprietà. 4.1. Si lamenta da parte della difesa il compiuto travisamento delle dichiarazioni spontanee rese dalla ricorrente, dalle quali non emerge che ella fosse consapevole del prelievo da parte del fratello della pistola detenuta all'interno della propria borsetta, circostanza frutto di mera presunzione, mentre il fratello aveva agito a sua insaputa ed in modo autonomo senza fosse nemmeno dimostrata la presenza della stessa Angela luogo del delitto. 4.2 Ebbene, anche sul punto la sentenza non merita censure. La Corte distrettuale ha evidenziato che la pistola era stata acquistata dalla ricorrente e poi era stata detenuta carica appositamente per difendersi da [OSCURATO:PERSONA], verso il quale da tempo era animata da forte ostilità, da sentimenti di rivalsa ed avversione, rinfocolati quel giorno stesso dall'ultima lite che aveva coinvolto anche la figlia Mercedes e dall'esasperazione per il mancato intervento a loro tutela da parte di vicini e forze dell'ordine; per tale ragione aveva chiesto, tramite la figlia, l'intervento del fratello [OSCURATO:PERSONA], che più volte aveva affrontato verbalmente [OSCURATO:PERSONA] senza successo ed al quale aveva trasmesso gli stessi sentimenti di frustrazione e di rabbia. La ricorrente, si legge nella sentenza impugnata a pag. 20, nelle sue dichiarazioni spontanee ha ammesso che il fratello aveva visto la pistola detenuta all'interno della sua borsetta e di aver pensato che l'avesse prelevata per affrontare [OSCURATO:PERSONA]; per contro, [OSCURATO:PERSONA] sulle modalità con le quali si era procurato l'arma ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere. La deduzione operata in sentenza, che egli avesse ottenuto la pistola per consegna fattagli dalla sorella, che già sapeva esserne in possesso e che era principalmente interessata a convincere il vicino a desistere dai suoi atteggiamenti, anche se non intenzionata ad ucciderlo e che essi avessero concordato di far uso dell'arma per minacciare o al massimo ferire [OSCURATO:PERSONA], non presenta profili di arbitrarietà, né di palese illogicità perché rispetta le acquisizioni probatorie ed il contesto generale nel quale era maturata l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA]. Non è frutto di travisamento nemmeno la circostanza della presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel cortile all'atto della lite che avrebbe condotto [OSCURATO:PERSONA] a morte: se è vero che la teste Azzarrari non è stata precisa sul punto, non ricordando con esattezza che Angela fosse sul luogo, tanto emerge dalla conversazione intercettata del 23 giugno 2017, nella quale la figlia aveva raccontato ad una parente lo svolgimento dei fatti come appreso dalla madre e costei al dibattimento ha ripercorso quanto accaduto per avervi assistito tanto da avere affermato, contrariamente al vero, di essere intervenuta personalmente per distogliere [OSCURATO:PERSONA] dall'aggredire il fratello.In questo contesto operativo il giudizio sul contributo materiale e morale di [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] per avere fornito lo strumento esecutivo ed avere ispirato il confronto fra i due contendenti e la individuazione della sua responsabilità a titolo di concorso anomalo rispecchiano i dati probatori e non incorrono in vizi di sorta: l'accesa conflittualità con la vittima, la richiesta di intervento da parte dell'uomo di famiglia con intenti ritorsivi, la conoscenza della personalità dei due contendenti, il possesso da parte del fratello della propria pistola con il colpo già inserito in canna costituiscono tasselli fattuali della vicenda, attinenti alla personalità dei soggetti coinvolti ed alle circostanze ambientali, che hanno indotto a ravvisare con congruo e logico percorso inferenziale il concorso anomalo nel ferimento letale della persona offesa quale evento prevedibile per l'imputata, anche se dalla stessa inizialmente non voluto, ma certamente non avulso dalla situazione e non frutto di fattori eccezionali, anomali, non immaginabili. 4.3. Nessun travisamento dei fatti, né tanto meno la "strumentalizzazione in senso favorevole all'accusa" delle testimonianze raccolte (pag. 12 ricorso), sono deducibili col ricorso per cassazione, la cui funzione non è quella di devolvere la verifica sulla fondatezza dell'accusa e la valutazione diretta dei dati probatori, ma di evidenziare vizi della sentenza secondo le ipotesi indicate dall'art. 606, comma primo, cod. proc. pen., vizi che nel caso in esame non sono riscontrabili. 4.4 Anche in punto di diritto la sentenza in verifica rispecchia puntualmente gli orientamenti interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali, per ravvisare il concorso anomalo, deve sussistere non solo il nesso causale, ma anche psicologico tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, dell'azione concordata, fermo restando che la prognosi postuma sulla prevedibilità del reato più grave commesso dal concorrente va effettuata in concreto, valutando la personalità dell'imputato e il contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta. Il coefficiente psicologico viene ricondotto al paradigma della colpa in concreto, richiedendosi, in particolare, la previsione o prevedibilità ed evitabilità dell'evento, accertabili per l'appunto in concreto, tenuto conto di tutte le circostanze che accompagnano l'azione dei concorrenti ed in grado di escludere l'adesione all'evento diverso causato dal concorrente Si è affermato in giurisprudenza che «la responsabilità per concorso anomalo è ravvisabile solo quando l'evento diverso e più grave di quello voluto dal compartecipe costituisca uno sviluppo logicamente prevedibile, ma non previsto, quale possibile conseguenza della condotta concordata da parte di un soggetto di normale intelligenza e cultura media, secondo regole di ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani, non interrotta da fattori accidentali e imprevedibili.quindi necessarie due condizioni negative: che l'evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale, perché altrimenti sussisterebbe la responsabilità di cui all'art. 110 cod. pen., e che l'evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, non prevedibili da parte dell'agente» (Sez. 1, n. 37940 del 24/10/2006, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 235427; conformi: Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li ed altri, Rv. 240276; Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, Camko, Rv. 251849; Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977; Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489). 5. Con l'ultimo motivo di ricorso ci si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, giustificata dal carattere aggressivo e dal contegno molesto dell'ucciso e dalle continue liti con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], l'ultima delle quali la mattina di quel giorno stesso. 5.1. Al riguardo la Corte di appello, avvalendosi di precise risultanze istruttorie, ha osservato che nel caso in esame non ricorre il requisito dell'offesa ingiusta tale da provocare uno stato d'ira all'origine del gesto aggressivo, poiché da tempo tra gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano in atto litigi, contese e ripicche reciproche, determinati da ragioni e torti da entrambe le parti. Ed anche la condotta di [OSCURATO:PERSONA] poco prima dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta non costituire un comportamento offensivo e non tollerabile perché consistito nel passeggiare nel cortile fischiando verso il balcone degli [OSCURATO:PERSONA], sia per il modesti fastidio che tale condotta aveva comportato, sia per la vistosa sproporzione della reazione di [OSCURATO:PERSONA], sceso ad affrontarlo con una pistola carica e pronta all'uso. 5.2. Nessun profilo di contraddizione o di illogicità manifesta è dato rinvenire nel ragionamento probatorio sotteso al diniego della invocata circostanza attenuante: è sufficiente considerare che, come evidenziato nella sentenza impugnata, la teste Schepis ha riferito di avere udito la mattina del giorno dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA] e la figlia litigare con [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultima rivolgergli per prima esplicite minacce, cui l'uomo aveva risposto a tono con insulti ed ulteriori minacce. 5.3. La decisione anche sul punto si mostra coerente con l'interpretazione offerta da questa, che è Corte è costante nell'affermare che, pur non pretendendo la norma di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. il requisito della proporzione tra offesa e risposta illecita, deve comunque sussistere un rapporto di adeguatezza tra di esse, nella considerazione che un'azione inadeguata non sarebbe conseguente all'impulso prodotto dal fatto ingiusto altrui. Pertanto, la circostanza attenuante non può configurarsi quando la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira, oppure il nesso causale fra il comportamento ingiusto e la reazione tenuta e da rivelare che altri sentimenti, quali la vendetta, il malanimo, il desiderio di sopraffazione sono alla base del gesto criminoso, con esclusione quindi del rapporto di derivazione causale dal fatto antecedente (Cass. sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, D'Ambrogi, rv. 258678; sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, rv. 248375; sez. 1, n. 1214 del 6/11/2008, [OSCURATO:PERSONA], rv. 242622; sez. 4, n. 24693 del 2/3/2004, Vannozzi, rv. 228861; sez. 1, n. 1305 del 15/11/1993, Marras, rv. 197245; sez. 1, n. 8773 del 16/6/1992, Unggironi, rv. 191576). Per le considerazioni svolte i ricorsi, infondati in tutte le loro deduzioni, vanno respinti con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore delle parti civili delle spese sostenute nel presente giudizio. P. Q. M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese d
Sentenza Cassazione n. 36318/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris