CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 30628/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza di rigetto di ricorso in tema di responsabilità professionale. Inammissibilità. Udcc 11/11/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21302/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica dei quali è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso l’ORDINANZA n.4590/2024 di questa [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2013, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza la commercialista dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di dichiarare la responsabilità professionale di quest’ultima per avere gestito con negligenza la sua posizione fiscale e contabile personale, nell’anno fiscale 2008 e per i tre anni successivi. In particolare, deduceva che la commercialista le aveva consigliato di aderire al regime c.d. dei minimi, che comportava l’esonero dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); aggiungeva di avere quindi aderito a detto regime, salvo poi apprendere, per il tramite di un diverso professionista, di non avere i requisiti per l’adozione di tale sistema in quanto anche socia di una società in accomandita semplice. Sulla base di tali circostanze la Casarin chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree. Istruita la causa nel merito, il Tribunale di Vicenza,con sentenza n. 1861 del 2019, riteneva sussistente la responsabilità della commercialista in relazione all’adozione del regime dei minimi, ma riteneva altresì che la Casarin non aveva dato prova del danno subito. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la Casarin, insistendo sull’originaria domanda risarcitoria. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2783 del 2021, rigettando l’impugnazione, confermava integralmente la sentenza del giudice di prime cure. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, la Casarin proponeva ricorso a questa Corte, articolando cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA], benché intimata, non svolgeva difese. Per l’adunanza camerale del 9 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] presentava memoria. Questa Corte, con ordinanza n. 4590/2024, rigettava il ricorso. 3. Avverso tale ordinanza, la Casarin ha proposto ricorso, chiedendone, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 391-bis, 391-ter e 395 primo comma n. 4 c.p.c., la revocazione, con accoglimento dell’originario ricorso, previa rimessione dell’originario ricorso in pubblica udienza. Ha resistito la Cunico con controricorso. Per l’odierna adunanza il Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni scritte. I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni e la ricorrente ha prodotto documentazione. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] censura l’ordinanza n. 4590/2024 di questa Corte per errore di fatto ai sensi dell’art. 395 primo comma n. 4 c.p.c. nell’avere il Giudicante asserito che la contribuente Casarin non abbia dato prova del danno subito e richiesto ove invece la già menzionata prova emerge dalla lettura del documento n. 7 di parte di prime cure e dal verbale dell’udienza istruttoria del 06 febbraio 2018 di prime cure del Tribunale di Vicenza sub 6712/2013 R.G. . Sostiene che questa Corte, dopo aver ritenuto infondato il primo motivo del suo ricorso, ha escluso che lei avesse fornito la prova del versamento dell’IVA in base alle risultanze in atti, mentre detta prova era stata da lei fornita con la produzione del doc. n. 7 e comunque risultava nei verbali delle udienze istruttorie svoltesi in data 14 novembre 2017 e 6 febbraio 2018 davanti al Tribunale di Vicenza. 2. Precisato che non è consentita la produzione di documentazione per la prima volta in uno alla memoria (se non per quanto attiene alla stessa ammissibilità del ricorso o a fatti sopravvenuti dirimenti: circostanze che non ricorrono nella specie) e che -pertanto - essa non può neppure essere presa in considerazione, il ricorso è inammissibile. 2.1. Va premesso un integrale richiamo a Cass. Sez. U. n. 20013/2024 (ove ulteriori e compiuti riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12283/2004; n. 3652/2006; n. 10637/2007; n. 5075/2008; n. 22171/2010; n. 27094/2011; n. 4456/2015; nn. 24355 e 26643/2018, n. 29634/2019; n. 35879/2022) quanto ai presupposti e ai principi generali in tema di revocazione di provvedimenti della Corte di cassazione. In sintesi, con specifico riferimento alle decisioni (sentenze o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di legittimità, e vanno qui ribadite, le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa. 2.2. Nel solco di detto consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di specie l’inammissibilità del ricorso consegue all’avvenuta discussione delle parti sul punto, alla natura dell’errore dedotto ed al difetto di decisività. Sotto il primo profilo, si osserva che è stato oggetto del decidere - da parte dei giudici del merito e, poi, di questa Corte, ma sotto il profilo del solo controllo di legittimità delle relative argomentazioni -è stata appunto la verifica della sussistenza o meno di elementi probatori a sostegno della domanda attorea: tanto già è sufficiente per escludere la stessa astratta configurabilità di un errore revocatorio. Sotto il secondo profilo, si osserva che l’ordinanza n. 4590/2024 di questa Corte, nel respingere i motivi dell’originario ricorso della Casarin, dopo aver riportato un passo motivazionale della sentenza della corte territoriale (in quel giudizio impugnata), ha testualmente affermato: - dapprima, a pag. 6 (sub 2), che: La Corte di merito ha, pertanto, in base alle risultanze in atti, escluso che la ricorrente abbia fornito la prova dello stesso versamento dell’Iva ed ha altresì escluso che la somma che si assume versata possa essere ricavata in via induttiva dal doc. 7 e tanto sulla base di un accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità ; -e, poi, a p. 7 (sub punto 4), che: Nella specie è chiesta a questa Corte la diversa, rispetto a quella operata dalla Corte territoriale, valutazione delle dichiarazioni del teste Cappellotto nonché della documentazione prodotta e relativa all’attività dal medesimo svolta (fatture emesse dal Cappellotto), in relazione all’asserito inadempimento professionale della collega Cunico ed alle relative conseguenze in punto di necessità di procedere a rinnovo della posizione contabile per l’IVA e di spese necessarie a tal fine, già adeguatamente vagliate dal giudice di merito Questa Corte, dunque, si è già pronunciata sul documento n. 7 e sulla testimonianza assunta. Poiché il punto riguardante la valutazione dell’efficacia probatoria del documento n. 7 e della deposizione testimoniale è stato oggetto di discussione e di specifica valutazione, l’errore lamentato dalla Casarin si configura, già nella prospettazione dell’odierna ricorrente, come un (eventuale) errore di giudiziocompiuto dai giudici del merito quanto al risultato raggiunto e da questa Corte quanto alla reputata insindacabilità di quest’ultimo: e non, quindi, come un errore revocatorio di mera percezione. Un tentativo di riesaminare tali prove è inammissibile nel procedimento revocatorio. Quanto poi al profilo della decisività, occorre rilevare che questa Corte, nell ’ ordinanza n. 4590/2024 , ha ritenuto (p. 7) corretto il ragionamento della corte di merito che aveva escluso il danno anche sulla base del fatto che: a) la Casarin non aveva dimostrato documentalmente né il versamento dell’IVA (dichiarato solo dal testimone Cappellotto, successivo commercialista dell’appellante), né il pagamento di sanzioni ulteriori (che avrebbero costituito il danno risarcibile) ; b) dalla documentazione fiscale dimessa (Doc. 7, per l’appunto) tale somma non poteva comunque evincersi. In altri termini, l’accertamento di fatto che la ricorrente non aveva fornito prova del versamento è stato il fondamento della decisione di merito. Orbene, l’errore revocatorio, per essere decisivo, deve avere l’idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge il provvedimento impugnato. Senonché l’ordinanza, di cui si chiede la revoca, si fonda sulla valutazione di idoneità e congruità di un accertamento di fatto (mancanza di prova) che si basa su ulteriori considerazioni di merito che escludono il danno, ragion per cui l’eventuale errore percettivo sul doc. 7 e sulla testimonianza Cappellotto non solo sarebbe relativo agli atti dei gradi di merito (e non, quindi, al giudizio di legittimità), ma, oltretutto, neppure sarebbe comunque decisivo ai fini di un esito diverso della controversia, avendo la Casarin mancato di assolvere a tali ulteriori oneriprobatori. In definitiva, il ricorso per revocazione proposto dalla Casarin contro l’ordinanza n. 4590/2024 è inammissibile, in quanto l’errore denunciato riguarda un fatto che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e perché non rientra nel paradigma dell’errore di fatto revocatorio, bensì in quello dell’errore di giudizio, per di più neppure potendo definirsi decisivo. 3. A tanto consegue, oltre alla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U.20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.100 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, de