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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 marzo 2025

Cassazione n. 05765/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22219/2024 R.G. proposto in via principale da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- e su quello successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 70 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- entrambi contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente su entrambi i ricorsi - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARIn.257/2024depositata il 27/06/2024. letta la rinuncia al ricorso principale ed al ricorso successivo proposta dalle rispettive parti ricorrent i e l ’ accettazione del le rinunce da parte della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunc e da parte della controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 03/03/2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22219/2024 R.G. proposto in via principale da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- e su quello successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 70 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- entrambi contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente su entrambi i ricorsi - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARIn.257/2024depositata il 27/06/2024. letta la rinuncia al ricorso principale ed al ricorso successivo proposta dalle rispettive parti ricorrent i e l ’ accettazione del le rinunce da parte della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunc e da parte della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 03/03/2025. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 05765/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris